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<title>DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n</title>
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<p class=3DH2><span style=3D'font-family:Arial;color:red'>DECRETO LEGISLATI=
VO 30
marzo 2001, n.165<br>
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.</span><span style=3D'font-family:Arial'><o:p></o=
:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'mso-bidi-font-family:Arial'><br>
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br>
<br>
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.<br>
Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare<br>
l'articolo 2;<br>
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;<br>
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni;<br>
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n. 340:<br>
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri<br>
adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;<br>
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo<br>
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8<br>
febbraio 2001;<br>
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della<br>
Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e<br>
28 febbraio 2001;<br>
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle<br>
sedute del 21 e 30 marzo 2001;<br>
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del<br>
Ministro per la funzione pubblica;<br>
<br>
EMANA<br>
<br>
il seguente decreto legislativo:<br>
<br>
Articolo 1<br>
Finalita' ed ambito di applicazione<br>
(Art. 1 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del<br>
d.lgs n.80 del 1998)<br>
<br>
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano<br>
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego<br>
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle<br>
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,<br>
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al<br>
fine di:<br>
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a<br>
quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione<br>
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi<br>
informativi pubblici;<br>
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa<br>
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli<br>
di finanza pubblica;<br>
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle<br>
pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo<br>
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle<br>
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi<br>
rispetto a quelle del lavoro privato.<br>
<br>
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le<br>
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di<br>
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed<br>
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le<br>
Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e<br>
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi<br>
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e<br>
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non<br>
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le<br>
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.<br>
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi<br>
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le<br>
Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle<br>
peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili<br>
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive<br>
modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo<br>
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,<br>
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le<br>
province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di<br>
riforma economico-sociale della Repubblica.<br>
<br>
Avvertenza:<br>
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto<br>
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi<br>
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle<br>
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,<br>
sull'emanazione dei decreti del presidente della Repubblica<br>
e sulle Pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,<br>
approvato con decreto del Presidente della repubblica<br>
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la<br>
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali<br>
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e<br>
l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.<br>
Note alle premesse:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 76 della<br>
Costituzione:<br>
&quot;L'esercizio della funzione legislativa non puo'<br>
essere delegato al Governo se non con determinazione di<br>
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato<br>
e per oggetti definiti&quot;.<br>
Si trascrive il testo vigente dell'art. 87 della<br>
Costituzione:<br>
&quot;Il Presidente della Repubblica e' il capo dello<br>
Stato e rappresenta l'unita' nazionale.<br>
Puo' inviare messaggi alle Camere.<br>
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la<br>
prima riunione.<br>
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni<br>
di legge di iniziativa del Governo.<br>
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore<br>
di legge e i regolamenti.<br>
Indice il referendum popolare nei casi previsti<br>
dalla Costituzione.<br>
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari<br>
dello Stato.<br>
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,<br>
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,<br>
l'autorizzazione delle Camere.<br>
Ha il comando delle Forze armate, presiede il<br>
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,<br>
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.<br>
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.<br>
Puo' concedere grazia e commutare le pene.<br>
Conferisce le onorificenze della Repubblica&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 della<br>
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la<br>
razionalizzazione e la revisione delle discipline in<br>
materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di<br>
finanza territoriale):<br>
&quot;Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della<br>
Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla<br>
data di entrata in vigore della presente legge uno o piu'<br>
decreti legislativi, diretti al contenimento, alla<br>
razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore<br>
del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e<br>
della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a<br>
tal fine e' autorizzato a:<br>
a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i<br>
limiti collegati al perseguimento degli interessi generali<br>
cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche<br>
amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro<br>
e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello<br>
Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo<br>
comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93,<br>
siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e<br>
siano regolati mediante contratti individuali e collettivi;<br>
prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare<br>
la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore<br>
nel settore pubblico con quello stabilito in base al<br>
presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione<br>
delle rappresentanze del personale ai fini<br>
dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;<br>
b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini<br>
dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili<br>
con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la<br>
rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed<br>
obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico,<br>
dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza<br>
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in<br>
conformita' alle direttive impartite dal Presidente del<br>
Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di<br>
contratto collettivo, corredata dai necessari documenti<br>
indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa<br>
dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla<br>
sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso<br>
positivo o negativo entro un termine non superiore a<br>
quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si<br>
intende rilasciata; prevedere che la legittimita' e la<br>
compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa<br>
siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che<br>
dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il<br>
quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;<br>
c) prevedere l'affidamento delle controversie di<br>
lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la<br>
disciplina di cui al presente articolo, escluse le<br>
controversie riguardanti il personale di cui alla lettera<br>
e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente<br>
lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo<br>
le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a<br>
partire dal terzo anno successivo alla emanazione del<br>
decreto legislativo e comunque non prima del compimento<br>
della fase transitoria di cui alla lettera a); la<br>
procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta<br>
subordinata all'esperimento di un tentativo di<br>
conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce<br>
mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono<br>
regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o<br>
nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti<br>
normativi o amministrativi, le seguenti materie:<br>
1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai<br>
singoli operatori nell'espletamento di procedure<br>
amministrative;<br>
2) gli organi, gli uffici, i modi di<br>
conferimento della titolarita' dei medesimi;<br>
3) i principi fondamentali di organizzazione<br>
degli uffici;<br>
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al<br>
lavoro e di avviamento al lavoro;<br>
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la<br>
loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di<br>
ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle<br>
organizzazioni sindacali interessate maggiormente<br>
rappresentative sul piano nazionale;<br>
6) la garanzia della liberta' di insegnamento e<br>
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita'<br>
didattica, scientifica e di ricerca;<br>
7) la disciplina della responsabilita' e delle<br>
incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita'<br>
e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi<br>
pubblici;<br>
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e<br>
gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai<br>
propri dipendenti parita' di trattamenti contrattuali e<br>
comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai<br>
contratti collettivi;<br>
e) mantenere la normativa vigente, prevista dai<br>
rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati<br>
ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori<br>
dello Stato, al personale militare e delle forze di<br>
polizia, al personale delle carriere diplomatica e<br>
prefettizia;<br>
f) prevedere la definizione di criteri di unicita'<br>
di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle<br>
carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalita'<br>
di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei<br>
dirigenti di piu' elevato livello, con la garanzia di<br>
specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una<br>
disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle<br>
qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante<br>
norme di riordino della Scuola superiore della pubblica<br>
amministrazione, anche in relazione alla funzione di<br>
accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello<br>
Stato, prevedendo figure di vertice con distinte<br>
responsabilita' didattico-scientifiche e<br>
gestionali-organizzative;<br>
g) prevedere:<br>
1) la separazione tra i compiti di direzione<br>
politica e quelli di direzione amministrativa;<br>
l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di<br>
programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal<br>
titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di<br>
vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di<br>
risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee<br>
tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la<br>
gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare<br>
economicita', speditezza e rispondenza al pubblico<br>
interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;<br>
2) la verifica dei risultati mediante appositi<br>
nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da<br>
esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi<br>
pubblici o privati particolarmente qualificati nel<br>
controllo di gestione;<br>
3) la mobilita', anche temporanea, dei<br>
dirigenti, nonche' la rimozione dalle funzioni e il<br>
collocamento a disposizione in caso di mancato<br>
conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;<br>
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in<br>
ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici<br>
dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessita'<br>
delle funzioni e della quantita' delle risorse umane,<br>
finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione<br>
dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici<br>
esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego<br>
e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in<br>
servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici<br>
individuati ai sensi della presente norma;<br>
5) una apposita, separata area di contrattazione<br>
per il personale dirigenziale non compreso nella lettera<br>
e), cui partecipano le confederazioni<br>
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale<br>
e le organizzazioni sindacali del personale<br>
interessato maggiormente rappresentative sul piano<br>
nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle<br>
specifiche tipologie professionali; la definizione delle<br>
qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni;<br>
l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza<br>
medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale<br>
sia composta da rappresentanti delle organizzazioni<br>
sindacali del personale medico maggiormente rappresentative<br>
sul piano nazionale;<br>
h) prevedere procedure di contenimento e controllo<br>
della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti<br>
massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna<br>
amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato<br>
e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti,<br>
l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale,<br>
a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei<br>
controlli amministrativi dello Stato sulle regioni,<br>
concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed<br>
assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente<br>
controllato, adeguando altresi' la composizione degli<br>
organi di controllo anche al fine di garantire<br>
l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo<br>
stesso;<br>
i) prevedere che la struttura della<br>
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra<br>
i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del<br>
settore privato;<br>
l) definire procedure e sistemi di controllo sul<br>
conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni<br>
amministrative, nonche' sul contenimento dei costi<br>
contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e<br>
dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi<br>
contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilita' di<br>
prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di<br>
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di<br>
accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini,<br>
prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa<br>
al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale<br>
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge<br>
30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del<br>
Presidente del Consiglio dei ministri o delle<br>
organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale<br>
dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di<br>
quelli affidatigli dal citato articolo 10 della legge<br>
30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei<br>
costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni<br>
effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal<br>
Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto<br>
nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento<br>
di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del<br>
Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria<br>
generale dello Stato;<br>
m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di<br>
decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per<br>
il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal<br>
Governo, che il Ministro del bilancio e della<br>
programmazione economica ed il Ministro del tesoro<br>
presentino, in merito, entro trenta giorni dalla<br>
pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al<br>
Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con<br>
procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea<br>
a ripristinare i limiti della spesa globale;<br>
n) prevedere che, con riferimento al settore<br>
pubblico, in deroga all'articolo 2103 del codice civile,<br>
l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non<br>
attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle<br>
stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con<br>
provvedimento motivato del dirigente alle mansioni<br>
superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per<br>
sostituzione del lavoratore assente con diritto alla<br>
conservazione del posto esclusivamente con il<br>
riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente<br>
all'attivita' svolta e che comunque non costituisce<br>
assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di<br>
alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse,<br>
definendo altresi' criteri, procedure e modalita' di detta<br>
assegnazione;<br>
o) procedere alla abrogazione delle disposizioni<br>
che prevedono automatismi che influenzano il trattamento<br>
economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che<br>
prevedono trattamenti economici accessori, settoriali,<br>
comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti<br>
sostituendole contemporaneamente con corrispondenti<br>
disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di<br>
collegare direttamente tali trattamenti alla produttivita'<br>
individuale e a quella collettiva ancorche' non<br>
generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo,<br>
raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali<br>
devono essere introdotti sistemi di valutazione e<br>
misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'<br>
particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose<br>
per l'incolumita' personale o dannose per la salute;<br>
prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti<br>
economici fondamentali ed accessori in godimento aventi<br>
natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di<br>
generalita' per ciascuna amministrazione o ente; prevedere<br>
il principio della responsabilita' personale dei dirigenti<br>
in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici<br>
accessori;<br>
p) prevedere che qualunque tipo di incarico a<br>
dipendenti della pubblica amministrazione possa essere<br>
conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni<br>
caso, prevedere che l'amministrazione, ente, societa' o<br>
persona fisica che hanno conferito al personale dipendente<br>
da una pubblica amministrazione incarichi previsti<br>
dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro<br>
sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al<br>
presente articolo, siano tenuti a comunicare alle<br>
amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli<br>
emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi,<br>
allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe<br>
delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;<br>
q) (abrogato);<br>
r) prevedere, al fine di assicurare la migliore<br>
distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul<br>
territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti<br>
pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi<br>
comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso<br>
di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo<br>
il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n.<br>
412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei<br>
posti vacanti mediante mobilita' volontaria, ancorche'<br>
realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di<br>
personale nella sede di provenienza; prevedere norme<br>
dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli<br>
obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici<br>
in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo<br>
periodo di effettiva permanenza nella sede di prima<br>
destinazione, escludendo anche la possibilita' di disporre<br>
in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con<br>
dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti<br>
mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui al<br>
comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,<br>
siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei<br>
Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la<br>
mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio<br>
e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilita'<br>
ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni<br>
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato<br>
approvato con decreto del Presidente della Repubblica<br>
10 gennaio 1957, n. 3;<br>
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di<br>
leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda<br>
di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel<br>
caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle<br>
aziende municipalizzate o consortili a societa' private per<br>
effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione,<br>
che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni<br>
esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;<br>
t) prevedere una organica regolamentazione delle<br>
modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche<br>
amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del<br>
Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo<br>
professionale, da espletarsi a livello regionale,<br>
abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,<br>
ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro<br>
consorzi, previa individuazione dei profili professionali,<br>
delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi,<br>
nonche' delle modalita' di accesso alle graduatorie di<br>
idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo<br>
altresi' la possibilita', in determinati casi, di<br>
provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di<br>
selezionare i candidati mediante svolgimento di prove<br>
psicoattitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati;<br>
prevedere altresi' il decentramento delle sedi di<br>
svolgimento dei concorsi;<br>
u) prevedere per le categorie protette di cui al<br>
titolo I della legge 2 aprile 1968, n. <st1:metricconverter ProductID=3D"48=
2, l"
w:st=3D"on">482, l</st1:metricconverter>'assunzione,<br>
da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici,<br>
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di<br>
collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli<br>
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;<br>
v) al fine di assicurare una migliore efficienza<br>
degli uffici e delle strutture delle amministrazioni<br>
pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili<br>
esigenze funzionali, prevedere che il personale<br>
appartenente alle qualifiche funzionali possa essere<br>
utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita',<br>
per lo svolgimento di mansioni relative a profili<br>
professionali di qualifica funzionale immediatamente<br>
inferiore;<br>
z) prevedere, con riferimento al titolo di studio,<br>
l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente<br>
soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di<br>
posti e classi di concorso diversi da quelli di<br>
titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il<br>
passaggio di ruolo del predetto personale docente<br>
soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea<br>
abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la<br>
normativa vigente; prevedere il passaggio del personale<br>
docente in soprannumero e del personale amministrativo,<br>
tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici<br>
scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle<br>
qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle<br>
sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti<br>
delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione<br>
centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del<br>
Ministero della pubblica istruzione previste<br>
cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del<br>
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987,<br>
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta<br>
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive<br>
modificazioni;<br>
aa) prevedere per il personale docente di ruolo<br>
l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con<br>
verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai<br>
quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al<br>
fine di rendere possibile una maggiore mobilita'<br>
professionale all'interno del comparto scuola in relazione<br>
ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e<br>
ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di<br>
insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative<br>
contrattuali l'equiparazione della mobilita' professionale<br>
(passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed<br>
il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti<br>
riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni<br>
in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni<br>
in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di<br>
mobilita' in ciascun anno scolastico;<br>
bb) prevedere norme dirette alla riduzione<br>
graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole<br>
materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria<br>
ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della<br>
consistenza organica, a modifica di quanto previsto<br>
dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.<br>
270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,<br>
con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo<br>
e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio<br>
1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva<br>
abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano<br>
l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da<br>
quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista<br>
una nuova regolamentazione di tutte le forme di<br>
utilizzazione del personale della scuola per garantirne<br>
l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per<br>
concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente<br>
attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche<br>
culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova<br>
regolamentazione potra' consentire una utilizzazione<br>
complessiva di personale non superiore alle mille unita';<br>
cc) prevedere che le dotazioni dell'organico<br>
aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura<br>
delle supplenze annuali. Cio' nell'ambito delle quote<br>
attualmente stabilite per le diverse attivita' di cui<br>
all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e<br>
successive modificazioni;<br>
dd) procedere alla revisione delle norme<br>
concernenti il conferimento delle supplenze annuali e<br>
temporanee per il personale docente, amministrativo,<br>
tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilita' di fare<br>
ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei<br>
posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non<br>
sia comunque assegnato personale ad altro titolo per<br>
l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle<br>
supplenze temporanee al solo periodo di effettiva<br>
permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla<br>
revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del<br>
personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa<br>
per infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole classi<br>
terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda<br>
servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di<br>
assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il<br>
supplente a garanzia della continuita' didattica e i<br>
docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria<br>
classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di<br>
altri compiti;<br>
ee) procedere alla revisione, nell'ambito<br>
dell'attuale disciplina del reclutamento del personale<br>
docente di ruolo, dei criteri di costituzione e<br>
funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di<br>
realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e<br>
contenimento complessivo della spesa nello svolgimento<br>
delle procedure di concorso mediante un piu' razionale<br>
accorpamento delle classi di concorso ed il maggior<br>
decentramento possibile delle sedi di esame, nonche' un<br>
piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti delle<br>
commissioni fra il personale docente e direttivo in<br>
quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del<br>
Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella<br>
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive<br>
modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai<br>
componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi<br>
non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La<br>
corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare<br>
una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri<br>
eventualmente da sostenere per la sostituzione del<br>
personale esonerato dal servizio di insegnamento;<br>
ff) procedere alla revisione, nell'ambito<br>
dell'attuale disciplina del reclutamento del personale<br>
docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al<br>
fine di subordinarne l'indizione alla previsione di<br>
effettiva disponibilita' di cattedre e di posti e, per<br>
quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di<br>
subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per<br>
soli titoli;<br>
gg) prevedere l'individuazione di parametri di<br>
efficacia della spesa per la pubblica istruzione in<br>
rapporto ai risultati del sistema scolastico con<br>
particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto<br>
allo studio ed in rapporto anche alla mortalita'<br>
scolastica, agli abbandoni e al non adempimento<br>
dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro<br>
superamento;<br>
hh) prevedere criteri e progetti per assicurare<br>
l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. <st1:metricconverter
ProductID=3D"125, in" w:st=3D"on">125, in</st1:metricconverter> tutti i<br>
settori del pubblico impiego;<br>
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della<br>
loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo<br>
esercizio dei diritti dei cittadini in materia di<br>
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai<br>
documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto<br>
1990, n. 241;<br>
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni<br>
eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei<br>
consigli regionali sono collocati in aspettativa senza<br>
assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai<br>
fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di<br>
quiescenza e di previdenza;<br>
mm) al fine del completamento del processo di<br>
informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della<br>
piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi<br>
automatizzati, procedere alla revisione della normativa in<br>
materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo<br>
altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e<br>
dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla<br>
revisione delle relative competenze e attribuire ad un<br>
apposito organismo funzioni di coordinamento delle<br>
iniziative e di pianificazione degli investimenti in<br>
materia di automazione, anche al fine di garantire<br>
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.<br>
2. Le disposizioni del presente articolo e dei<br>
decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi<br>
fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I<br>
principi desumibili dalle disposizioni del presente<br>
articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto<br>
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano<br>
norme fondamentali di riforma economico-sociale della<br>
Repubblica.<br>
3. Restano salve per <st1:PersonName ProductID=3D"la Valle" w:st=3D"on">la =
Valle</st1:PersonName>
d'Aosta le competenze<br>
statutarie in materia, le norme di attuazione e la<br>
disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la<br>
provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul<br>
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel<br>
pubblico impiego.<br>
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in<br>
vigore della presente legge il Governo trasmette alla<br>
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi<br>
dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine<br>
dell'espressione del parere da parte delle commissioni<br>
permanenti competenti per la materia di cui al presente<br>
articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni<br>
dalla data di trasmissione.<br>
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti<br>
di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri<br>
direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere<br>
delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere<br>
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al<br>
31 dicembre 1993&quot;.<br>
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella<br>
Gazzetta Ufficiale n.63, S.O., del 17 marzo 1997, reca<br>
&quot;Delega al Governo per il conferimento di funzioni e<br>
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della<br>
pubblica amministrazione e per la semplificazione<br>
amministrativa&quot;.<br>
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,<br>
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 febbraio 1993,<br>
S.O., n. 30 reca &quot;Razionalizzazione dell'organizzazione<br>
delle amministrazioni pubbliche e revisione della<br>
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma<br>
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma<br>
8, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per<br>
la delegificazione di norme e per la semplificazione di<br>
procedimenti amministrativi legge di semplificazione 1999):<br>
&quot;8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato,<br>
sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari<br>
e della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto<br>
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo<br>
unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del<br>
codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro<br>
subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro<br>
dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto<br>
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto<br>
dall'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le<br>
modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle<br>
diverse disposizioni e indicando, in particolare:<br>
a) le disposizioni abrogate a seguito della<br>
sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio<br>
1994-1997, ai sensi dell'art. 72 del citato decreto<br>
legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;<br>
b) le norme generali e speciali del pubblico<br>
impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi<br>
dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993,<br>
e successive modificazioni, dal momento della<br>
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del<br>
secondo contratto collettivo previsto dal medesimo<br>
decreto&quot;.<br>
<br>
Note all'art. 1:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 97, primo<br>
comma, della Costituzione:<br>
&quot;I pubblici uffici sono organizzati secondo<br>
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon<br>
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 117 della<br>
Costituzione:<br>
&quot;La regione emana per le seguenti materie norme<br>
legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti<br>
dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non<br>
siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello<br>
di altre regioni:<br>
ordinamento degli uffici e degli enti<br>
amministrativi dipendenti dalla regione;<br>
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e<br>
rurale; fiere e mercati;<br>
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed<br>
ospedaliera;<br>
istituzione artigiana e professionale e assistenza<br>
scolastica; musei e biblioteche di enti locali;<br>
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e<br>
linee automobilistiche di interesse regionale;<br>
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di<br>
interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque<br>
minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle<br>
acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre<br>
materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della<br>
Repubblica possono demandare alla Regione il potere di<br>
emanare norme per la loro attuazione&quot;.<br>
- Per il testo vigente dell'art. 2 della legge<br>
23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note alle premesse.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma<br>
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per<br>
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti<br>
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per<br>
la semplificazione amministrativa):<br>
&quot;4. Anche al fine di conformare le disposizioni del<br>
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive<br>
modificazioni, alle disposizioni della presente legge<br>
recanti principi e criteri direttivi per i decreti<br>
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,<br>
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto<br>
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive<br>
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre<br>
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei<br>
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli<br>
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi<br>
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. <st1:metricconverter
ProductID=3D"421, a" w:st=3D"on">421, a</st1:metricconverter><br>
partire dal principio della separazione tra compiti e<br>
responsabilita' di direzione politica tra compiti e<br>
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,<br>
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli<br>
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:<br>
a) completare l'integrazione della disciplina del<br>
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la<br>
conseguente estensione al lavoro pubblico delle<br>
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti<br>
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di<br>
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti<br>
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,<br>
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,<br>
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.<br>
29;<br>
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di<br>
cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico<br>
interministeriale presso <st1:PersonName ProductID=3D"la Presidenza" w:st=
=3D"on">la
 Presidenza</st1:PersonName> del Consiglio dei<br>
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria<br>
specificita' tecnica;<br>
c) semplificare e rendere piu' spedite le<br>
procedure di contrattazione collettiva; riordinare e<br>
potenziare l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle<br>
pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la<br>
rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate<br>
ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi<br>
nazionali, anche consentendo forme di associazione tra<br>
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di<br>
indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei<br>
rispettivi comparti;<br>
d) prevedere che i decreti legislativi e la<br>
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa<br>
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie<br>
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza<br>
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto<br>
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive<br>
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta<br>
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano<br>
qualificate attivita' professionali, implicanti<br>
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di<br>
ricerca;<br>
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche<br>
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa<br>
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna<br>
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di<br>
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,<br>
attraverso loro istanze associative o rappresentative,<br>
possano costituire un comitato di settore;<br>
f) prevedere che, prima della definitiva<br>
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione<br>
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,<br>
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con<br>
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui<br>
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e<br>
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'<br>
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un<br>
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna<br>
certificazione contrattuale, con provvedimento del<br>
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il<br>
Ministro del tesoro; prevedere che <st1:PersonName ProductID=3D"la Corte" w=
:st=3D"on">la
 Corte</st1:PersonName> dei conti si<br>
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il<br>
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere<br>
che la certificazione e il testo dell'accordo siano<br>
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di<br>
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi<br>
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il<br>
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato<br>
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce<br>
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in<br>
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire<br>
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere<br>
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data<br>
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;<br>
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice<br>
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera<br>
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro<br>
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'<br>
concernenti in via incidentale atti amministrativi<br>
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:<br>
misure organizzative e processuali anche di carattere<br>
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al<br>
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di<br>
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale<br>
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo<br>
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali<br>
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al<br>
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e<br>
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime<br>
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;<br>
h) prevedere procedure facoltative di<br>
consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei<br>
contratti collettivi dei relativi comparti prima<br>
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi<br>
riflessi sul rapporto di lavoro;<br>
i) prevedere la definizione da parte della<br>
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della<br>
funzione pubblica di un codice di comportamento dei<br>
dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di<br>
raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni<br>
disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento<br>
da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere<br>
la costituzione da parte delle singole amministrazioni di<br>
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei<br>
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi<br>
con il Dipartimento della funzione pubblica&quot;.<br>
<br>
Articolo 2<br>
Fonti<br>
(Art. 2, commi da <st1:metricconverter ProductID=3D"1 a" w:st=3D"on">1 a</s=
t1:metricconverter>
3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti<br>
prima dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del<br>
d.lgs n. 80 del 1998)<br>
<br>
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi<br>
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,<br>
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le<br>
linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli<br>
uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della<br>
titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche<br>
complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti<br>
criteri:<br>
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel<br>
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed<br>
economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della<br>
definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle<br>
risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;<br>
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle<br>
determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi<br>
deLl'articolo 5, comma 2;<br>
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere<br>
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante<br>
sistemi informatici e statistici pubblici;<br>
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione<br>
amministrativa, anche attraverso t'istituzione di apposite<br>
strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un<br>
unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita'<br>
complessiva dello stesso;<br>
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici<br>
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni<br>
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.<br>
<br>
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni<br>
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,<br>
del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro<br>
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni<br>
contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,<br>
regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di<br>
lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle<br>
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere<br>
derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte<br>
derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge<br>
disponga espressamente in senso contrario.<br>
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono<br>
regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati<br>
secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente<br>
decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di<br>
cui all'articolo 45, comma <st1:metricconverter ProductID=3D"2. L" w:st=3D"=
on">2. L</st1:metricconverter>'attribuzione
di trattamenti economici<br>
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle<br>
condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni<br>
di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono<br>
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere<br>
efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo<br>
contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento<br>
sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai<br>
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono<br>
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.<br>
<br>
Articolo 3<br>
Personale in regime di diritto pubblico<br>
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti<br>
dall'art.2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati<br>
dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)<br>
<br>
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono<br>
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,<br>
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato,<br>
il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale<br>
della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i<br>
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie<br>
contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo<br>
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno<br>
1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre<br>
1990, n.287.<br>
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori<br>
universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente<br>
vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo<br>
organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria<br>
di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e<br>
seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni<br>
ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2,<br>
comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421.<br>
<br>
Note all'art. 3:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 del<br>
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato<br>
17 luglio 1947, n. 691 (istituzione di un comitato<br>
interministeriale per il credito ed il risparmio):<br>
&quot;Art. 1. - E' istituito un &quot;comitato<br>
interministeriale per il credito ed il risparmio&quot;, al quale<br>
spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio,<br>
in materia di esercizio della funzione creditizia e in<br>
materia valutaria.<br>
Il comitato e' composto del Ministro per il tesoro,<br>
che lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per<br>
l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per<br>
il commercio con l'estero.<br>
Si applicano, quanto alle competenze, alle facolta'<br>
e alle funzioni del comitato interministeriale, le norme<br>
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito<br>
nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive<br>
modificazioni&quot;.<br>
- La legge 4 giugno 1985, n. 281, pubblicata nella<br>
Gazzetta Ufficiale n.142, S.O., del 18 giugno 1985, reca<br>
&quot;Disposizioni sull'ordinamento della commissione nazionale<br>
per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei<br>
soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle<br>
societa' per azioni esercenti il credito; norme di<br>
attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in<br>
materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per<br>
la tutela del risparmio&quot;.<br>
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicata nella<br>
Gazzetta Ufficiale n.240 del 13 ottobre 1990, reca &quot;Norme<br>
per la tutela della concorrenza e del mercato&quot;.<br>
- S riporta il testo dell'articolo 33 della<br>
Costituzione:<br>
&quot;Art. <st1:metricconverter ProductID=3D"33. L" w:st=3D"on">33. L</st1:=
metricconverter>'arte
e la scienza sono libere e libero<br>
ne e' l'insegnamento.<br>
<st1:PersonName ProductID=3D"La Repubblica" w:st=3D"on">La Repubblica</st1:=
PersonName>
detta le norme generali<br>
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli<br>
ordini e gradi.<br>
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole<br>
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.<br>
La legge, nel fissare i dirtti e gli obblighi delle<br>
scuole non statali che chiedono la parita', dece assicurare<br>
ad esse peina liberta' e ai loro alunni un trattamento<br>
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole<br>
statali.<br>
E' prescritto un esame di Stato peer l'ammissioone<br>
ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di<br>
essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.<br>
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed<br>
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomic<br>
nei limiti stabiliti dalle legge dello Stato&quot;.<br>
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicata nella<br>
Gazzetta Ufficiale n.108, S.O., dell'11 maggio 1989 reca<br>
&quot;istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca<br>
scientifica e tecnologica&quot;.<br>
- Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, della<br>
legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note alle<br>
premesse.<br>
<br>
Articolo 4<br>
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'<br>
(Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2<br>
del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e<br>
successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)<br>
<br>
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo<br>
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da<br>
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento<br>
ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati<br>
dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi<br>
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:<br>
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei<br>
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;<br>
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e<br>
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;<br>
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed<br>
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la<br>
loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;<br>
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili<br>
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e<br>
analoghi oneri a carico di terzi;<br>
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da<br>
specifiche disposizioni;<br>
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti<br>
ed al Consiglio di Stato;<br>
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.<br>
<br>
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti<br>
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano<br>
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,<br>
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di<br>
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi<br>
sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa,<br>
della gestione e dei relativi risultati.<br>
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono<br>
essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche<br>
disposizioni legislative.<br>
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano<br>
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,<br>
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra<br>
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione<br>
dall'altro.<br>
<br>
Articolo 5<br>
Potere di organizzazione<br>
(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del<br>
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs<br>
n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del<br>
1998)<br>
<br>
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione<br>
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui<br>
all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse<br>
dell'azione amministrativa.<br>
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui<br>
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli<br>
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono<br>
assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i<br>
poteri del privato datore di lavoro.<br>
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la<br>
rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati<br>
all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di<br>
eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione<br>
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.<br>
<br>
Articolo 6<br>
Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche<br>
(Art.6 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.4 del<br>
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.5 del d.lgs n.80 del 1998 e<br>
successivamente modificato dall'art.2 del d.lgs n.387 del 1998)<br>
<br>
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la<br>
disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle<br>
dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalita'<br>
indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi<br>
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali<br>
rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni<br>
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane<br>
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di<br>
reclutamento del personale.<br>
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento<br>
autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23<br>
agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi<br>
livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere<br>
modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su<br>
proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del<br>
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti<br>
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva<br>
riferita al personale effettivamente in servizio aI 31 dicembre<br>
dell'anno precedente.<br>
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche<br>
si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche'<br>
ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione<br>
o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando<br>
gli atti previsti dal proprio ordinamento.<br>
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono<br>
approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza<br>
con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui<br>
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione<br>
economico - finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello<br>
Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e'<br>
deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni<br>
organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,<br>
della legge 23 agosto 1988, n. 400.<br>
5. Per <st1:PersonName ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D"on">la Presidenz=
a</st1:PersonName>
del Consiglio dei ministri, per il Ministero<br>
degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano<br>
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello<br>
Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari<br>
disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma<br>
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al<br>
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile,<br>
si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica<br>
l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni<br>
vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale<br>
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni<br>
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della<br>
ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale<br>
tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti,<br>
sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono<br>
attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano<br>
tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca<br>
scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di<br>
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.<br>
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli<br>
adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo<br>
personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.<br>
<br>
Note all'art. 6:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 della<br>
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di<br>
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei<br>
Ministri):<br>
&quot;Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del<br>
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del<br>
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di<br>
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla<br>
richiesta, possono essere emanati regolamenti per<br>
disciplinare:<br>
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti<br>
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;<br>
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei<br>
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi<br>
quelli relativi a materie riservate alla competenza<br>
regionale;<br>
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte<br>
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si<br>
tratti di materie comunque riservate alla legge;<br>
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle<br>
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate<br>
dalla legge;<br>
e) (abrogato).<br>
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,<br>
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il<br>
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la<br>
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta<br>
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi<br>
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'<br>
regolamentare del Governo, determinano le norme generali<br>
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle<br>
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle<br>
norme regolamentari.<br>
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati<br>
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di<br>
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge<br>
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per<br>
materie di competenza di piu' ministri, possono essere<br>
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la<br>
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.<br>
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono<br>
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati<br>
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente<br>
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.<br>
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti<br>
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la<br>
denominazione di &quot;regolamento&quot;, sono adottati previo parere<br>
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla<br>
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella<br>
Gazzetta Ufficiale.<br>
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici<br>
dei ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai<br>
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente<br>
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con<br>
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal<br>
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive<br>
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei<br>
criteri che seguono:<br>
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione<br>
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che<br>
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto<br>
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo<br>
e l'amministrazione;<br>
b) individuazione degli uffici di livello<br>
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante<br>
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con<br>
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni<br>
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le<br>
duplicazioni funzionali;<br>
c) previsione di strumenti di verifica periodica<br>
dell'organizzazione e dei risultati;<br>
d) indicazione e revisione periodica della<br>
consistenza delle piante organiche;<br>
e) previsione di decreti ministeriali di natura<br>
non regolamentare per la definizione dei compiti delle<br>
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali<br>
generali&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 39 della<br>
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la<br>
stabilizzazione della finanza pubblica):<br>
&quot;Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di<br>
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di<br>
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al<br>
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di<br>
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei<br>
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e<br>
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni<br>
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del<br>
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui<br>
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.<br>
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad<br>
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il<br>
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo<br>
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche<br>
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto<br>
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con<br>
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione<br>
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato<br>
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo<br>
della riduzione complessiva del personale in servizio alla<br>
data del 31 dicembre <st1:metricconverter ProductID=3D"1998, in" w:st=3D"on=
">1998,
 in</st1:metricconverter> misura non inferiore all'1<br>
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al<br>
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene<br>
assicurata una riduzione complessiva del personale in<br>
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto<br>
al numero delle unita' in servizio alla data del<br>
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una<br>
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto<br>
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno<br>
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non<br>
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al<br>
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione<br>
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di<br>
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.<br>
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di<br>
autorizzazione delle assunzioni, deve essere<br>
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli<br>
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei<br>
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.<br>
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle<br>
percentuali annue di riduzione del personale di cui al<br>
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei<br>
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno<br>
precedente, separatamente per i ministeri e le altre<br>
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,<br>
per gli enti pubblici non economici con organico superiore<br>
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di<br>
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai<br>
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del<br>
tesoro, del bilancio e della programmazione economica<br>
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo<br>
bimestre di ogni anno.<br>
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di<br>
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi<br>
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il<br>
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del<br>
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei<br>
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica<br>
e del tesoro, del bilancio e della programmazione<br>
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le<br>
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in<br>
particolare delle correlate esigenze di introduzione di<br>
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo<br>
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri<br>
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni<br>
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli<br>
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle<br>
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano<br>
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da<br>
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e<br>
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che<br>
presentino le maggiori carenze di personale. Le<br>
disposizioni del presente art. si applicano anche alle<br>
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.<br>
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina<br>
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla<br>
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad<br>
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di<br>
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto<br>
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a<br>
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede<br>
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle<br>
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma<br>
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle<br>
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno<br>
adempimento dei compiti istituzionali.<br>
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli<br>
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione<br>
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste<br>
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da<br>
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e<br>
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla<br>
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai<br>
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai<br>
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,<br>
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi<br>
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono<br>
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini<br>
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa<br>
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei<br>
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del<br>
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione<br>
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le<br>
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e<br>
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a<br>
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di<br>
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,<br>
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti<br>
pubblici non economici con organico superiore a duecento<br>
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da<br>
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli<br>
oneri derivanti dall'applicazione della nuova<br>
classificazione del personale, certificata dai competenti<br>
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del<br>
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive<br>
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla<br>
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della<br>
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e<br>
della programmazione economica, che, entro trenta giorni<br>
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la<br>
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.<br>
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.<br>
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica<br>
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel<br>
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti<br>
riprendono le trattative.<br>
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi<br>
da <st1:metricconverter ProductID=3D"1 a" w:st=3D"on">1 a</st1:metricconver=
ter> 3,
si procede comunque all'assunzione di 3.800<br>
unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi<br>
da <st1:metricconverter ProductID=3D"5 a" w:st=3D"on">5 a</st1:metricconver=
ter> 15.<br>
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo<br>
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri<br>
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400<br>
unita' di personale.<br>
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di<br>
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di<br>
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo<br>
delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del<br>
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di<br>
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale<br>
della previdenza sociale; il predetto istituto provvede a<br>
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio<br>
ispettivo.<br>
7. Con regolamento da emanare su proposta del<br>
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del<br>
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il<br>
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del<br>
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,<br>
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della<br>
presente legge, previo parere delle competenti commissioni<br>
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge<br>
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le<br>
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare<br>
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle<br>
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa<br>
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al<br>
servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali<br>
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.<br>
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti<br>
criteri e modalita':<br>
a) i concorsi sono espletati su base<br>
circoscrizionale corrispondente ai territori regionali<br>
ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o<br>
compartimentale, in relazione all'articolazione periferica<br>
dei dipartimenti del Ministero delle finanze;<br>
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella<br>
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione<br>
territoriale e' determinato sulla base della somma delle<br>
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici<br>
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,<br>
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della<br>
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili<br>
professionali di settima, ottava e nona qualifica<br>
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,<br>
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo<br>
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei<br>
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse<br>
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale<br>
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore<br>
appartenente alla nona qualifica funzionale;<br>
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale<br>
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati<br>
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,<br>
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'<br>
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,<br>
contabile, economico e finanziario, per svolgere le<br>
funzioni del corrispondente profilo professionale. I<br>
candidati che hanno superato positivamente la prova<br>
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio<br>
interdisciplinare;<br>
d) la prova attitudinale deve svolgersi<br>
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni<br>
territoriali;<br>
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola<br>
procedura concorsuale.<br>
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le<br>
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della<br>
legge 4 agosto 1975, n. <st1:metricconverter ProductID=3D"397, in" w:st=3D"=
on">397,
 in</st1:metricconverter> materia di graduatoria<br>
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della<br>
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto<br>
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43<br>
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e<br>
successive modificazioni ed integrazioni.<br>
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto<br>
e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il<br>
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze<br>
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,<br>
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della<br>
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali<br>
composte da personale di alta professionalita' destinato ad<br>
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e<br>
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa<br>
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il<br>
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi<br>
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli<br>
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza<br>
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di<br>
carattere oggettivo.<br>
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di<br>
cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale<br>
delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali<br>
inferiori alla settima nella misura complessiva<br>
corrispondente al personale effettivamente assunto nel<br>
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo<br>
separatamente per i singoli ruoli.<br>
12. (Omissis).<br>
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti<br>
ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3<br>
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,<br>
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla<br>
data della loro approvazione.<br>
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la<br>
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree<br>
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni<br>
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto<br>
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni<br>
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale<br>
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli<br>
profili professionali, ferme restando le dotazioni di<br>
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono<br>
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base<br>
regionale mediante una prova attitudinale basata su una<br>
serie di quesiti a risposta multipla mirati<br>
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,<br>
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'<br>
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,<br>
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del<br>
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno<br>
superato con esito positivo la prova attitudinale sono<br>
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.<br>
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per<br>
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai<br>
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21<br>
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla<br>
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.<br>
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,<br>
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure<br>
previste dal comma 3, personale dotato di alta<br>
professionalita', anche al di fuori della dotazione<br>
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro<br>
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre<br>
1993, n. <st1:metricconverter ProductID=3D"537, in" w:st=3D"on">537, in</st=
1:metricconverter>
ragione delle necessita' sopraggiunte alla<br>
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti<br>
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche<br>
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si<br>
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le<br>
disposizioni previste dai commi 8 e 11.<br>
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono<br>
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'<br>
espletati le cui graduatorie siano state approvate a<br>
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto<br>
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,<br>
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,<br>
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.<br>
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto<br>
dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996,<br>
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28<br>
febbraio 1997, n. <st1:metricconverter ProductID=3D"30, in" w:st=3D"on">30,=
 in</st1:metricconverter>
materia di attribuzione temporanea<br>
di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data<br>
di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli<br>
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31<br>
dicembre 1998.<br>
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da<br>
nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la<br>
determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce,<br>
entro il primo semestre di ciascun anno, anche la<br>
percentuale del personale da assumere annualmente con<br>
contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie<br>
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le<br>
Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del<br>
fuoco. Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore<br>
al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le<br>
amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di<br>
personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del<br>
totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere<br>
autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con<br>
contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a<br>
tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti<br>
riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a<br>
tempo parziale.<br>
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di<br>
impegno ridotto per il personale non sanitario con<br>
qualifica dirigenziale che non sia preposto alla<br>
titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul<br>
trattamento economico secondo criteri definiti dai<br>
contratti collettivi nazionali di lavoro.<br>
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di<br>
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,<br>
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti<br>
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti<br>
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui<br>
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle<br>
spese di personale.<br>
20. Gli enti pubblici non economici adottano le<br>
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di<br>
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri<br>
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese<br>
per il personale. Agli enti pubblici non economici con<br>
organico superiore a 200 unita' si applica anche il<br>
disposto di cui ai commi 2 e 3.<br>
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non<br>
si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni,<br>
fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20,<br>
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi<br>
ai principi di riduzione complessiva della spesa di<br>
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai<br>
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,<br>
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di<br>
personale ad orario ridotto o con altre tipologie<br>
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni<br>
compatibili con gli obiettivi della programmazione e<br>
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di<br>
funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le<br>
disposizioni dell'art. 51.<br>
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti<br>
all'applicazione del presente art., realizzate in ciascuna<br>
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento<br>
autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con<br>
organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro<br>
i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai<br>
fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti<br>
contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla<br>
retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la<br>
medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43,<br>
comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano<br>
proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di<br>
una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli<br>
obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2<br>
possono comunque utilizzare le maggiori economie<br>
conseguite.<br>
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del<br>
presente articolo, <st1:PersonName ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D"on">=
la
 Presidenza</st1:PersonName> del Consiglio dei Ministri<br>
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della<br>
programmazione economica possono avvalersi di personale<br>
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga<br>
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto<br>
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.<br>
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo<br>
1997, n. 59, <st1:PersonName ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D"on">la Pre=
sidenza</st1:PersonName>
del Consiglio dei Ministri e'<br>
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad<br>
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente<br>
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori<br>
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente<br>
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,<br>
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.<br>
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le<br>
disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge<br>
15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente<br>
comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle<br>
amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi<br>
oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al<br>
personale di cui al presente comma sono attribuiti<br>
l'indennita' e il trattamento economico accessorio<br>
spettanti al personale di ruolo della Presidenza del<br>
Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio<br>
prestato presso <st1:PersonName ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D"on">la
 Presidenza</st1:PersonName> del Consiglio dei Ministri e'<br>
valutabile ai fini della progressione della carriera e dei<br>
concorsi.<br>
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o<br>
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla<br>
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: &quot;31 dicembre<br>
1997&quot; sono sostituite dalle seguenti: &quot;31 dicembre 1998&quot;.<br>
Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.<br>
549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),<br>
della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole &quot;31 dicembre<br>
1997&quot; sono sostituite dalle seguenti: &quot;31 dicembre 1998&quot;.<br>
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla<br>
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della<br>
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente<br>
articolo.<br>
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma<br>
115, della legge 23 dicembre 1996, n. <st1:metricconverter ProductID=3D"662=
, l"
w:st=3D"on">662, l</st1:metricconverter>'entita'<br>
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui<br>
all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14<br>
febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio<br>
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato<br>
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,<br>
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di<br>
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni<br>
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un<br>
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma<br>
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di<br>
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al<br>
presente articolo.<br>
25. Al fine di incentivare la trasformazione del<br>
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a<br>
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si<br>
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti<br>
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli<br>
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva<br>
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al<br>
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di<br>
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non<br>
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano<br>
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in<br>
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al<br>
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma<br>
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto<br>
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,<br>
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,<br>
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla<br>
data di entrata in vigore della presente legge. In<br>
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo<br>
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui<br>
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in<br>
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione<br>
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato<br>
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di<br>
appartenenza e <st1:PersonName ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D"on">la
 Presidenza</st1:PersonName> del Consiglio dei Ministri -<br>
Dipartimento della funzione pubblica.<br>
26. Le domande di trasformazione del rapporto di<br>
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima<br>
della data di entrata in vigore della presente legge, sono<br>
riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita'<br>
indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita'<br>
dell'interesse del dipendente.<br>
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59,<br>
della legge 23 dicembre 1996, n. <st1:metricconverter ProductID=3D"662, in"
w:st=3D"on">662, in</st1:metricconverter> materia di<br>
rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al<br>
personale dipendente delle regioni e degli enti locali<br>
finche' non diversamente disposto da ciascun ente con<br>
proprio atto normativo.<br>
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.<br>
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo<br>
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di<br>
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente<br>
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del<br>
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel<br>
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della<br>
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il<br>
segreto d'ufficio&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 5,<br>
comma 3 e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.<br>
503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale<br>
dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3<br>
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):<br>
&quot;3. Per la cessazione dal servizio del personale<br>
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo<br>
nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari<br>
norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai<br>
limiti di eta' per il pensionamento di cui al presente<br>
articolo&quot;.<br>
&quot;Art. 16 (Formazione). - 1. La formazione medica di<br>
cui all'art. 6, comma 2, implica la partecipazione guidata<br>
o diretta alla totalita' delle attivita' mediche, ivi<br>
comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita' di<br>
pronto soccorso, l'attivita' ambulatoriale e l'attivita'<br>
operatoria per le discipline chirurgiche, nonche' la<br>
graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione<br>
di interventi con autonomia vincolata alle direttive<br>
ricevute dal medico responsabile della formazione. La<br>
formazione comporta l'assunzione delle responsabilita'<br>
connesse all'attivita' svolta. Durante il periodo di<br>
formazione e' obbligatoria la partecipazione attiva a<br>
riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella<br>
disciplina&quot;.<br>
<br>
Articolo 7<br>
Gestione delle risorse umane<br>
(Art.7 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.5 del<br>
d.lgs n.546 del 1993 e poi modificato dall'art.3 del d.lgs n.387 del<br>
1998)<br>
<br>
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari<br>
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il<br>
trattamento sul lavoro.<br>
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di<br>
insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento<br>
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.<br>
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di'<br>
priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile<br>
con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei<br>
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare<br>
e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi<br>
della legge 11 agosto 1991, n. 266.<br>
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e<br>
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche<br>
dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi<br>
formativi. al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di<br>
genere della pubblica amministrazione.<br>
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti<br>
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni<br>
effettivamente rese.<br>
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in<br>
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi<br>
individuali ad esperti di provata competenza, determinando<br>
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della<br>
collaborazione.<br>
<br>
Nota all'art. 7:<br>
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, pubblicata nella<br>
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991, reca:<br>
&quot;Legge-quadro sul volontariato&quot;.<br>
<br>
Articolo 8<br>
(Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli<br>
(Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)<br>
<br>
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche'<br>
la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile<br>
nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono<br>
determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie<br>
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.<br>
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici<br>
e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita',<br>
nonche' negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, e' soggetto a<br>
limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.<br>
<br>
Articolo 9<br>
Partecipazione sindacale<br>
(Art.l0 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs<br>
n.80 del 1998)<br>
<br>
1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti<br>
sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento<br>
agli atti interni di' organizzazione aventi riflessi sul rapporto di<br>
lavoro.<br>
<br>
Titolo II <br>
ORGANIZZAZIONE <br>
<br>
Capo I <br>
Relazioni con il pubblico <br>
<br>
Articolo 10<br>
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche<br>
(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.43, comma 9<br>
del d.lgs n.80 del 1998)<br>
<br>
1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della<br>
legge 23 ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidita'<br>
del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,<br>
lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla<br>
interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.<br>
2. <st1:PersonName ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D"on">La Presidenza</s=
t1:PersonName>
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della<br>
funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18<br>
del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con<br>
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono,<br>
utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 11, la<br>
costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle<br>
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui<br>
all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni.<br>
<br>
Note all'art. 10:<br>
- Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera<br>
mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note<br>
alle premesse.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 18 del<br>
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai<br>
pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici<br>
relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche'<br>
disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego),<br>
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,<br>
n. 21 (Conversione in legge, con modificazioni, del<br>
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante<br>
corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui<br>
miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale<br>
1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di<br>
pubblico impiego):<br>
&quot;Art. 18. - 1. Ai fini della predisposizione e<br>
dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e<br>
produttivita' nella pubblica amministrazione, nella<br>
provincia di Milano puo' essere costituito mediante decreto<br>
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del<br>
Ministro per la funzione pubblica, un comitato<br>
metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai<br>
dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato<br>
da due esperti nominati dal Ministro per la funzione<br>
pubblica.<br>
2. In particolare, il comitato metropolitano, ai<br>
fini di cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei<br>
finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi<br>
di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67:<br>
a) individua le cause che impediscono il rapido ed<br>
efficace dispiegamento dell'azione amministrativa<br>
verificando la funzionalita', l'efficienza e la<br>
produttivita' delle strutture dell'amministrazione<br>
periferica dello Stato nella provincia;<br>
b) (Abrogato);<br>
c) si avvale di centri specializzati pubblici o a<br>
partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati<br>
particolarmente esperti nel settore.<br>
3. I progetti, in materia di organizzazione e<br>
miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere<br>
integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle<br>
quali dipendono gli uffici periferici.<br>
4. Il comitato metropolitano, sempre ai fini<br>
predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto,<br>
puo' assumere, in via sperimentale, personale con contratto<br>
a termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di<br>
spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati<br>
per l'attuazione del progetto. A tal fine non trova<br>
applicazione il disposto dell'art. 16 della legge 28<br>
febbraio 1987, n. 56.<br>
5. Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta<br>
motivata del comitato metropolitano, puo' autorizzare una<br>
deroga al limite predetto.<br>
6. L'assunzione del personale avviene mediante<br>
ricorso alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi<br>
in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche<br>
ad ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non<br>
sussistano oppure siano esaurite, il comitato<br>
metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e 5,<br>
procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati<br>
in possesso dei titoli professionali preventivamente<br>
determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni<br>
richieste. La selezione e' effettuata con questionari a<br>
risposta multipla o prove tecnico-pratiche. E' garantita in<br>
ogni caso la pubblicita' del reclutamento.<br>
7. Per la realizzazione dei progetti il comitato<br>
metropolitano puo' stabilire forme di incentivazione a<br>
favore del personale incaricato dell'esecuzione del<br>
progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di<br>
finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento<br>
degli incentivi e' incompatibile con emolumenti fruiti dal<br>
personale agli stessi fini ed aventi pari natura.<br>
8. Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti<br>
interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato<br>
metropolitano puo' raggiungere intese con gli enti locali e<br>
con gli enti pubblici nazionali o territoriali.<br>
9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati<br>
per l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte,<br>
previa verifica di funzionalita', del patrimonio<br>
indisponibile delle amministrazioni interessate.<br>
10. Il comitato metropolitano riferisce<br>
periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -<br>
Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento<br>
delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.<br>
11. Le determinazioni del comitato metropolitano<br>
che, limitatamente alla provvista di beni e servizi<br>
necessari all'attuazione dei progetti, possono essere<br>
assunte anche in deroga alle norme di contabilita' dello<br>
Stato, vengono adottate con decreto del prefetto, previo<br>
parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici<br>
periferici dello Stato interessati.<br>
12. Il controllo sui decreti adottati dal prefetto<br>
e' esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei<br>
conti&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 26 della<br>
legge 11 marzo 1988, n. 67 [Disposizioni per la formazione<br>
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge<br>
finanziaria 1988)]:<br>
&quot;Art. 26. - 1. Per il finanziamento dei progetti<br>
finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei<br>
servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e<br>
per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al<br>
recupero della produttivita', previsti rispettivamente<br>
dagli articoli 3, 12 e 13, decreto del Presidente della<br>
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13, e' istituito, nello<br>
stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito<br>
fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988,<br>
1989 e 1990.<br>
2.-8. (Abrogati)&quot;.<br>
<br>
Articolo 11<br>
Ufficio relazioni con il pubblico<br>
(Art.l2, commi da <st1:metricconverter ProductID=3D"1 a" w:st=3D"on">1 a</s=
t1:metricconverter>
5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti<br>
dall'art.7 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificati<br>
dall'art.3 del decreto legge n.163 del 1995, convertito con<br>
modificazioni dalla legge n.273 del 1995)<br>
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena<br>
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria<br>
struttura uffici per le relazioni con il pubblico.<br>
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche<br>
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:<br>
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al<br>
capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni;<br>
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei<br>
procedimenti;<br>
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte<br>
alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e<br>
logistici del rapporto con l'utenza.<br>
<br>
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,<br>
nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole<br>
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata<br>
capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato<br>
da apposita formazione.<br>
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e<br>
strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano<br>
iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le<br>
amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative<br>
individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del<br>
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del<br>
Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo<br>
un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e<br>
servizi, da sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio<br>
dei ministri.<br>
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n.<br>
241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le<br>
norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.<br>
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e<br>
il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte,<br>
anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento<br>
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione<br>
delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale<br>
alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti<br>
amministrativi.<br>
7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o<br>
dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di<br>
cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel<br>
fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce<br>
titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella<br>
progressione di' carriera del dipendente. Gli organi di vertice<br>
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al<br>
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata<br>
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua<br>
le forme di pubblicazione.<br>
<br>
Note all'art. 11:<br>
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella<br>
Gazzetta Ufficiale n.192 del 18 agosto 1990 n. 192, reca<br>
&quot;Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di<br>
diritto di accesso ai documenti amministrativi&quot;. Il capo<br>
III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca &quot;Partecipazione<br>
al procedimento amministrativo&quot;.<br>
<br>
Articolo 12<br>
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro<br>
(Art. 12-bis del d.lgs n.29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs<br>
n. 80 del 1998)<br>
<br>
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei<br>
rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso<br>
del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare<br>
l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e<br>
giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee<br>
o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le<br>
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la<br>
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.<br>
<br>
Capo II <br>
Dirigenza <br>
<br>
Sezione I <br>
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni <br>
<br>
Articolo 13<br>
Amministrazioni destinatarie<br>
(Art.13 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima dall'art.3 del<br>
d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.8 del d.lgs n.80 del 1998)<br>
<br>
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle<br>
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.<br>
<br>
Articolo 14<br>
Indirizzo politico-amministrativo<br>
(Art.14 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.8 del<br>
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.9 del d.lgs n.80 del 1998)<br>
<br>
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma<br>
1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni<br>
dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle<br>
proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:<br>
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed<br>
emana le conseguenti direttive generali per l'attivita'<br>
amministrativa e per la gestione;<br>
b) effettua, ai fini' dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi<br>
della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri<br>
di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse<br>
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,<br>
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo<br>
7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,<br>
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli<br>
uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle<br>
assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto<br>
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei<br>
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri<br>
provvedimenti ivi previsti.<br>
<br>
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si<br>
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive<br>
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti<br>
e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,<br>
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. <st1:metricconverter
ProductID=3D"400. A" w:st=3D"on">400. A</st1:metricconverter> tali uffici s=
ono<br>
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti<br>
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;<br>
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati<br>
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari<br>
professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione<br>
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la<br>
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio<br>
1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle<br>
segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto<br>
adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il<br>
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,<br>
e' determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n)<br>
della legge 15 marzo 1997, n.59, senza aggravi di spesa e, per il<br>
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,<br>
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento<br>
economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle<br>
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita'<br>
ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri<br>
e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un<br>
unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro<br>
straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita'<br>
della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del<br>
regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio<br>
decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed<br>
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la<br>
disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari<br>
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.<br>
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a<br>
se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei<br>
dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un<br>
termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti<br>
o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave<br>
inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente<br>
competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il<br>
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,<br>
un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del<br>
Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto<br>
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto<br>
1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dalL'articolo 6<br>
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con<br>
regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed<br>
integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con<br>
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di<br>
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.<br>
<br>
Note all'art. 14:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3 del<br>
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione<br>
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,<br>
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione<br>
del rendiconto generale dello Stato):<br>
&quot;Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1.<br>
Contestualmente all'entrata in vigore della legge di<br>
approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del<br>
bilancio e della programmazione economica, con proprio<br>
decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate,<br>
provvede a ripartire le unita' previsionali di base in<br>
capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.<br>
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla<br>
pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in<br>
conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3<br>
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e<br>
integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei<br>
centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni,<br>
previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione<br>
intende perseguire e indicazione del livello dei servizi,<br>
degli interventi e dei programmi e progetti finanziati<br>
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di<br>
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente<br>
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo<br>
dei costi, e alla Corte dei conti.<br>
3. Il titolare del centro di responsabilita'<br>
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei<br>
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,<br>
finanziarie e strumentali assegnate.<br>
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di<br>
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di<br>
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore<br>
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi<br>
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.<br>
29, e successive modificazioni ed integrazioni.<br>
5. Variazioni compensative possono essere disposte,<br>
su proposta del dirigente generale responsabile, con<br>
decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito<br>
della medesima unita' previsionale di base. I decreti di<br>
variazione sono comunicati, anche con evidenze<br>
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della<br>
programmazione economica per il tramite della competente<br>
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari<br>
competenti e alla Corte dei conti&quot;.<br>
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 4-bis,<br>
della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi nelle note all'art.<br>
6.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma<br>
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per<br>
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei<br>
procedimenti di decisione e di controllo):<br>
&quot;14. Nel caso in cui disposizioni di legge o<br>
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le<br>
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in<br>
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni<br>
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di<br>
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla<br>
richiesta&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12, comma<br>
1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al<br>
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle<br>
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica<br>
amministrazione e per la semplificazione amministrativa):<br>
&quot;1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera<br>
a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',<br>
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23<br>
agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e<br>
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e<br>
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti<br>
principi e criteri direttivi:<br>
a)-m) (Omissis);<br>
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il<br>
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali<br>
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,<br>
il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici<br>
di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a<br>
fronte delle responsabilita' e degli obblighi di<br>
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un<br>
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro<br>
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei<br>
compensi di incentivazione o similari.<br>
o)-t) (Omissis)&quot;.<br>
- Il regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100,<br>
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.164 del 14 luglio<br>
1924, convertito in legge con legge 21 marzo 1926 n. 597,<br>
reca &quot;Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e<br>
delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma<br>
3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400<br>
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della<br>
Presidenza del Consiglio dei Ministri):<br>
&quot;3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio<br>
dei Ministri:<br>
a)-m) (Omissis);<br>
p) le determinazioni concernenti l'annullamento<br>
straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli<br>
atti amministrativi illegittimi, previo parere del<br>
Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti<br>
amministrativi delle regioni e delle province autonome,<br>
anche della Commissione parlamentare per le questioni<br>
regionali.<br>
q) (Omissis)&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 del<br>
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del<br>
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):<br>
&quot;Art. 6 (Art. 5 testo unico 1926). - Salvo che la<br>
legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti<br>
dell'autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso<br>
in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia<br>
del provvedimento.<br>
Il ricorso non ha effetto sospensivo.<br>
La legge determina i casi nei quali il provvedimento<br>
del prefetto e' definitivo.<br>
Il provvedimento, anche se definitivo, puo' essere<br>
annullato di ufficio dal Ministro per l'interno&quot;.<br>
- Si trascrive il testo dell'art. 10 del regio<br>
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento<br>
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773<br>
delle leggi di pubblica sicurezza):<br>
&quot;Art. 10. - Il Ministro dell'interno puo', in<br>
qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria<br>
iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullita' degli atti<br>
e dei provvedimenti delle autorita' di pubblica sicurezza<br>
che contengano violazioni di legge o di regolamenti<br>
generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una<br>
causa di pubblico interesse&quot;.<br>
<br>
Articolo 15<br>
Dirigenti<br>
(Art.15 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.4 del d.lgs<br>
n.470 del 1993 e successivamente modificato dall'art.10 del d.lgs.<br>
n.80 del 1998; Art.27 del d.lgs n.29 del 1993, commi 1 e 3, come<br>
sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.470 del 1993)<br>
<br>
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la<br>
dirigenza e' articolata nelle due fasce del molo unico di cui<br>
all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni<br>
concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle<br>
Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello<br>
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto<br>
dall'articolo 6.<br>
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione,<br>
nonche' negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma<br>
dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza<br>
amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e<br>
dell'insegnamento.<br>
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione<br>
del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di piu'<br>
elevato livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di<br>
livello inferiore.<br>
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di<br>
coordinamento e' sovraordinato, limitatamente alla durata<br>
dell'incarico, al restante personale dirigenziale.<br>
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi<br>
regionali, per <st1:PersonName ProductID=3D"la Corte" w:st=3D"on">la Corte<=
/st1:PersonName>
dei conti e per l'Avvocatura generale dello<br>
Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di<br>
Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del<br>
Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e<br>
dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente<br>
decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di<br>
livello generate sono di competenza dei segretari generali dei<br>
predetti istituti.<br>
<br>
Nota all'art. 15:<br>
- Per il testo dell'art. 33 della Costituzione si<br>
veda nelle note all'art. 3.<br>
<br>
Articolo 16<br>
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali<br>
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del<br>
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.11 del d.lgs n. 80 del 1998 e<br>
successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998)<br>
<br>
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque<br>
denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4<br>
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:<br>
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie<br>
di sua competenza;<br>
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali<br>
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e<br>
la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono<br>
gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le<br>
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;<br>
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di<br>
livello dirigenziale non generale;<br>
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i<br>
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti<br>
nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai<br>
dirigenti;<br>
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei<br>
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere<br>
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei<br>
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;<br>
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare<br>
e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12,<br>
comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103;<br>
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi<br>
dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di<br>
controllo sugli atti di competenza;<br>
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e<br>
di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;<br>
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti<br>
amministrativi non definitivi dei dirigenti;<br>
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli<br>
organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le<br>
specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche'<br>
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio<br>
o organo.<br>
<br>
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al<br>
Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i<br>
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.<br>
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo'<br>
essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative<br>
comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di<br>
particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i<br>
provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice<br>
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali<br>
di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso<br>
gerarchico.<br>
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice<br>
e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro<br>
dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di<br>
uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed<br>
i poteri.<br>
<br>
Nota all'art. 16:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12, comma<br>
1, della legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche<br>
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato):<br>
&quot;1. Le divergenze che insorgono tra il competente<br>
ufficio dell'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni<br>
interessate, circa la instaurazione di un giudizio o la<br>
resistenza nel medesimo, sono risolte dal Ministro<br>
competente con determinazione non delegabile&quot;.<br>
<br>
Articolo 17<br>
Funzioni dei dirigenti<br>
(Art.17 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10<br>
del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del 1998)<br>
<br>
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4,<br>
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:<br>
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici<br>
dirigenziali generali;<br>
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi<br>
assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali,<br>
adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed<br>
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;<br>
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti<br>
degli uffici dirigenziali generali;<br>
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da<br>
essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,<br>
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;<br>
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie<br>
e strumentali assegnate ai propri uffici.<br>
<br>
Articolo 18<br>
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti<br>
(Art.18 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.5 del d.lgs<br>
n.470 del 1993)<br>
<br>
1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del<br>
presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di<br>
livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la<br>
rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita'<br>
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.<br>
2. Il Dipartimento della funzione pubblica puo' chiedere<br>
all'Istituto nazionale di statistica - ISTAT - l'elaborazione di<br>
norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al<br>
comma 1 e, all'Autorita' per l'informatica nella pubblica<br>
amministrazione - AIPA, l'elaborazione di procedure informatiche<br>
standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e<br>
dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.<br>
<br>
Articolo 19<br>
Incarichi di funzioni dirigenziali<br>
(Art.19 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.11<br>
del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.13 del d.lgs n.80 del 1998 e<br>
successivamente modificato dall'art.5 del d.lgs n.387 del 1998)<br>
<br>
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione<br>
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali<br>
diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei<br>
programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita'<br>
professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati<br>
conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della<br>
rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al<br>
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del<br>
codice civile.<br>
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle<br>
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono<br>
conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente<br>
articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non<br>
superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti<br>
contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da<br>
conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui<br>
all'articolo 21. nonche' il corrispondente trattamento economico.<br>
Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere<br>
onnicomprensivo.<br>
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli<br>
incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in<br>
uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono<br>
conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa<br>
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro<br>
competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui<br>
all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in<br>
possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma<br>
6.<br>
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale<br>
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei<br>
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della<br>
prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non<br>
superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,<br>
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle<br>
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.<br>
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale<br>
sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale<br>
generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi<br>
dell'articolo 4, comma 1, lettera c).<br>
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere<br>
conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime<br>
procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti<br>
alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli<br>
appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e<br>
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita'<br>
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private<br>
con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni<br>
dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare<br>
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile<br>
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni<br>
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai<br>
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle<br>
magistrature e dei moli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il<br>
trattamento economico puo' essere integrato da una indennita'<br>
commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo<br>
conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato<br>
relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di<br>
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono<br>
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento<br>
dell'anzianita' di servizio.<br>
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai<br>
commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita'<br>
dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i<br>
risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione,<br>
disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione<br>
consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma<br>
2.<br>
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al<br>
comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati<br>
entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale<br>
termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono<br>
confermati fino alla loro naturale scadenza.<br>
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al<br>
Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una<br>
scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei<br>
soggetti prescelti.<br>
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici<br>
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle<br>
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di<br>
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti<br>
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti<br>
dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23,<br>
comma 3.<br>
11. Per <st1:PersonName ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D"on">la Presiden=
za</st1:PersonName>
del Consiglio dei ministri, per il Ministero<br>
degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano<br>
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e<br>
di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli<br>
dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.<br>
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il<br>
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad<br>
essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.<br>
<br>
Nota all'art. 19:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2103 del<br>
codice civile:<br>
&quot;Art. 2103 (Mansioni del lavoratore). - Il<br>
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per<br>
le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla<br>
categoria superiore che abbia successivamente acquisito<br>
ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente<br>
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel<br>
caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha<br>
diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta,<br>
e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima<br>
non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore<br>
assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un<br>
periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non<br>
superiore a tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da<br>
una unita' produttiva ad una altra se non per comprovate<br>
ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto<br>
contrario e' nullo&quot;.<br>
<br>
Articolo 20<br>
Verifica dei risultati<br>
(Art.20 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs<br>
n.470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art.43, comma<br>
1 del d.lgs n.80 del 1998 poi dall'art.6 del d.lgs n.387 del 1998 e,<br>
infine, dagli artt.5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs n.286 del 1999)<br>
<br>
1. Per <st1:PersonName ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D"on">la Presidenz=
a</st1:PersonName>
del Consiglio dei ministri e per le<br>
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e<br>
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di<br>
verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio<br>
dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello<br>
dirigenziale generale. I termini e le modalita' di attuazione del<br>
procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro<br>
competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti<br>
rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del<br>
Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della<br>
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed<br>
integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale<br>
decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.<br>
<br>
Nota all'art. 20:<br>
- Per il testo vigente dell'art. 17 della legge 23<br>
agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.<br>
<br>
Articolo 21<br>
Responsabilita' dirigenziale<br>
(Art.2l, commi 1, 2 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti<br>
prima dall'art.12 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.14 del<br>
d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificati dall'art.7 del d.lgs<br>
n.387 del 1998)<br>
<br>
1. I risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della<br>
gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i<br>
sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui<br>
all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni, comportano per il dirigente<br>
interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure<br>
previste dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche<br>
tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10, presso la medesima<br>
amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia<br>
interesse.<br>
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite<br>
dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi<br>
del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio,<br>
puo' essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di<br>
livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo<br>
non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita',<br>
l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le<br>
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.<br>
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle<br>
qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere<br>
diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.<br>
<br>
Nota all'art. 21:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 della<br>
citata legge 15 marzo 1997, n. 59:<br>
&quot;Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega di cui<br>
alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si<br>
atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla<br>
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,<br>
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e<br>
successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge<br>
14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri<br>
direttivi:<br>
a) prevedere che ciascuna amministrazione<br>
organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al<br>
controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni<br>
periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attivita'<br>
e dei prodotti;<br>
b) prevedere e istituire sistemi per la<br>
valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei<br>
risultati dell'attivita' amministrativa e dei servizi<br>
pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei<br>
servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro<br>
violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti<br>
dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme<br>
associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla<br>
valutazione dei risultati;<br>
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda<br>
periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di<br>
specifici indicatori di efficacia, efficienza ed<br>
economicita' ed alla valutazione comparativa dei costi,<br>
rendimenti e risultati;<br>
d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione<br>
dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione<br>
annuale delle risorse;<br>
e) costituire presso <st1:PersonName ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D"on=
">la
 Presidenza</st1:PersonName> del Consiglio<br>
dei Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione,<br>
collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi<br>
di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del<br>
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e<br>
accessibile al pubblico, con modalita' da definire con<br>
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,<br>
della legge 23 agosto 1988, n. 400;<br>
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del<br>
termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione<br>
del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento<br>
degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica<br>
amministrazione, di forme di indennizzo automatico e<br>
forfettario a favore dei soggetti richiedenti il<br>
provvedimento; contestuale individuazione delle modalita'<br>
di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di<br>
corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima<br>
pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure<br>
adottate e la massima celerita' nella corresponsione<br>
dell'indennizzo stesso.<br>
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta<br>
annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti<br>
delle attivita' di cui al comma 1&quot;.<br>
<br>
Articolo 22<br>
Comitato dei garanti<br>
(Art.21, comma 3 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.14<br>
del d.lgs n.80 del 1998)<br>
<br>
1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 2, sono adottati<br>
previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti<br>
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.<br>
Il comitato e' presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con<br>
esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della<br>
Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia<br>
del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del<br>
medesimo ruolo con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al<br>
comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori molo per la durata<br>
del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei<br>
ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei<br>
settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il<br>
parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso<br>
inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in<br>
carica tre anni. L'incarico non e' rinnovabile.<br>
<br>
Articolo 23<br>
Ruolo unico dei dirigenti<br>
(Art.23 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.15 del<br>
d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.8 del d.lgs<br>
n.387 del 1998)<br>
<br>
1. E' istituito, presso <st1:PersonName ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D=
"on">la
 Presidenza</st1:PersonName> del Consiglio dei ministri,<br>
il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche<br>
ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in<br>
fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e,<br>
limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini del<br>
conferimento degli incarichi di dirigenza generale.<br>
2. Alla prima fascia del ruolo unico appartengono i dirigenti<br>
generali in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al<br>
comma 3 e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto<br>
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi<br>
dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza<br>
essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per<br>
le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono<br>
inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i<br>
dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui<br>
all'articolo 28.<br>
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,<br>
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di<br>
costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da<br>
garantire la necessaria specificita' tecnica. Il regolamento<br>
disciplina altresi' le modalita' di elezione del componente del<br>
comitato di garanti di cui all'articolo 22. Il regolamento disciplina<br>
inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione<br>
del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le<br>
opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni<br>
interessate.<br>
4. <st1:PersonName ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D"on">La Presidenza</s=
t1:PersonName>
del Consiglio dei ministri cura una banca dati<br>
informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun<br>
dirigente, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio<br>
professionale degli stessi fra amministrazioni statali,<br>
amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e<br>
dell'unione europea.<br>
<br>
Nota all'art. 23:<br>
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della<br>
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.<br>
<br>
Articolo 24<br>
Trattamento economico<br>
(Art.24 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.13<br>
del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.16 del d.lgs n.80 del 1998 e<br>
successivamente modificato prima dall'art.9 del d.lgs n.387 del 1998<br>
e poi dall'art.26, comma 6 della legge n.448 del 1998)<br>
<br>
1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e'<br>
determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,<br>
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle<br>
funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La graduazione<br>
delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio<br>
e' definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per<br>
le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi<br>
organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando<br>
comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita'<br>
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di<br>
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della<br>
programmazione economica.<br>
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai<br>
sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale e'<br>
stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come<br>
parametri di base i valori economici massimi contemplati dai<br>
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli<br>
istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello<br>
di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai<br>
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed<br>
i relativi importi.<br>
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2<br>
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in<br>
base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi<br>
incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque<br>
conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su<br>
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono<br>
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono<br>
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della<br>
dirigenza.<br>
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato<br>
dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione e' determinata ai sensi<br>
dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216,<br>
nonche' dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa<br>
disciplina.<br>
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie,<br>
nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici<br>
delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme<br>
da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del<br>
trattamento economico del restante personali dirigente civile e<br>
militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai<br>
contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto<br>
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici<br>
complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal<br>
febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2,<br>
della legge 2 ottobre 1997, n. 334.<br>
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2<br>
ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3,<br>
comma 2, sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati per<br>
l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori<br>
universitari, con particolare riferimento al sostegno<br>
dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento e<br>
tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le<br>
universita' possono destinare allo stesso scopo propri fondi,<br>
utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento<br>
delle supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono erogare,<br>
a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai<br>
professori e ricercatori universitari che svolgono attivita' di<br>
ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea<br>
e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui<br>
all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come<br>
assegno aggiuntivo pensionabile.<br>
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del<br>
molo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico<br>
attribuito ai sensi dei commi precedenti.<br>
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico<br>
accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7<br>
confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna<br>
amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente<br>
articolo.<br>
9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo<br>
confluisce in un apposito fondo costituito presso <st1:PersonName
ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D"on">la Presidenza</st1:PersonName> del<=
br>
Consiglio dei ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i<br>
fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la<br>
quantita' di risorse disponibili.<br>
<br>
Note all'art. 24<br>
- Si trascrive il testo dell'art. 2, commi 5 e 7,<br>
della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con<br>
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,<br>
recante autorizzazione di spesa per la perequazione del<br>
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei<br>
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte<br>
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione<br>
di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti<br>
economici relativi al personale delle corrispondenti<br>
categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo<br>
per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle<br>
Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche'<br>
per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e<br>
trattamenti economici):<br>
&quot;5. Fino a quando non saranno approvate le norme per<br>
il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento<br>
economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei<br>
dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello<br>
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' aggiornato<br>
annualmente con decreto del Presidente della Repubblica,<br>
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su<br>
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del<br>
tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in<br>
ragione della media degli incrementi retributivi<br>
realizzati, secondo le procedure e con le modalita'<br>
previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di<br>
pubblici dipendenti nell'anno precedente.<br>
&quot;7. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione<br>
delle procedure previste dal decreto legislativo di cui al<br>
comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di<br>
spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle<br>
compatibilita' economiche generali definite dalla relazione<br>
previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 1,<br>
comma 2 e 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334<br>
(Disposizioni transitorie in materia di trattamento<br>
economico di particolari categorie di personale pubblico,<br>
nonche' in materia di erogazione di buoni pasto):<br>
&quot;<st1:metricconverter ProductID=3D"2. L" w:st=3D"on">2. L</st1:metricc=
onverter>'indennita'
di cui al comma 1, nelle stesse<br>
misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle<br>
carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata<br>
a dirigente generale, nonche' ai dirigenti generali della<br>
Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle<br>
Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo<br>
d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza<br>
effetti ai fini della determinazione dell'indennita' di<br>
ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio<br>
economico per promozione e scatti conferibili il giorno<br>
antecedente alla cessazione dal servizio, nonche' ai<br>
dirigenti generali equiparati per effetto dell'articolo 2<br>
della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di<br>
compensi o indennita' aventi analoga natura, fatto salvo il<br>
trattamento di miglior favore, con onere a carico dei<br>
bilanci degli enti di appartenenza&quot;.<br>
&quot;Art. 2. (Trattamento economico del personale<br>
dirigente non contrattualizzato). - 1. Il bilancio<br>
triennale 1998-2000, e le relative leggi finanziarie,<br>
nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti<br>
economici delle categorie di personale di cui all'articolo<br>
2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.<br>
29, indicano le somme da destinare, in caso di<br>
perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del<br>
restante personale dirigente civile e militare non<br>
contrattualizzato, nonche' dei professori e ricercatori<br>
universitari, con il trattamento previsto dai contratti<br>
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei<br>
Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti<br>
economici complessivi e degli incrementi di trattamento<br>
comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e<br>
secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2.<br>
<br>
Articolo 25<br>
Dirigenti delle istituzioni scolastiche<br>
(Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs<br>
n.59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto<br>
dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998)<br>
<br>
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e'<br>
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti<br>
alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata<br>
attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo<br>
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed<br>
integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di<br>
dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo <st1:metricco=
nverter
ProductID=3D"21, in" w:st=3D"on">21, in</st1:metricconverter><br>
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della<br>
specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate<br>
da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione<br>
scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da<br>
esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.<br>
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria<br>
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile<br>
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei<br>
risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi<br>
collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi<br>
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle<br>
risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza<br>
l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia<br>
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.<br>
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente<br>
scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei<br>
processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,<br>
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio<br>
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca<br>
e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della<br>
liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del<br>
diritto all'apprendimento da parte degli alunni.<br>
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni<br>
scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di<br>
gestione delle risorse e del personale.<br>
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e<br>
amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui<br>
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed<br>
e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con<br>
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite<br>
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi<br>
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo<br>
personale.<br>
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o<br>
al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il<br>
coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e'<br>
amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione e un<br>
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della<br>
istituzione scolastica.<br>
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo<br>
indeterminato, ivi compresi i rettori e vicerettori dei convitti<br>
nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono<br>
la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di<br>
formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche<br>
dotate di autonomia e della personalita' giuridica a norma<br>
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto possibile,<br>
la titolarita' della sede di servizio.<br>
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,<br>
definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;<br>
determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli formativi<br>
e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di<br>
certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli organi<br>
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del<br>
coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri;<br>
stabilisce le modalita' di svolgimento dei corsi con il loro<br>
affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e<br>
privati anche tra loro associati o consorziati.<br>
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di<br>
belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e<br>
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e'<br>
equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del<br>
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di<br>
designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo<br>
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.<br>
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale,<br>
ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli<br>
educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione<br>
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.<br>
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o<br>
Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato<br>
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale,<br>
distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono<br>
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi<br>
moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo,<br>
ovvero della formazione di cui all'articolo <st1:metricconverter
ProductID=3D"29. In" w:st=3D"on">29. In</st1:metricconverter> tale ultimo c=
aso<br>
l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione<br>
degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data<br>
di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.<br>
<br>
Nota all'art. 25<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 21 della<br>
legge 15 marzo 1997, n. 59:<br>
&quot;Art. 21. - <st1:metricconverter ProductID=3D"1. L" w:st=3D"on">1. L</=
st1:metricconverter>'autonomia
delle istituzioni<br>
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel<br>
processo di realizzazione della autonomia e della<br>
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini<br>
della realizzazione della autonomia delle istituzioni<br>
scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e<br>
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione<br>
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli<br>
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio<br>
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico<br>
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti<br>
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle<br>
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche<br>
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle<br>
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della<br>
personalita' giuridica degli istituti tecnici e<br>
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando<br>
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di<br>
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia<br>
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente<br>
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto<br>
conto delle loro specificita' ordinamentali.<br>
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si<br>
provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi<br>
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.<br>
400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in<br>
vigore della presente legge, sulla base dei criteri<br>
generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5,<br>
7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di<br>
regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al<br>
parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti<br>
commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla<br>
richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono<br>
essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono<br>
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui<br>
all'art. 355 del testo unico approvato con decreto<br>
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della<br>
presente legge .<br>
3. I requisiti dimensionali ottimali per<br>
l'attribuzione della personalita' giuridica e<br>
dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma<br>
1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli<br>
utenti una piu' agevole fruizione del servizio di<br>
istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a<br>
particolari situazioni territoriali o ambientali sono<br>
individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle<br>
situazioni locali e alla tipologia dei settori di<br>
istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe<br>
dimensionali saranno automaticamente concesse nelle<br>
province il cui territorio e' per almeno un terzo montano,<br>
in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale<br>
siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e<br>
rarefazione di insediamenti abitativi.<br>
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono<br>
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma <st1:metricconverter
ProductID=3D"1 a" w:st=3D"on">1 a</st1:metricconverter><br>
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui<br>
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete<br>
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000<br>
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni<br>
amministrative che per loro natura possono essere<br>
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il<br>
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato<br>
da apposite iniziative di formazione del personale, da una<br>
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche<br>
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei<br>
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato<br>
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'<br>
di iniziativa delle istituzioni stesse.<br>
5. La dotazione finanziaria essenziale delle<br>
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'<br>
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4<br>
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il<br>
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide<br>
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale<br>
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di<br>
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per<br>
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione<br>
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di<br>
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli<br>
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione<br>
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale<br>
e di parte corrente, con possibilita' di variare le<br>
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro<br>
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del<br>
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,<br>
sentito il parere delle commissioni parlamentari<br>
competenti, sono individuati i parametri per la definizione<br>
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta<br>
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da<br>
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni<br>
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a<br>
garantire l'efficacia del processo di<br>
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie<br>
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale<br>
possono confluire anche i finanziamenti attualmente<br>
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al<br>
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa<br>
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del<br>
tasso di inflazione programmata. In sede di prima<br>
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita<br>
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di<br>
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non<br>
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione<br>
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del<br>
tasso di inflazione programmata e di parametri<br>
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai<br>
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del<br>
bilancio e della programmazione economica, sentito il<br>
parere delle commissioni parlamentari competenti.<br>
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono<br>
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,<br>
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,<br>
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione<br>
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi<br>
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono<br>
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di<br>
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui<br>
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non<br>
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le<br>
donazioni.<br>
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito<br>
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e<br>
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e<br>
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime<br>
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,<br>
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto<br>
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli<br>
standard di livello nazionale.<br>
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla<br>
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,<br>
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,<br>
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e<br>
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative<br>
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si<br>
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli<br>
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'<br>
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e<br>
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione<br>
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e<br>
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica<br>
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione<br>
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni<br>
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali<br>
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi<br>
che possono essere assolti invece che in cinque giorni<br>
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione<br>
plurisettimanale.<br>
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al<br>
perseguimento degli obiettivi generali del sistema<br>
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di<br>
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte<br>
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si<br>
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,<br>
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da<br>
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni<br>
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di<br>
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di<br>
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel<br>
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal<br>
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,<br>
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri<br>
per la determinazione degli organici funzionali di<br>
istituto, fermi restando il monte annuale orario<br>
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello<br>
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'<br>
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di<br>
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di<br>
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del<br>
raggiungimento degli obiettivi.<br>
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e<br>
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia<br>
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti<br>
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi<br>
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione<br>
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative<br>
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche<br>
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo<br>
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi<br>
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi<br>
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi<br>
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni<br>
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,<br>
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo<br>
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli<br>
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e<br>
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,<br>
<st1:PersonName ProductID=3D"la Biblioteca" w:st=3D"on">la Biblioteca</st1:=
PersonName>
di documentazione pedagogica e le scuole ed<br>
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo<br>
II, capo III, del testo unico approvato con decreto<br>
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come<br>
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle<br>
istituzioni scolastiche autonome.<br>
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2<br>
sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e<br>
l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti<br>
superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di<br>
musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di<br>
danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e<br>
con gli adattamenti resi necessari dalle specificita'<br>
proprie di tali istituzioni.<br>
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche<br>
possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire<br>
attivita' di aggiornamento, di ricerca e di orientamento<br>
scolastico e universitario.<br>
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore<br>
delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono<br>
abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la<br>
cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il<br>
Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un<br>
anno dalla data di entrata in vigore delle predette<br>
disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui<br>
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando<br>
tutte le conseguenti e necessarie modifiche.<br>
14. Con decreto del Ministro della pubblica<br>
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono<br>
emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione<br>
delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la<br>
gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta<br>
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa,<br>
nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle<br>
istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi<br>
contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il<br>
comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n.<br>
537 .<br>
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato<br>
ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi<br>
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e<br>
periferico che tenga conto della specificita' del settore<br>
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse<br>
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,<br>
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel<br>
rispetto dei seguenti criteri:<br>
a) armonizzazione della composizione,<br>
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con<br>
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica<br>
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con<br>
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;<br>
b) razionalizzazione degli organi a norma<br>
dell'articolo 12, comma 1, lettera p);<br>
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e<br>
funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma<br>
1, lettera g);<br>
d) valorizzazione del collegamento con le<br>
comunita' locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera<br>
i);<br>
e) attuazione delle disposizioni di cui<br>
all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.<br>
29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del<br>
principio della liberta' di insegnamento.<br>
16. Nel rispetto del principio della liberta' di<br>
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove<br>
figure professionali del personale docente, ferma restando<br>
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita<br>
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto<br>
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte<br>
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le<br>
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati<br>
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del<br>
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive<br>
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di<br>
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei<br>
seguenti criteri:<br>
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze<br>
degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di<br>
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse<br>
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,<br>
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;<br>
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla<br>
lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni<br>
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite<br>
ai sensi dell'articolo 13, comma 1;<br>
c) la revisione del sistema di reclutamento,<br>
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di<br>
servizio, in armonia con le modalita' previste<br>
dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,<br>
n. 29;<br>
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi<br>
d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una<br>
istituzione scolastica autonoma, che frequentino un<br>
apposito corso di formazione.<br>
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici<br>
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del<br>
comparto scuola, articolato in autonome aree.<br>
18. Nell'emanazione del regolamento di cui<br>
all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del<br>
Ministero della pubblica istruzione e' realizzata<br>
armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni<br>
amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali<br>
anche in materia di programmazione e riorganizzazione della<br>
rete scolastica.<br>
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta<br>
ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio<br>
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente<br>
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al<br>
fine di apportare eventuali modifiche normative che si<br>
rendano necessarie.<br>
20. Le regioni a statuto speciale e le province<br>
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria<br>
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e<br>
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di<br>
attuazione.<br>
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al<br>
comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia,<br>
modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta<br>
prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre<br>
prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.<br>
425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove<br>
d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento<br>
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'<br>
abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre<br>
1997, n. 425&quot;.<br>
<br>
Articolo 26<br>
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale<br>
(Art.26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993, modificati<br>
prima dall'art.14 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.45, comma<br>
15 del d.lgs n.80 del 1998)<br>
<br>
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed<br>
amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante<br>
concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi<br>
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni<br>
di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalita'<br>
prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione<br>
funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche<br>
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche<br>
amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e<br>
professionale, l'ammissione e' altresi' consentita ai candidati in<br>
possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro<br>
libero-professionale o di attivita' coordinata e continuata presso<br>
enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita' documentate<br>
presso studi professionali privati, societa' o istituti di ricerca,<br>
aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili<br>
del molo medesimo.<br>
2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in<br>
relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi<br>
regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre<br>
1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale<br>
posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella<br>
qualifica di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni,<br>
a parita' di struttura organizzativa, dei dirigenti di piu' elevato<br>
livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo<br>
livello del ruolo sanitario.<br>
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo' essere<br>
disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna<br>
delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario,<br>
professionale, tecnico ed amministrativo.<br>
<br>
Nota all'art. 26<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3 del<br>
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino<br>
della disciplina in materia sanitaria, a norma<br>
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):<br>
&quot;Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie<br>
locali ). - 1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie<br>
locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di<br>
cui all'art. 1, avvalendosi anche delle aziende di cui<br>
all'art. 4.<br>
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini<br>
istituzionali, le unita' sanitarie locali si costituiscono<br>
in aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia<br>
imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento<br>
sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato,<br>
nel rispetto dei principi e criteri previsti da<br>
disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le<br>
strutture operative dotate di autonomia gestionale o<br>
tecnico-professionale, soggette a rendicontazione<br>
analitica.<br>
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis<br>
informano la propria attivita' a criteri di efficacia,<br>
efficienza ed economicita' e sono tenute al rispetto del<br>
vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e<br>
ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.<br>
Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di<br>
fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a<br>
quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia,<br>
sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme<br>
di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al<br>
comma 1-bis.<br>
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore<br>
generale e il collegio sindacale. Il direttore generale<br>
adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; e'<br>
responsabile della gestione complessiva e nomina i<br>
responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il<br>
direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle<br>
proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal<br>
direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e<br>
modalita' per la direzione e il coordinamento delle<br>
attivita' socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria.<br>
Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione<br>
di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate .<br>
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il<br>
direttore sanitario sono nominati dal direttore generale.<br>
Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne<br>
ha la responsabilita', alla direzione dell'azienda,<br>
assumono diretta responsabilita' delle funzioni attribuite<br>
alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di<br>
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della<br>
direzione generale.<br>
2. (Abrogato).<br>
3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la<br>
gestione di attivita' o servizi socio-assistenziali su<br>
delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico<br>
degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e<br>
con specifica contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale<br>
procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione<br>
delle necessarie disponibilita' finanziarie.<br>
4. (Abrogato).<br>
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994,<br>
nell'ambito della propria competenza le modalita'<br>
organizzative e di funzionamento delle unita' sanitarie<br>
locali prevedendo tra l'altro:<br>
a)-f) (Abrogati).<br>
g) i criteri per la definizione delle dotazioni<br>
organiche e degli uffici dirigenziali delle unita'<br>
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonche' i<br>
criteri per l'attuazione della mobilita' del personale<br>
risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al<br>
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni.<br>
6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la<br>
rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati<br>
al direttore generale. Al direttore generale compete in<br>
particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito<br>
servizio di controllo interno di cui all'art. 20, decreto<br>
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante<br>
valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei<br>
risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse<br>
attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon<br>
andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di<br>
nomina dei direttori generali delle aziende unita'<br>
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati<br>
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui<br>
all'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512,<br>
convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza<br>
necessita' di valutazioni comparative. L'autonomia di cui<br>
al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle<br>
funzioni del direttore generale. I contenuti di tale<br>
contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione<br>
degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni<br>
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con<br>
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su<br>
proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro<br>
e della previdenza sociale e per gli affari regionali<br>
sentita <st1:PersonName ProductID=3D"la Conferenza" w:st=3D"on">la Conferen=
za</st1:PersonName>
permanente per i rapporti tra lo<br>
Stato, le regioni e le province autonome . Il direttore<br>
generale e' tenuto a motivare i provvedimenti assunti in<br>
difformita' dal parere reso dal direttore sanitario, dal<br>
direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In<br>
caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di<br>
impedimento del direttore generale, le relative funzioni<br>
sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore<br>
sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza<br>
di delega, dal direttore piu' anziano per eta'. Ove<br>
l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si<br>
procede alla sostituzione. Il direttore sanitario e' un<br>
medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di<br>
eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata<br>
attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o<br>
strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande<br>
dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi<br>
sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e<br>
fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli<br>
atti relativi alle materie di competenza. Il direttore<br>
amministrativo e' un laureato in discipline giuridiche o<br>
economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo<br>
anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni una<br>
qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa<br>
in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media<br>
o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i<br>
servizi amministrativi dell'unita' sanitaria locale. Sono<br>
soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del<br>
coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario,<br>
nonche' l'ufficio di direzione.<br>
8. (Abrogato).<br>
9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro<br>
dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei<br>
consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo<br>
che le funzioni esercitate non siano cessate almeno<br>
centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi<br>
di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento<br>
anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita' non<br>
hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro<br>
i sette giorni successivi alla data del provvedimento di<br>
scioglimento. In ogni caso il direttore generale non e'<br>
eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso,<br>
in tutto o in parte, il territorio dell'unita' sanitaria<br>
locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in<br>
un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di<br>
accettazione della candidatura. Il direttore generale che<br>
sia stato candidato e non sia stato eletto non puo'<br>
esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in<br>
unita' sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel<br>
collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le<br>
elezioni. La carica di direttore generale e' incompatibile<br>
con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle<br>
regioni e delle province autonome, di consigliere<br>
provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di<br>
presidente o di assessore di comunita' montana, di membro<br>
del Parlamento, nonche' con l'esistenza di rapporti anche<br>
in regime convenzionale con la unita' sanitaria locale<br>
presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti<br>
economici o di consulenza con strutture che svolgono<br>
attivita' concorrenziali con la stessa. La predetta<br>
normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed<br>
ai direttori sanitari. La carica di direttore generale e'<br>
altresi' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di<br>
lavoro dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza<br>
assegni, con l'unita' sanitaria locale presso cui sono<br>
esercitate le funzioni.<br>
10. (Abrogato).<br>
11. Non possono essere nominati direttori generali,<br>
direttori amministrativi o direttori sanitari delle unita'<br>
sanitarie locali:<br>
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non<br>
definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per<br>
delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a<br>
sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di<br>
pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei<br>
doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto<br>
disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice<br>
penale;<br>
b) coloro che sono sottoposti a procedimento<br>
penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto<br>
obbligatorio in flagranza;<br>
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con<br>
provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione,<br>
salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art.<br>
15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, legge<br>
19 marzo 1990, n. 55;<br>
d) coloro che sono sottoposti a misura di<br>
sicurezza detentiva o a liberta' vigilata .<br>
12. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo<br>
dell'unita' sanitaria locale con funzioni di consulenza<br>
tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.<br>
Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri<br>
operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria<br>
della componente ospedaliera medica se nell'unita'<br>
sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero -<br>
nonche' una rappresentanza del personale infermieristico e<br>
del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'<br>
assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio<br>
dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore<br>
generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il<br>
profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse<br>
attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresi'<br>
sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da<br>
intendersi favorevole ove non formulato entro il termine<br>
fissato dalla legge regionale. La regione provvede a<br>
definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le<br>
modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento<br>
del consiglio.<br>
13. Il direttore generale dell'unita' sanitaria<br>
locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li<br>
convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio<br>
viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove<br>
a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio<br>
risultasse mancante di uno o piu' componenti, il direttore<br>
generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle<br>
amministrazioni competenti. In caso di mancanza di piu' di<br>
due componenti dovra' procedersi alla ricostituzione<br>
dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non<br>
proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta<br>
giorni, la regione provvede a costituirlo in via<br>
straordinaria con un funzionario della regione e due<br>
designati dal Ministro del tesoro. Il collegio<br>
straordinario cessa le proprie funzioni all'atto<br>
dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennita'<br>
annua lorda spettante ai componenti del collegio dei<br>
revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento degli<br>
emolumenti del direttore generale dell'unita' sanitaria<br>
locale. Al presidente del collegio compete<br>
una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita'<br>
fissata per gli altri componenti.<br>
14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito<br>
territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al<br>
fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della<br>
popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della<br>
programmazione regionale, delle linee di indirizzo per<br>
l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il<br>
bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di<br>
esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni,<br>
verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce<br>
alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le<br>
proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed<br>
alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito<br>
territoriale non coincide con il territorio del comune, le<br>
funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei<br>
sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di<br>
riferimento territoriale tramite una rappresentanza<br>
costituita nel suo seno da non piu' di cinque componenti<br>
nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio<br>
delle funzioni dettate con normativa regionale.<br>
<br>
Articolo 27<br>
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali<br>
(Art.27-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.17 del d.lgs<br>
n.80 del 1998)<br>
<br>
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria<br>
potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre<br>
pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta'<br>
statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e<br>
del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative<br>
peculiarita'. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano,<br>
anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li<br>
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.<br>
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono,<br>
entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i<br>
provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla<br>
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la<br>
pubblicazione.<br>
<br>
Sezione II <br>
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della <br>
pubblica amministrazione <br>
<br>
Articolo 28<br>
Accesso alla qualifica di dirigente<br>
(Art.28 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.8 del<br>
d.lgs n.470 del 1993, poi dall'art.15 del d.lgs n.546 del 1993,<br>
successivamente modificato dall'art.5-bis del decreto legge n.163 del<br>
1995,convertito con modificazioni della legge n.273 del 1995, e poi<br>
nuovamente sostituito dall'art.10 del d.lgs n.387 del 1998)<br>
<br>
1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle<br>
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti<br>
pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso<br>
per esami.<br>
2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui<br>
all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n.449, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni, sono determinati i posti di dirigente<br>
da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono<br>
rispettivamente partecipare:<br>
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di<br>
laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio,<br>
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'<br>
richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti<br>
delle amministrazioni statali reclutati a seguito di<br>
corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni.<br>
Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica di<br>
dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo<br>
di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di<br>
laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni<br>
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto<br>
incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche<br>
per un periodo non inferiore a cinque anni;<br>
b) i soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli:<br>
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo<br>
post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o<br>
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o<br>
private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con<br>
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il<br>
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e<br>
tecnologica e <st1:PersonName ProductID=3D"la Scuola" w:st=3D"on">la Scuola=
</st1:PersonName>
superiore della pubblica amministrazione.<br>
Sono ammessi, altresi', soggetti in possesso della qualifica di<br>
dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che<br>
hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.<br>
<br>
3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1,<br>
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed<br>
integrazioni, sono definiti, sentita <st1:PersonName ProductID=3D"la Scuola"
w:st=3D"on">La Scuola</st1:PersonName> superiore della<br>
pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui al<br>
lettere a) e b) del comma 2:<br>
a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni<br>
esaminatrici;<br>
b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.<br>
<br>
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al<br>
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di<br>
attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica<br>
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30<br>
luglio 1999, n.287. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso<br>
amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi<br>
internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i<br>
vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, puo'<br>
essere previsto che il ciclo formativo. di durata complessivamente<br>
non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con<br>
istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie<br>
istituzioni formative pubbliche o private.<br>
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al<br>
conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico<br>
appositamente determinato dai contratti collettivi.<br>
6. I concorsi di cui al comma 2, sono indetti dalla Presidenza del<br>
Consiglio dei ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a<br>
bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.<br>
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso<br>
delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e<br>
prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili<br>
del fuoco.<br>
<br>
Nota all'art. 28<br>
- Per il testo vigente dell'art. 39 della legge<br>
23 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note all'art 6.<br>
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della<br>
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.<br>
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,<br>
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 18 agosto<br>
1999, reca &quot;Riordino della scuola superiore della pubblica<br>
amministrazione e riqualificazione del personale delle<br>
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della<br>
legge 15 marzo 1997, n. 59.&quot;.<br>
<br>
Articolo 29<br>
Reclutamento dei dirigenti scolastici<br>
(Art.28-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs<br>
n.59 del 1998 e successivamente modificato dall'art.11, comma 15<br>
della legge n.124 del 1999)<br>
<br>
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante<br>
un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del<br>
Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con<br>
cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di<br>
moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per<br>
la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso<br>
concorso e' ammesso il personale docente ed educativo delle<br>
istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un<br>
servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di<br>
laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto<br>
al comma 4.<br>
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale<br>
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola<br>
secondaria superiore e per le istituzioni educative e' calcolato<br>
sommando i posti gia' vacanti e disponibili per la nomina in ruolo<br>
alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di<br>
cui all'articolo 25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del<br>
precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del<br>
triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta',<br>
maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal<br>
servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per<br>
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'.<br>
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in<br>
un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame<br>
finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la<br>
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi<br>
al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella<br>
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei<br>
posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la<br>
scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per<br>
le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo<br>
corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi<br>
del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui<br>
all'articolo 25, il 50 per cento dei posti cosi' determinati e'<br>
riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un<br>
triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di un<br>
esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso<br>
di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto<br>
dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e<br>
professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale<br>
preside incaricato.<br>
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello<br>
previsto dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2, comprende<br>
periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il<br>
numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la<br>
durata e le modalita' di svolgimento sono disciplinati con decreto<br>
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per<br>
la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a<br>
realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i<br>
requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti<br>
non coerenti con la tipologia del servizio prestato.<br>
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che<br>
l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,<br>
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola<br>
secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso<br>
concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui<br>
all'articolo 25, il 50 per cento dei posti messi a concorso e'<br>
riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come<br>
preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in<br>
ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,<br>
nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della<br>
nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e'<br>
disposta sulla base dei principi del presente decreto, tenuto conto<br>
delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di<br>
nomina continuano a svolgere l'attivita' docente. Essi possono essere<br>
temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti<br>
per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di<br>
approvazione della prima graduatoria non sono piu' conferiti<br>
incarichi di presidenza.<br>
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi,<br>
nel limite del contingente stabilito in sede di' contrattazione<br>
collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilita'<br>
professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda e'<br>
subordinato all'esito positivo delL'esame finale relativo ai moduli<br>
frequentati.<br>
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su<br>
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col<br>
Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la<br>
composizione delle commissioni esaminatrici.<br>
<br>
Capo III <br>
Uffici, piante organiche, mobilita' e accessi <br>
<br>
Articolo 30<br>
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse<br>
(Art.33 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.13<br>
del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.18 del d.lgs n.80 del 1998 e<br>
successivamente modificato dall'art.20, comma 2 della Legge n.488 del<br>
1999)<br>
<br>
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico<br>
mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa<br>
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano<br>
domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo<br>
consenso dell'amministrazione di appartenenza.<br>
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure<br>
e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.<br>
<br>
Articolo 31<br>
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita'<br>
(Art.34 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.19 del<br>
d.lgs n.80 del 1998)<br>
<br>
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento<br>
o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni,<br>
enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici<br>
o privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si<br>
applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le<br>
procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47,<br>
commi da <st1:metricconverter ProductID=3D"1 a" w:st=3D"on">1 a</st1:metric=
converter>
4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.<br>
<br>
Note all'art. 31<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2112 del<br>
codice civile:<br>
&quot;Art. 2112 (Trasferimento dell'azienda). - In caso<br>
di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro<br>
continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i<br>
diritti che ne derivano.<br>
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in<br>
solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al<br>
tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli<br>
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il<br>
lavoratore puo' consentire la liberazione dell'alienante<br>
dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro .<br>
L'acquirente e' tenuto ad applicare i trattamenti<br>
economici e normativi, previsti dai contratti collettivi<br>
anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino<br>
alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri<br>
contratti collettivi applicabili all'impresa<br>
dell'acquirente.<br>
Le disposizioni di questo articolo si applicano<br>
anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 47, commi<br>
da <st1:metricconverter ProductID=3D"1 a" w:st=3D"on">1 a</st1:metricconver=
ter> 4,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428<br>
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti<br>
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge<br>
comunitaria per il 1990)):<br>
&quot;1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art.<br>
2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui<br>
sono occupati piu' di quindici lavoratori, l'alienante e<br>
l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto,<br>
almeno venticinque giorni prima, alle rispettive<br>
rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'articolo<br>
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita'<br>
produttive interessate, nonche' alle rispettive<br>
associazioni di categoria. In mancanza delle predette<br>
rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere<br>
effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle<br>
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano<br>
nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria<br>
puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione<br>
sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.<br>
L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato<br>
trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche,<br>
economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali<br>
misure previste nei confronti di questi ultimi.<br>
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze<br>
sindacali aziendali o dei sindacati di categoria,<br>
comunicata entro sette giorni dal ricevimento della<br>
comunicazione di cui al comma <st1:metricconverter ProductID=3D"1, l" w:st=
=3D"on">1,
 l</st1:metricconverter>'alienante e l'acquirente<br>
sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento<br>
della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti<br>
sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita<br>
qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato<br>
raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte<br>
dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame<br>
congiunto previsto nel presente articolo costituisce<br>
condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della<br>
legge 20 maggio 1970, n. 300.<br>
3. I primi tre commi dell'art. 2112 del codice<br>
civile sono sostituiti dai seguenti:<br>
&quot;In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di<br>
lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva<br>
tutti i diritti che ne derivano.<br>
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in<br>
solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al<br>
tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli<br>
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il<br>
lavoratore puo' consentire la liberazione dell'alienante<br>
dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.<br>
L'acquirente e' tenuto ad applicare i trattamenti<br>
economici e normativi, previsti dai contratti collettivi<br>
anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino<br>
alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri<br>
contratti collettivi applicabili all'impresa<br>
dell'acquirente .<br>
4. Ferma restando la facolta' dell'alienante di<br>
esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia<br>
di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non<br>
costituisce di per se' motivo di licenziamento&quot;.<br>
<br>
Articolo 32<br>
Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo<br>
servizio all'estero<br>
(Art.33-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.11 del d.lgs<br>
n.387 del 1998)<br>
<br>
1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di<br>
esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni<br>
pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati<br>
tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli<br>
affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono<br>
essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso<br>
amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea,<br>
degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia<br>
intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' presso gli organismi<br>
dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui<br>
l'Italia aderisce.<br>
2. Il trattamento economico potra' essere a carico delle<br>
amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere<br>
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo<br>
Stato italiano dall'unione europea o da una organizzazione o ente<br>
internazionale.<br>
3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a<br>
tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza.<br>
L'esperienza maturata all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo<br>
professionale degli interessati.<br>
<br>
Articolo 33<br>
Eccedenze di personale e mobilita' collettiva<br>
(Art.35 del d.lgs n.29 del 1993. come sostituito prima dall'art.14<br>
del d.Lgs n.470 del 1993 e dall'art.16 del d.Lgs n.546 del 1993 e poi<br>
dall'art.20 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato<br>
dall'art.12 del d.lgs n.387 del 1998)<br>
<br>
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di<br>
personale sono tenute ad informare preventivamente Le organizzazioni<br>
sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal<br>
presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente<br>
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,<br>
ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2,<br>
e successive modificazioni ed integrazioni.<br>
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza<br>
rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita'<br>
si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza<br>
distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero<br>
inferiore a 10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni<br>
previste dai commi 7 e 8.<br>
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2,<br>
della legge 23 luglio 1991, n.223, viene fatta alle rappresentanze<br>
unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del<br>
contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione<br>
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione<br>
di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si<br>
ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le<br>
eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero,<br>
della collocazione, delle qualifiche de personale eccedente, nonche'<br>
del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per<br>
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di<br>
attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le<br>
conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte<br>
medesime.<br>
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui<br>
al comma <st1:metricconverter ProductID=3D"1, a" w:st=3D"on">1, a</st1:metr=
icconverter>
richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al<br>
comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a<br>
determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa<br>
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e'<br>
diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla<br>
ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o<br>
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a<br>
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di<br>
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese<br>
nell'ambito della Provincia e' in quello diverso determinato ai sensi<br>
del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame<br>
hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato<br>
dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile<br>
confronto.<br>
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla<br>
data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con<br>
l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse<br>
posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni<br>
sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le<br>
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli<br>
enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione<br>
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con<br>
L'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle<br>
pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai<br>
sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,<br>
n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si<br>
conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di<br>
cui al comma 1.<br>
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri<br>
generali e procedure per consentire, tenuto conto delle<br>
caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di<br>
personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni<br>
nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione<br>
alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla<br>
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti<br>
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.<br>
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,<br>
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia<br>
possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima<br>
amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre<br>
amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso La<br>
diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi<br>
dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.<br>
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese<br>
tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il Lavoratore<br>
ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e<br>
dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi<br>
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata<br>
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita'<br>
sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di<br>
accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto<br>
altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui<br>
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con<br>
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni..<br>
<br>
Note all'art. 33<br>
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, pubblicata nella<br>
Gazzetta Ufficiale n.175, supplemento ordinario, del<br>
27 luglio 1991, reca &quot;Norme in materia di cassa<br>
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,<br>
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento<br>
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del<br>
lavoro.&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4, commi 2<br>
e 11 e dell'art. 5, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991,<br>
n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',<br>
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive<br>
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre<br>
disposizioni in materia di mercato del lavoro):<br>
&quot;2. Le imprese che intendano esercitare la facolta'<br>
di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione<br>
preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali<br>
aziendali costituite a norma dell'art. 19, legge 20 maggio<br>
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di<br>
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la<br>
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di<br>
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente<br>
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle<br>
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il<br>
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale<br>
l'impresa aderisce o conferisce mandato&quot;.<br>
&quot;11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle<br>
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il<br>
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti<br>
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo<br>
comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro<br>
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte&quot;.<br>
&quot;Art.5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a<br>
carico delle imprese). - <st1:metricconverter ProductID=3D"1. L" w:st=3D"on=
">1. L</st1:metricconverter>'individuazione
dei lavoratori<br>
da collocare in mobilita' deve avvenire, in relazione alle<br>
esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso<br>
aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti<br>
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,<br>
comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel<br>
rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:<br>
a) carichi di famiglia;<br>
b) anzianita':<br>
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.<br>
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da<br>
collocare in mobilita', l'impresa e' tenuta al rispetto<br>
dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio<br>
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge<br>
25 marzo 1983, n. <st1:metricconverter ProductID=3D"79. L" w:st=3D"on">79. =
L</st1:metricconverter>'impresa
non puo' altresi' collocare<br>
in mobilita' una percentuale di manodopera femminile<br>
superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata<br>
con riguardo alle mansioni prese in considerazione&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 3 e 4<br>
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469<br>
(Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e<br>
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.<br>
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59):<br>
&quot;Art. 3 (Attivita' in materia di eccedenze di<br>
personale temporanee e strutturali). - 1. Ai sensi<br>
dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo<br>
1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza<br>
sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle<br>
eccedenze di personale temporanee e strutturali.<br>
2. In attesa di un'organica revisione degli<br>
ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli<br>
obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai<br>
processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto<br>
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c), della citata<br>
legge n. 59 del 1997, presso le regioni e' svolto l'esame<br>
congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi<br>
di integrazione salariale straordinaria nonche' quello<br>
previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilita'<br>
del personale. Le regioni promuovono altresi' gli accordi e<br>
i contratti collettivi finalizzati ai contratti di<br>
solidarieta'.&quot;.<br>
&quot;Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema<br>
regionale per l'impiego). - <st1:metricconverter ProductID=3D"1. L" w:st=3D=
"on">1.
 L</st1:metricconverter>'organizzazione<br>
amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e<br>
dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono<br>
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione<br>
tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro<br>
e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi<br>
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente<br>
decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:<br>
a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f),<br>
g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione<br>
alle province delle funzioni e dei compiti di cui<br>
all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione<br>
dell'integrazione di cui al comma 1;<br>
b) costituzione di una commissione regionale<br>
permanente tripartita quale sede concertativa di<br>
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto<br>
alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di<br>
competenza regionale; la composizione di tale organo<br>
collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante<br>
regionale competente per materia di cui alla lettera c),<br>
delle parti sociali sulla base della rappresentativita'<br>
determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento,<br>
rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti<br>
sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita'<br>
nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;<br>
c) costituzione di un organismo istituzionale<br>
finalizzato a rendere effettiva, sul territorio,<br>
l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche<br>
attive del lavoro e le politiche formative, composto da<br>
rappresentanti istituzionali della regione, delle province<br>
e degli altri enti locali;<br>
d) affidamento delle funzioni di assistenza<br>
tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2,<br>
comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di<br>
personalita' giuridica, con autonomia patrimoniale e<br>
contabile avente il compito di collaborare al<br>
raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel<br>
rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b).<br>
Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema<br>
informativo del lavoro di cui all'art. 11;<br>
e) gestione ed erogazione da parte delle province<br>
dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti<br>
ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture<br>
denominate &quot;centri per l'impiego&quot;;<br>
f) distribuzione territoriale dei centri per<br>
l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non<br>
inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze<br>
socio geografiche;<br>
g) possibilita' di attribuzione alle province<br>
della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i<br>
centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti<br>
conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;<br>
h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al<br>
comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori<br>
rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto,<br>
anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi<br>
sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano<br>
richiesta.<br>
2. Le province individuano adeguati strumenti di<br>
raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la<br>
partecipazione degli stessi alla individuazione degli<br>
obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle<br>
funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma <st1:metricconverter
ProductID=3D"1. L" w:st=3D"on">1. L</st1:metricconverter>'art. 3,<br>
comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica<br>
anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle<br>
amministrazioni provinciali.<br>
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono<br>
essere organizzati entro il 31 dicembre 1998&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 del<br>
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia<br>
previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli<br>
enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito,<br>
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153<br>
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge<br>
13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia<br>
previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli<br>
enti portuali ed altre disposizioni urgenti):<br>
&quot;Art. 2 - 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari<br>
delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali<br>
derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti<br>
dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale<br>
statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, i<br>
dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non<br>
territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al<br>
1o gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di<br>
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia<br>
comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5,<br>
decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con<br>
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di<br>
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le<br>
condizioni previste dalle disposizioni del presente<br>
articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.<br>
2. L'assegno compete in misura differenziata in<br>
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo<br>
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.<br>
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati<br>
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che<br>
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'<br>
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente<br>
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,<br>
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a<br>
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I<br>
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due<br>
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in<br>
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,<br>
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con<br>
effetto dal 1o luglio 1994, qualora del nucleo familiare di<br>
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo<br>
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000<br>
per ogni figlio, con esclusione del primo.<br>
3. Si osservano, per quanto non previsto dal<br>
presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli<br>
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente<br>
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive<br>
modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che<br>
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le<br>
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro<br>
trattamento di famiglia comunque denominato.<br>
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di<br>
famiglia comunque denominati, per effetto delle<br>
disposizioni del presente decreto, non comporta la<br>
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla<br>
vivenza a carico e/o ad essa connessi.<br>
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di<br>
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai<br>
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del<br>
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'<br>
dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica<br>
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge<br>
25 agosto 1982, n. 604.<br>
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con<br>
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente<br>
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38<br>
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,<br>
n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza<br>
limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o<br>
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente<br>
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del<br>
nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni<br>
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le<br>
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti<br>
ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di<br>
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e<br>
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo<br>
lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse<br>
condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i<br>
fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18<br>
anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si<br>
trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale,<br>
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad<br>
un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di<br>
entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a<br>
pensione ai superstiti.<br>
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui<br>
al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino<br>
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della<br>
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e'<br>
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei<br>
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata<br>
convenzione internazionale in materia di trattamenti di<br>
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il<br>
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del<br>
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro<br>
degli affari esteri.<br>
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere<br>
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno<br>
entro trenta giorni dal loro verificarsi.<br>
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una<br>
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai<br>
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore<br>
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o<br>
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente<br>
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.<br>
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo'<br>
essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il<br>
nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno<br>
stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso<br>
trattamento di famiglia a chiunque spettante.<br>
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito<br>
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili<br>
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare<br>
precedente il 1o luglio di ciascun anno ed ha valore per la<br>
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno<br>
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo<br>
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito<br>
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del<br>
reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,<br>
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a<br>
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta<br>
sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano<br>
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque<br>
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,<br>
nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.<br>
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con<br>
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad<br>
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di<br>
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. <st1:metricconverter
ProductID=3D"15. L" w:st=3D"on">15. L</st1:metricconverter>'ente<br>
al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne<br>
immediatamente copia al comune di residenza del<br>
dichiarante.<br>
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da<br>
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione<br>
previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al<br>
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.<br>
11. L'assegno non concorre a formare la base<br>
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.<br>
12. I livelli di reddito previsti nella tabella<br>
allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni<br>
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a<br>
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1o luglio di<br>
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale<br>
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai<br>
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno<br>
di riferimento dei redditi per la corresponsione<br>
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.<br>
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il<br>
rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,<br>
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto<br>
1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina<br>
sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con<br>
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.<br>
797, e successive modificazioni e integrazioni.<br>
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute<br>
nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi<br>
annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante<br>
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai<br>
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856<br>
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per<br>
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico<br>
accantonamento.<br>
14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad<br>
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di<br>
bilancio&quot;.<br>
<br>
Articolo 34<br>
Gestione del personale in disponibilita'<br>
(Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.21 del d.lgs<br>
n.80 del 1998)<br>
<br>
1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi.<br>
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento<br>
autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il<br>
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio<br>
dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini<br>
della riqualificazione professionale del personale e della sua<br>
ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle<br>
strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23<br>
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento<br>
con l'elenco di cui al comma 3.<br>
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle<br>
strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23<br>
dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni,<br>
alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale<br>
e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi<br>
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,<br>
nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per<br>
l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.<br>
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi<br>
ha diritto all'indennita' di cui all'articoLo 33, comma 8, per la<br>
durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio<br>
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra<br>
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di<br>
fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di<br>
lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando<br>
quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla<br>
retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita'<br>
sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente<br>
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della<br>
disponibilita'.<br>
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi<br>
fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito<br>
ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilita' e per<br>
favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale.<br>
in particolare mediante mobilita' volontaria.<br>
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui<br>
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate<br>
alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in<br>
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.<br>
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla<br>
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a<br>
disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la<br>
formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio<br>
successivo.<br>
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18<br>
agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilita'<br>
presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.<br>
<br>
Note all'art. 34:<br>
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,<br>
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio<br>
1998, reca &quot;Conferimento alle regioni e agli enti locali di<br>
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a<br>
norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59&quot;.<br>
- Per il testo vigente dell'art. 39 della legge<br>
27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note all'art. 6.<br>
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,<br>
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.227, supplemento<br>
ordinario, n. 162 del 28 settembre 2000, reca &quot;Testo Unico<br>
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali&quot;.<br>
<br>
Articolo 35<br>
Reclutamento del personale<br>
(Art.36, commi da <st1:metricconverter ProductID=3D"1 a" w:st=3D"on">1 a</s=
t1:metricconverter>
6 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti<br>
prima dall'art.17 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.22 del<br>
d.lgs n.80 del 1998, successivamente modificati dall'art.2, comma<br>
2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n.180 convertito con<br>
modificazioni dalla legge n.269 del 1999; Art.36-bis del d.lgs n.29<br>
del 1993, aggiunto dall'art.23 del d.lgs n.80 del 1998 e<br>
successivamente modificato dall'art.274, comma 1, lett. aa) del d.lgs<br>
n.267 del 2000)<br>
<br>
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con<br>
contratto individuale di lavoro:<br>
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3,<br>
volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che<br>
garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;<br>
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai<br>
sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i<br>
quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo,<br>
facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche<br>
professionalita'.<br>
<br>
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni<br>
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12<br>
marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti<br>
nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa<br>
verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da<br>
svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle<br>
Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili<br>
del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto<br>
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo<br>
e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.<br>
466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni<br>
avvengono per chiamata diretta nominativa.<br>
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si<br>
conformano ai seguenti principi:<br>
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento<br>
che garantiscan9 l'imparzialita' e assicurino economicita' e<br>
celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno,<br>
all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare<br>
forme di preselezione;<br>
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a<br>
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali<br>
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;<br>
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;<br>
d) decentramento delle procedure di reclutamento;<br>
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di<br>
provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra<br>
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle<br>
medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione<br>
politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche<br>
e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle<br>
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni<br>
professionali.<br>
<br>
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di<br>
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla<br>
base della programmazione triennale del fabbisogno di personale<br>
deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.<br>
449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le<br>
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio<br>
delle procedure e' subordinato alla previa deliberazione del<br>
Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3,<br>
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed<br>
integrazioni.<br>
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni<br>
dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello<br>
regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di<br>
economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei<br>
ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o<br>
provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali<br>
per l'accesso alle varie professionalita'.<br>
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso <st1:PersonName
ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D"on">la Presidenza</st1:PersonName> del<=
br>
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze<br>
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di<br>
polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di<br>
difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui<br>
all'articolo 26 della legge 1^ febbraio 1989, n.53, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni.<br>
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi<br>
degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di<br>
assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure<br>
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.<br>
<br>
Note all'art. 35:<br>
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nella<br>
Gazzetta Ufficiale n. 68, supplemento ordinario, del<br>
23 marzo 1999, reca &quot;Norme per il diritto al lavoro dei<br>
disabili&quot;.<br>
- La legge 13 agosto 1980, n. 466, pubblicata nella<br>
Gazzetta Ufficiale n.230 del 22 ottobre 1980, reca<br>
&quot;Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti<br>
pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni<br>
terroristiche&quot;.<br>
- Per il testo vigente dell'art. 39 della legge<br>
27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note all'art. 6.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 26 della<br>
legge 1o febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo<br>
stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei<br>
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e<br>
del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni<br>
relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di<br>
custodia e al Corpo forestale dello Stato):<br>
&quot;Art. 26 - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale<br>
della polizia di Stato e delle altre forze di polizia<br>
indicate dall'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121,<br>
e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di<br>
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della<br>
magistratura ordinaria&quot;.<br>
<br>
Articolo 36<br>
Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del<br>
personale<br>
(Art.36, commi 7 ed 8 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti prima<br>
dall'art.17 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.22 del d.lgs n.80<br>
del 1998)<br>
<br>
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni<br>
sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si<br>
avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di'<br>
impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui<br>
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi<br>
nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo<br>
determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri<br>
rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro<br>
temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile<br>
1962. n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,<br>
dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984. n. 726,<br>
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,<br>
dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito<br>
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, dalla legge 24<br>
giugno 1997, n. 196, nonche' da ogni successiva modificazione o<br>
integrazione della relativa disciplina.<br>
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative<br>
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle<br>
pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di<br>
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche<br>
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il<br>
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante<br>
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.<br>
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a<br>
tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la<br>
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.<br>
<br>
Note all'art. 36:<br>
- La legge 18 aprile 1962, n. 230, pubblicata nella<br>
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 17 maggio 1962, reca<br>
&quot;Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato&quot;.<br>
- Si trascrive il testo dell'art. 23 della legge<br>
28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del<br>
mercato del lavoro):<br>
&quot;Art. 23 (Disposizioni in materia di contratto a<br>
termine). - <st1:metricconverter ProductID=3D"1. L" w:st=3D"on">1. L</st1:m=
etricconverter>'apposizione
di un termine alla durata del<br>
contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui<br>
all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni, nonche' all'art. 8-bis del<br>
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con<br>
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e'<br>
consentita nelle ipotesi individuate nei contratti<br>
collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o<br>
locali aderenti alle confederazioni maggiormente<br>
rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi<br>
stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che<br>
possono essere assunti con contratto di lavoro a termine<br>
rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo<br>
indeterminato.<br>
2. I lavoratori che abbiano prestato attivita'<br>
lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi<br>
previste dall'art. 8-bis, decreto legge 29 gennaio 1983, n.<br>
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo<br>
1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione<br>
presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a<br>
condizione che manifestino la volonta' di esercitare tale<br>
diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del<br>
rapporto di lavoro.<br>
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi<br>
e' ammessa l'assunzione diretta di manodopera per<br>
l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a<br>
tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati<br>
con i sindacati locali o nazionali aderenti alle<br>
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano<br>
nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data<br>
comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo<br>
giorno non festivo successivo.<br>
4. I lavoratori assunti con contratti a tempo<br>
determinato la cui durata complessiva non superi quattro<br>
mesi nell'anno solare conservano l'iscrizione e la<br>
posizione di graduatoria nella lista di collocamento&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3 del<br>
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a<br>
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali),<br>
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre<br>
1984, n. 863 (Conversione in legge, con modificazioni, del<br>
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure<br>
urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli<br>
occupazionali):<br>
&quot;Art. 3 - 1. I lavoratori di eta' compresa fra i<br>
quindici ed i ventinove anni possono essere assunti<br>
nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma<br>
3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a<br>
ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici<br>
economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento<br>
della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto<br>
ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675,<br>
ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei<br>
dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che<br>
l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di<br>
professionalita' diverse da quelle dei lavoratori<br>
interessati alle predette sospensioni e riduzioni di<br>
personale.<br>
1-bis. Nelle aree indicate dall'art. 1 del testo<br>
unico delle leggi sugli interventi per il mezzogiorno<br>
approvato con decreto del Presidente della Repubblica<br>
6 marzo 1978, n. 218, nonche' in quelle svantaggiate del<br>
centro-nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407,<br>
l'assunzione con contratti di formazione e lavoro e'<br>
ammessa sino all'eta' di 32 anni.<br>
2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma<br>
precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere<br>
riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in<br>
possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di<br>
predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento<br>
si procede ai sensi del comma 1.<br>
3. I tempi e le modalita' di svolgimento<br>
dell'attivita' di formazione e lavoro sono stabiliti<br>
mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici<br>
e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale<br>
per l'impiego. Nel caso in cui la delibera della<br>
commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel<br>
termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede<br>
il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della<br>
massima occupazione. La commissione regionale per<br>
l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal<br>
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la<br>
commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza<br>
con le finalita' formative ed occupazionali e con le<br>
caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine<br>
ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali<br>
specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i<br>
quali puo' essere previsto il rapporto tra organico<br>
aziendale e numero dei lavoratori con contratti di<br>
formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino<br>
piu' ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti<br>
all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza<br>
sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il<br>
parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono<br>
soggetti all'approvazione i progetti conformi alle<br>
regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro<br>
concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei<br>
datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle<br>
confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal<br>
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la<br>
commissione centrale per l'impiego.<br>
4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la<br>
richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere<br>
predisposti in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi<br>
possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui<br>
all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo<br>
le modalita' di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal<br>
fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite<br>
massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24<br>
della legge predetta, da destinare al finanziamento dei<br>
progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i<br>
progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al<br>
comma 3 del presente articolo.<br>
5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano<br>
le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di<br>
lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal<br>
presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro e'<br>
computato nell'anzianita' di servizio in caso di<br>
trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in<br>
rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero<br>
al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e<br>
lavoro.<br>
6. Per i lavoratori assunti con il contratto di<br>
formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del<br>
datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a<br>
quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio<br>
1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la<br>
contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste<br>
per la generalita' dei lavoratori.<br>
7. Al termine del rapporto il datore di lavoro e'<br>
tenuto ad attestare l'attivita' svolta ed i risultati<br>
formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione<br>
all'ufficio di collocamento territorialmente competente.<br>
8. La commissione regionale per l'impiego puo'<br>
effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del<br>
lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e<br>
lavoro.<br>
9. In caso di inosservanza da parte del datore di<br>
lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro,<br>
il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin<br>
dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.<br>
10. I lavoratori assunti con contratto di formazione<br>
e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici<br>
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione<br>
di particolari normative e istituti.<br>
11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del<br>
suo svolgimento puo' essere convertito in rapporto a tempo<br>
indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del<br>
lavoratore in attivita' corrispondenti alla formazione<br>
conseguita. In questo caso continuano a trovare<br>
applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine<br>
originariamente previsto dal contratto di formazione e<br>
lavoro.<br>
12. I lavoratori che abbiano svolto attivita' di<br>
formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del<br>
rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal<br>
medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta<br>
nominativa per l'espletamento di attivita' corrispondenti<br>
alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia<br>
assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma<br>
dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione e'<br>
computato nell'anzianita' di servizio. La commissione<br>
regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari<br>
condizioni di mercato nonche' delle caratteristiche della<br>
formazione conseguita, puo' elevare il predetto limite fino<br>
ad un massimo di trentasei mesi.<br>
13. (Abrogato).<br>
14. Ferme restando le norme relative al<br>
praticantato, possono effettuare assunzioni con il<br>
contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro<br>
iscritti agli albi professionali quando il progetto di<br>
formazione venga predisposto dagli ordini e collegi<br>
professionali ed autorizzato in conformita' a quanto<br>
previsto dal comma 3. Trovano altresi' applicazione i commi<br>
4 e 6.<br>
15. Ferme restando le altre disposizioni in materia<br>
di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti<br>
formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attivita'<br>
direttamente collegate alla ricerca scientifica e<br>
tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il<br>
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e<br>
tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della<br>
previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono<br>
prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro<br>
superiore a ventiquattro mesi.<br>
16. Il Ministro per il coordinamento delle<br>
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai<br>
fini della formazione professionale prevista dai progetti<br>
di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e<br>
coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari<br>
previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e<br>
di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche<br>
approvate dal CIPE.<br>
17. Nel caso in cui per lo svolgimento di<br>
determinate attivita' sia richiesto il possesso di apposito<br>
titolo di studio, questo costituisce requisito per la<br>
stipulazione del contratto di formazione e lavoro<br>
finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'.<br>
18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui<br>
all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con<br>
contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini<br>
delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa<br>
legge&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 16 del<br>
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti<br>
in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri<br>
sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge<br>
19 luglio 1994, n. 451 (Conversione in legge, con<br>
modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,<br>
recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di<br>
fiscalizzazione degli oneri sociali):<br>
&quot;Art. 16 (Norme in materia di contratti di<br>
formazione e lavoro). - 1. Possono essere assunti con<br>
contratto di formazione e lavoro i soggetti di eta'<br>
compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di<br>
lavoro di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge<br>
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,<br>
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare<br>
contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese,<br>
associazioni professionali, socio-culturali, sportive,<br>
fondazioni, enti pubblici di ricerca nonche' datori di<br>
lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto<br>
di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi<br>
professionali ed autorizzato in conformita' a quanto<br>
previsto al comma 7.<br>
2. Il contratto di formazione e lavoro e' definito<br>
secondo le seguenti tipologie:<br>
a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:<br>
1) acquisizione di professionalita' intermedie; 2)<br>
acquisizione di professionalita' elevate;<br>
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad<br>
agevolare l'inserimento professionale mediante<br>
un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle<br>
capacita' professionali al contesto produttivo ed<br>
organizzativo.<br>
3. I lavoratori assunti con contratto di formazione<br>
e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono<br>
essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di<br>
destinazione.<br>
4. La durata massima del contratto di formazione e<br>
lavoro non puo' superare i ventiquattro mesi per i<br>
contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici<br>
mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo<br>
comma.<br>
5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e<br>
2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno<br>
ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in<br>
luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui<br>
alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione<br>
minima non inferiore a venti ore di base relativa alla<br>
disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del<br>
lavoro, nonche' alla prevenzione ambientale e<br>
antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere<br>
la non retribuibilita' di eventuali ore aggiuntive devolute<br>
alla formazione.<br>
6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma<br>
2 continuano a trovare applicazione i benefici contributivi<br>
previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di<br>
entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di<br>
cui alla lettera b) del predetto comma 2 i medesimi<br>
benefici trovano applicazione subordinatamente alla<br>
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato<br>
e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del<br>
contratto di formazione e lavoro cosi' trasformato e in<br>
misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel<br>
corso del contratto di formazione medesimo. Nelle aree di<br>
cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del<br>
Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni,<br>
in caso di trasformazione, allo scadere del<br>
ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro<br>
di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a<br>
tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per<br>
i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3<br>
e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel<br>
caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori<br>
dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore<br>
di lavoro e' tenuto alla restituzione dei benefici<br>
contributivi percepiti nel predetto periodo.<br>
7. (Abrogato).<br>
8. (Omissis).<br>
9. Alla scadenza del contratto di formazione e<br>
lavoro di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro,<br>
utilizzando un modello predisposto, sentite le parti<br>
sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza<br>
sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per<br>
l'impiego competente per territorio idonea certificazione<br>
dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le<br>
strutture competenti delle regioni possono accertare il<br>
livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla<br>
scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla<br>
lettera b) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al<br>
lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.<br>
10. Qualora sia necessario per il raggiungimento<br>
degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere,<br>
anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o<br>
gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga<br>
in posizione di comando presso una pluralita' di imprese,<br>
individuate nei progetti medesimi. La titolarita' del<br>
rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.<br>
11. La misura di cui al comma 6 dell'art. 8 della<br>
legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' elevata al sessanta per<br>
cento.<br>
12. (Abrogato).<br>
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione<br>
e lavoro devono essere rispettati i principi di non<br>
discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge<br>
10 aprile 1991, n. 125.<br>
14. Le disposizioni del presente articolo, ad<br>
eccezione del comma 1, primo periodo, non trovano<br>
applicazione nei confronti dei contratti di formazione e<br>
lavoro gia' stipulati alla data di entrata in vigore del<br>
presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo<br>
periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei<br>
confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati<br>
entro il 30 giugno 1995, sulla base di progetti che alla<br>
data del 31 marzo 1995 risultino gia' approvati, presentati<br>
ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di<br>
cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984,<br>
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge<br>
19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'art. 9,<br>
comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108,<br>
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991,<br>
n. 169.<br>
15. Dalla tabella C annessa al decreto del<br>
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e'<br>
eliminato il procedimento per l'approvazione dei progetti<br>
di formazione e lavoro da parte del Ministro del lavoro e<br>
della previdenza sociale, previsto dall'art. 3, comma 3,<br>
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con<br>
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863&quot;.<br>
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nella<br>
Gazzetta Ufficiale n. 154, supplemento ordinario, del<br>
4 luglio 1997, reca &quot;Norme in materia di promozione<br>
dell'occupazione&quot;.<br>
<br>
Articolo 37<br>
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei<br>
concorsi pubblici<br>
(Art.36-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.13 del d.lgs<br>
n.387 del 1998)<br>
<br>
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2000 i bandi di concorso per<br>
l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma<br>
2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'usa delle<br>
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di<br>
almeno una lingua straniera.<br>
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce<br>
il livello di conoscenza richiesto e le modalita' per il relativo<br>
accertamento.<br>
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con<br>
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge<br>
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.<br>
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti<br>
i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui<br>
si riferisce il bando, e le modalita' per l'accertamento della<br>
conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresi' i casi nei<br>
quali il comma 1 non si applica.<br>
<br>
Nota all'art. 37:<br>
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della<br>
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.<br>
<br>
Articolo 38<br>
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea<br>
(Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.24 del d.lgs<br>
n.80 del 1998)<br>
<br>
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono<br>
accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che<br>
non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,<br>
ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.<br>
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi<br>
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni<br>
per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza<br>
italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei<br>
cittadini di cui al comma 1.<br>
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello<br>
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali<br>
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,<br>
adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si<br>
stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio<br>
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.<br>
<br>
Nota all'art. 38:<br>
- Per il testo vigente dell'art. 17 della legge<br>
23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.<br>
<br>
Articolo 39<br>
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per<br>
portatori di handicap<br>
(Art.42 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.19 del<br>
d.lgs n.546 del 1993 e modificato prima dall'art.43, comma 1 del<br>
d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.22, comma 1 del d.lgs n.387 del<br>
1998)<br>
<br>
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi<br>
di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11<br>
della legge 12 marzo 1999, ii.68, sulla base delle direttive<br>
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento<br>
della funzione pubblica e dai Ministero del lavoro, della salute e<br>
delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari<br>
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi<br>
dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,<br>
n.300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del<br>
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.<br>
<br>
Note all'art. 39:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della<br>
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro<br>
dei disabili):<br>
&quot;Art. 11 (Convenzioni e convenzioni di integrazione<br>
lavorativa). - 1. Al fine di favorire l'inserimento<br>
lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito<br>
l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto<br>
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato<br>
dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il<br>
datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la<br>
determinazione di un programma mirante al conseguimento<br>
degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.<br>
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le<br>
modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si<br>
impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere<br>
convenute vi sono anche la facolta' della scelta<br>
nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita'<br>
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di<br>
lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu'<br>
ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purche'<br>
l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla<br>
menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituisca<br>
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.<br>
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con<br>
datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai<br>
sensi della presente legge.<br>
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i<br>
datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per<br>
l'avviamento di disabili che presentino particolari<br>
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo<br>
lavorativo ordinario.<br>
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni<br>
iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei<br>
disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative<br>
sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge<br>
8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8<br>
della stessa legge, nonche' con le organizzazioni di<br>
volontariato iscritte nei registri regionali di cui<br>
all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque<br>
con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge<br>
5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici<br>
e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli<br>
obiettivi della presente legge.<br>
6. L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del<br>
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come<br>
modificato dall'art. 6 della presente legge, puo' proporre<br>
l'adozione di deroghe ai limiti di eta' e di durata dei<br>
contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le<br>
quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma<br>
3 ed al primo periodo del comma 6 dell'art. 16 del<br>
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con<br>
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali<br>
deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di<br>
inserimento mirato.<br>
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le<br>
convenzioni di integrazione lavorativa devono:<br>
a) indicare dettagliatamente le mansioni<br>
attribuite al lavoratore disabile e le modalita' del loro<br>
svolgimento;<br>
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e<br>
di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o<br>
dei centri di orientamento professionale e degli organismi<br>
di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al<br>
fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;<br>
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento<br>
del percorso formativo inerente la convenzione di<br>
integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici<br>
incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 45, comma<br>
3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma<br>
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della<br>
legge 15 marzo 1997, n. 59):<br>
&quot;3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti<br>
risorse, le funzioni dei ministeri del lavoro e della<br>
previdenza sociale e della sanita', nonche' le funzioni del<br>
dipartimento per gli affari sociali, operante presso <st1:PersonName
ProductID=3D"la&#65532;Presidenza" w:st=3D"on">la<br>
 Presidenza</st1:PersonName> del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quell=
e<br>
in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite,<br>
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie, e<br>
fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli<br>
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della<br>
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla<br>
vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. Il<br>
ministero esercita la vigilanza sull'agenzia per i servizi<br>
sanitari regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo<br>
1998, n. 115, sull'agenzia per il servizio civile, di cui<br>
all'art. 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo<br>
sul riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br>
Il ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza<br>
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza<br>
sociale, a norma dell'art. 88, sull'agenzia per la<br>
formazione e l'istruzione professionale&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 10, commi<br>
3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303<br>
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a<br>
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):<br>
&quot;<st1:metricconverter ProductID=3D"3. A" w:st=3D"on">3. A</st1:metricc=
onverter>
decorrere dalla data di inizio della<br>
legislatura successiva a quella in cui il presente decreto<br>
entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,<br>
con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i<br>
compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle<br>
regioni.<br>
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono<br>
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle<br>
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.<br>
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei ministeri,<br>
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali<br>
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente<br>
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed<br>
umane&quot;.<br>
<br>
Titolo III <br>
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA'<br>
SINDACALE <br>
<br>
Articolo 40<br>
Contratti collettivi nazionali e integrativi<br>
(Art.45 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.15<br>
del d.lgs n.470 del 1993 e dall'art.1 del d.lgs n.396 del 1997 e<br>
successivamente modificato dall'art.43, comma 1 del d.lgs n.80 del<br>
1998)<br>
<br>
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie<br>
relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.<br>
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni<br>
rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i<br>
comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti<br>
settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area<br>
contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. Resta<br>
fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario<br>
quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre<br>
1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. Agli accordi<br>
che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le<br>
procedure di cui all'articolo 41, comma 6. Per le figure<br>
professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono<br>
compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure<br>
tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte<br>
nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.<br>
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il<br>
settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e<br>
integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi<br>
livelli, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di<br>
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di<br>
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e<br>
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva<br>
integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai<br>
contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure<br>
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito<br>
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche<br>
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata<br>
contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti<br>
dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non<br>
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di<br>
ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non<br>
possono essere applicate.<br>
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti<br>
con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della<br>
sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme<br>
previste dai rispettivi ordinamenti.<br>
<br>
Nota all'art. 40:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 15 del<br>
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino<br>
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1<br>
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):<br>
&quot;Art. 15 (Disciplina della dirigenza medica e delle<br>
professioni sanitarie). - 1. Fermo restando il principio<br>
dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria e'<br>
collocata in un unico ruolo, distinto per profili<br>
professionali, e in un unico livello, articolato in<br>
relazione alle diverse responsabilita' professionali e<br>
gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale<br>
sono previste, in conformita' ai principi e alle<br>
disposizioni del presente decreto, criteri generali per la<br>
graduazione delle funzioni dirigenziali nonche' per<br>
l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi<br>
dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento<br>
economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e<br>
alle connesse responsabilita' del risultato.<br>
2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal<br>
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive<br>
modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.<br>
3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e'<br>
caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e<br>
funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti<br>
di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e<br>
verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia<br>
tecnico-professionale, con le connesse responsabilita', si<br>
esercita nel rispetto della collaborazione<br>
multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e<br>
programmi di attivita' promossi, valutati e verificati a<br>
livello dipartimentale e aziendale, finalizzati<br>
all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di<br>
prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in<br>
relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da<br>
realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso<br>
attribuite, e' responsabile del risultato anche se<br>
richiedente un impegno orario superiore a quello<br>
contrattualmente definito.<br>
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente<br>
sanitario sono affidati compiti professionali con precisi<br>
ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli<br>
indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono<br>
attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilita'<br>
nella gestione delle attivita'. A tali fini il dirigente<br>
responsabile della struttura predispone e assegna al<br>
dirigente un programma di attivita' finalizzato al<br>
raggiungimento degli obiettivi prefissati e al<br>
perfezionamento delle competenze tecnico professionali e<br>
gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In<br>
relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi<br>
da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali<br>
del singolo dirigente, accertate con le procedure<br>
valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con<br>
cinque anni di attivita' con valutazione positiva sono<br>
attribuite funzioni di natura professionale anche di alta<br>
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,<br>
ispettive, di verifica e di controllo, nonche' possono<br>
essere attribuiti incarichi di direzione di strutture<br>
semplici.<br>
5. Il dirigente e' sottoposto a verifica triennale;<br>
quello con incarico di struttura, semplice o complessa, e'<br>
sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico. Le<br>
verifiche concernono le attivita' professionali svolte e i<br>
risultati raggiunti livello di partecipazione, con esito<br>
positivo, ai programmi di formazione continua di cui<br>
all'art. 16-bis, e sono effettuate da un collegio tecnico,<br>
nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore<br>
del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche<br>
costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per<br>
il conferimento di altro incarico, professionale o<br>
gestionale, anche di maggior rilievo.<br>
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di<br>
struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle<br>
derivanti dalle specifiche competenze professionali,<br>
funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da<br>
attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e<br>
gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante<br>
direttive a tutto il personale operante nella stessa, e<br>
l'adozione delle relative decisioni necessarie per il<br>
corretto espletamento del servizio e per realizzare<br>
l'appropriatezza degli interventi con finalita' preventive,<br>
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella<br>
struttura loro affidata. Il dirigente e' responsabile<br>
dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse<br>
attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a<br>
verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.<br>
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante<br>
concorso pubblico, per titoli ed esami, disciplinato ai<br>
sensi del decreto del Presidente della Repubblica<br>
10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilita' di<br>
accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli<br>
incarichi di direzione di struttura complessa sono<br>
attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di<br>
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre<br>
1997, n. 484, e secondo le modalita' dallo stesso<br>
stabilite, salvo quanto previsto dall'art. 15-ter, comma 2.<br>
Si applica quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del<br>
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive<br>
modificazioni, come sostituito dall'art. 10 del decreto<br>
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.<br>
8. L'attestato di formazione manageriale di cui<br>
all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente<br>
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato<br>
dall'art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai<br>
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa<br>
entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato<br>
superamento del primo corso, attivato dalla regione<br>
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la<br>
decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con<br>
incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del<br>
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a<br>
partecipare al primo corso di formazione manageriale<br>
programmato dalla regione; i dirigenti confermati<br>
nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di<br>
formazione manageriale.<br>
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro<br>
disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento<br>
economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di<br>
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,<br>
n. 229&quot;.<br>
<br>
Articolo 41<br>
Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN<br>
(Art.46 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.3 del d.lgs<br>
n.396 del 1997 e successivamente modificato prima dall'art.44, comma<br>
3 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.55 del d.lgs n.300 del 1999;<br>
Art.44, comma 8 del d.lgs n.80 del 1998)<br>
<br>
1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo<br>
nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure<br>
di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze<br>
associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a<br>
comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente<br>
le proprie modalita' di funzionamento e di deliberazione. In ogni<br>
caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di<br>
parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di<br>
contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano<br>
definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze<br>
associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del<br>
comparto.<br>
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello<br>
Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei<br>
ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto<br>
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione<br>
economica nonche', per il sistema scolastico, di concerto con il<br>
Ministro della pubblica istruzione.<br>
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore<br>
per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:<br>
a) nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le<br>
amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio<br>
sanitario nazionale, e dell'Associazione nazionale dei comuni<br>
d'Italia - ANCI e dell'Unione delle province d'Italia - UPI e<br>
dell'Unioncamere, per gli enti locali rispettivamente<br>
rappresentati;<br>
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le universita';<br>
c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del<br>
presente articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il<br>
Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la<br>
funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non<br>
economici e per gli enti di ricerca.<br>
<br>
4. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della<br>
sanita', partecipa al comitato di settore per il compatto di<br>
contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio<br>
sanitario nazionale.<br>
5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base<br>
di appositi protocolli.<br>
6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano<br>
i comparti o le aree di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano<br>
istituti comuni a piu' comparti o a tutte le pubbliche<br>
amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze<br>
inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in forma<br>
collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei<br>
comitati di settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il<br>
Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo<br>
presiede.<br>
7. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai<br>
comitati di settore, iniziative per il coordinamento delle parti<br>
datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove<br>
possibile, anche con la contestualita' delle procedure del rinnovo<br>
dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o<br>
contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.<br>
<br>
Articolo 42<br>
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro<br>
(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs<br>
n.396 del 1997)<br>
<br>
1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e l'attivita'<br>
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della<br>
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed<br>
integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere<br>
generale sulla rappresentativita' sindacale che sostituiscano o<br>
modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in<br>
attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)<br>
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni<br>
seguenti in materia di rappresentativita' delle organizzazioni<br>
sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative<br>
sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione<br>
collettiva.<br>
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di<br>
cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri<br>
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione<br>
dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali<br>
aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio<br>
1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse<br>
spettano, in proporzione alla rappresentativita', le garanzie<br>
previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del<br>
1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.<br>
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di<br>
cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni<br>
sindacali di cui al comma 2, viene altresi' costituito, con le<br>
modalita' di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza<br>
unitaria del personale mediante elezioni alle quali e' garantita la<br>
partecipazione di tutti i lavoratori.<br>
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra<br>
l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative<br>
ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione<br>
dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le<br>
specifiche modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto<br>
segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con<br>
esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di<br>
presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri<br>
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione<br>
dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali,<br>
purche' siano costituite in associazione con un proprio statuto e<br>
purche' abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che<br>
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la<br>
presentazione delle liste, puo' essere richiesto a tutte le<br>
organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti<br>
con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei<br>
dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative<br>
fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni<br>
superiori.<br>
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere<br>
che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite<br>
rappresentanze unitarie del personale comuni a piu' amministrazioni<br>
di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi<br>
possono altresi' prevedere che siano costituiti organismi di<br>
coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle<br>
amministrazioni e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al<br>
comma 8.<br>
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono<br>
equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai<br>
fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed<br>
integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti<br>
collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,<br>
stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono trasferite ai<br>
componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le<br>
garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle<br>
organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano<br>
sottoscritti o vi aderiscano.<br>
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita' con le<br>
quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via<br>
esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti<br>
alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre<br>
disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi<br>
possono altresi' prevedere che, ai fini dell'esercizio della<br>
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del<br>
personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni<br>
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.<br>
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione<br>
alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli<br>
organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere<br>
costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in<br>
ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.<br>
Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture<br>
periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o<br>
struttura periferiche che siano considerate livelli decentrati di<br>
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.<br>
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione<br>
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della<br>
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed<br>
integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni,<br>
enti o strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza con la<br>
natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi<br>
riguardanti la relativa area contrattuale.<br>
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto<br>
collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi<br>
dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata<br>
presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale,<br>
anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza<br>
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici<br>
collegi elettorali.<br>
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle<br>
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito<br>
della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica<br>
quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della<br>
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28<br>
dicembre 1989 n. 430.<br>
<br>
Note all'art. 42:<br>
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 19,<br>
23, 24 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla<br>
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della<br>
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di<br>
lavoro e norme sul collocamento):<br>
&quot;Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze<br>
sindacali aziendali). - Rappresentanze sindacali aziendali<br>
possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in<br>
ogni unita' produttiva, nell'ambito:<br>
a) delle associazioni aderenti alle<br>
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano<br>
nazionale;<br>
b) delle associazioni sindacali, non affiliate<br>
alle predette confederazioni, che siano firmatarie di<br>
contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro<br>
applicati nell'unita' produttiva.<br>
Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le<br>
rappresentanze sindacali possono istituire organi di<br>
coordinamento&quot;.<br>
&quot;Art. 23 (Permessi retribuiti). - I dirigenti delle<br>
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno<br>
diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi<br>
retribuiti.<br>
Salvo clausole piu' favorevoli dei contratti<br>
collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al<br>
primo comma almeno:<br>
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza<br>
sindacale aziendale nelle unita' produttive che occupano<br>
fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa e'<br>
organizzata;<br>
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300<br>
dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale<br>
nelle unita' produttive che occupano fino a 3.000<br>
dipendenti della categoria per cui la stessa e'<br>
organizzata;<br>
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500<br>
dipendenti della categoria per cui e' organizzata la<br>
rappresentanza sindacale aziendale nelle unita' produttive<br>
di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui<br>
alla precedente lettera b).<br>
I permessi retribuiti di cui al presente articolo<br>
non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle<br>
aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente;<br>
nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti<br>
non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per<br>
ciascun dipendente.<br>
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di<br>
cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al<br>
datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite<br>
le rappresentanze sindacali aziendali&quot;.<br>
&quot;Art. 24 (Permessi non retribuiti). - I dirigenti<br>
sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a<br>
permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative<br>
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in<br>
misura non inferiore a otto giorni all'anno.<br>
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di<br>
cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta<br>
al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le<br>
rappresentanze sindacali aziendali&quot;.<br>
&quot;Art. 30 (Permessi per i dirigenti provinciali e<br>
nazionali). - I componenti degli organi direttivi,<br>
provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art.<br>
19, hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme<br>
dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle<br>
riunioni degli organi suddetti&quot;.<br>
- Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera<br>
b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note<br>
alle premesse.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 9 del<br>
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.<br>
58 (Norme di attuazione dello statuto speciale della<br>
regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e<br>
assicurazioni sociali):<br>
&quot;Art. 9. - Nella provincia di Bolzano, alle<br>
associazioni sindacali costituite esclusivamente tra<br>
lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze<br>
linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla<br>
confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei<br>
lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione<br>
di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine<br>
all'esercizio di tutte le attivita' sindacali comprese<br>
quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla<br>
legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i<br>
diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni<br>
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative<br>
sul piano nazionale.<br>
Alle associazioni e alla confederazione di cui al<br>
primo comma e' altresi' esteso il diritto alla<br>
rappresentanza negli organi collegiali della pubblica<br>
amministrazione e degli enti costituiti per la tutela dei<br>
loro interessi, nell'ambito provinciale o aventi competenza<br>
regionale.<br>
La maggiore rappresentativita' della confederazione<br>
di cui al primo comma e' accertata dal consiglio<br>
provinciale. Il relativo provvedimento e' impugnabile<br>
dinanzi alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale<br>
amministrativo regionale&quot;.<br>
- Il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430,<br>
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio<br>
1990, reca &quot;Norme di attuazione dello statuto speciale per<br>
la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed<br>
assicurazioni sociali&quot;.<br>
<br>
Articolo 43<br>
Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva<br>
(Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs<br>
n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del<br>
1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato<br>
dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)<br>
<br>
1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le<br>
organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una<br>
rappresentativita' non inferiore al 5 per cento, considerando a tal<br>
fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato<br>
associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il<br>
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe<br>
rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso<br>
dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle<br>
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti<br>
espressi nell'ambito considerato.<br>
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo<br>
comparto o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le<br>
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai<br>
sensi del comma 1 siano affiliate.<br>
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando<br>
previamente, sulla base della rappresentativita' accertata per<br>
l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le<br>
organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo<br>
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media<br>
tra dato associativo e dato elettorale neI comparto o nell'area<br>
contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel<br>
medesimo ambito.<br>
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la<br>
stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o<br>
modificano i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a<br>
tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le<br>
confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due<br>
aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali<br>
rappresentative ai sensi del comma 1.<br>
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva<br>
integrativa sono disciplinati, in conformita' all'articolo 40, comma<br>
3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto<br>
dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza<br>
unitaria del personale.<br>
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni<br>
sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei<br>
contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le<br>
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva<br>
nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,<br>
aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro<br>
rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della<br>
diffusione territoriale e della consistenza delle strutture<br>
organizzative nel comparto o nell'area.<br>
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata<br>
dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna<br>
amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi<br>
all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche<br>
amministrazioni, controfirmati da un rappresentante<br>
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che<br>
garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche<br>
amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario<br>
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il<br>
controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati<br>
relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite<br>
convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione<br>
pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o<br>
associative delle pubbliche amministrazioni.<br>
8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per<br>
la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali<br>
controversie e' istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che<br>
puo' essere articolato per comparti, al quale partecipano le<br>
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva<br>
nazionale.<br>
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed<br>
alle deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione,<br>
ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore<br>
di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un<br>
contributo economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello<br>
mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o<br>
dell'area.<br>
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla<br>
rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in<br>
ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto<br>
sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione e'<br>
adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e<br>
del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla<br>
richiesta. La richiesta di parere e' trasmessa dal comitato al<br>
Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL<br>
entro cinque giorni dalla ricezione.<br>
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni<br>
sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto<br>
delle seconde e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti<br>
presenti.<br>
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate<br>
forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della<br>
legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge<br>
31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed<br>
integrative.<br>
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di<br>
Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia,<br>
riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di<br>
legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti,<br>
spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune,<br>
i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le<br>
organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al<br>
presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano<br>
anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di<br>
Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la<br>
determinazione della rappresentativita' si riferiscono esclusivamente<br>
ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.<br>
<br>
Nota all'art. 43:<br>
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata<br>
nella Gazzetta Ufficiale n. 5, supplemento ordinario,<br>
dell'8 gennaio 1997, reca &quot;Tutela delle persone e di altri<br>
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali&quot;.<br>
<br>
Articolo 44<br>
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro<br>
(Art.48 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.l6 del<br>
d.lgs n.470 del 1993)<br>
<br>
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge<br>
23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale<br>
definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del<br>
personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle<br>
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono<br>
abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche<br>
elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle<br>
predette amministrazioni pubbliche, nonche' nelle commissioni di<br>
concorso. La contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e<br>
procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del<br>
personale e organismi di gestione, comunque denominati.<br>
<br>
Nota all'art. 44:<br>
- Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera<br>
a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note<br>
alle premesse.<br>
<br>
Articolo 45<br>
Trattamento economico<br>
(Art.49 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.23 del<br>
d.lgs n.546 del 1993)<br>
<br>
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito<br>
dai contratti collettivi.<br>
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti<br>
di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e<br>
comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi<br>
contratti collettivi.<br>
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi<br>
di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:<br>
a) alla produttivita' individuale;<br>
b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di<br>
ciascun dipendente;<br>
c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate<br>
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete<br>
ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun<br>
dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla<br>
contrattazione collettiva.<br>
<br>
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti<br>
economici accessori.<br>
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del<br>
personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i<br>
servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze<br>
diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e<br>
scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio<br>
ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della<br>
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed<br>
integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del<br>
Ministero degli affari esteri.<br>
<br>
Nota all'art. 45:<br>
- Il decreto del Presidente della Repubblica<br>
5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br>
n. 44, supplemento ordinario, del 18 febbraio 1967, reca<br>
&quot;Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri&quot;.<br>
<br>
Articolo 46<br>
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche<br>
amministrazioni<br>
(Art.50,commi da <st1:metricconverter ProductID=3D"1 a" w:st=3D"on">1 a</st=
1:metricconverter>
12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituiti<br>
prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.2 del d.lgs<br>
n.396 del 1997)<br>
<br>
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate<br>
dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche<br>
amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva<br>
nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli<br>
indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attivita'<br>
relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti<br>
collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini<br>
dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla<br>
valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge<br>
12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni,<br>
gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi<br>
dell'articolo 2 della legge citata.<br>
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza<br>
dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di<br>
apposite intese, l'assistenza puo' essere assicurata anche<br>
collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello<br>
stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in<br>
relazione all'articolazione della contrattazione collettiva<br>
integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche<br>
amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per<br>
periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o<br>
pluriregionale.<br>
3. L'ARAN cura le attivita' di studio, monitoraggio e<br>
documentazione necessario all'esercizio della contrattazione<br>
collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai<br>
comitati di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un<br>
rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici<br>
dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione<br>
dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la<br>
formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai<br>
dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della<br>
programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio<br>
dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei<br>
flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del<br>
lavoro pubblico.<br>
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi<br>
nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene<br>
istituito presso l'ARAN un apposito osservatorio a composizione<br>
paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati<br>
di settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti<br>
collettivi nazionali.<br>
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere<br>
all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo<br>
contrattuale e la indicazione delle modalita' di copertura dei<br>
relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali<br>
di bilancio.<br>
6. Il comitato direttivo dell'ARAN e' costituito da cinque<br>
componenti ed e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio<br>
dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta<br>
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del<br>
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designa tre<br>
dei componenti, tra i quali, sentita <st1:PersonName ProductID=3D"la Confer=
enza"
w:st=3D"on">la Conferenza</st1:PersonName> unificata<br>
Stato-regioni e Stato-citta', il presidente. Degli altri componenti,<br>
uno e' designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e<br>
l'altro dall'ANCI e dall'UPI,<br>
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza<br>
in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche<br>
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 31<br>
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed<br>
integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n.303. Il<br>
comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono<br>
essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei<br>
componenti. Non possono far parte del comitato persone che rivestano<br>
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in<br>
organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi<br>
di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.<br>
8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:<br>
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole<br>
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per<br>
dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale<br>
e' concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui<br>
all'articolo 41, comma 6. ed e' riferita a ciascun biennio<br>
contrattuale;<br>
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le<br>
altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei<br>
soggetti che se ne avvalgano.<br>
<br>
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata:<br>
a) per le amministrazioni dello State direttamente attraverso la<br>
previsione di' spesa complessiva da iscrivere nell'apposito<br>
capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del<br>
Consiglio dei ministri;<br>
b) per le amministrazioni diverse dal]o Stato, mediante un sistema di<br>
trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la<br>
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del<br>
bilancio e della programmazione economica e, a seconda del<br>
comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di<br>
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla<br>
Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta'.<br>
<br>
10. L'ARAN ha personalita' giuridica di diritto pubblico. Ha<br>
autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio<br>
bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i<br>
contributi di cui al comma <st1:metricconverter ProductID=3D"8. L" w:st=3D"=
on">8. L</st1:metricconverter>'ARAN
definisce con propri<br>
regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il<br>
funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono<br>
soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da<br>
esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La<br>
gestione finanziaria e' soggetta al controllo consuntivo della<br>
Corte dei conti.<br>
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' costituito da<br>
cinquanta unita', ripartite tra il personale dei livelli e delle<br>
qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10.<br>
Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle<br>
disponibilita' di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero<br>
mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato,<br>
regolati dalle norme di diritto privato.<br>
12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di<br>
venticinque unita' di personale anche di qualifica dirigenziale<br>
proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in<br>
posizione di comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti<br>
comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed<br>
il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad<br>
essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni<br>
contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa<br>
la produttivita' per il personale non dirigente e per i dirigenti<br>
la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in<br>
posizione di comando o di fuori ruolo e' disposto secondo le<br>
disposizioni vigenti nonche' ai sensi dell'articolo 17, comma 14,<br>
della legge 15 maggio 1997, n.127. L'ARAN puo' utilizzare, sulla<br>
base di apposite intese, anche personale direttamente messo a<br>
disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con<br>
oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN puo'<br>
avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalita' di<br>
rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma<br>
10.<br>
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono<br>
avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di<br>
agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale<br>
ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.<br>
<br>
Note all'art. 46:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 della<br>
legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del<br>
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla<br>
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente<br>
tutelati. Istituzione della commissione di garanzia<br>
dell'attuazione della legge):<br>
&quot;Art. 2 - 1. Nell'ambito dei servizi pubblici<br>
essenziali indicati nell'art. 1 il diritto di sciopero e'<br>
esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire<br>
l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire<br>
le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1, con un<br>
preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma<br>
5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo<br>
sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel<br>
termine di preavviso, la durata e le modalita' di<br>
attuazione, nonche' le motivazioni, dell'astensione<br>
collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data<br>
sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,<br>
sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorita'<br>
competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8, che<br>
ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di<br>
garanzia di cui all'art. 12.<br>
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei<br>
servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle<br>
finalita' indicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione<br>
alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza,<br>
nonche' alla salvaguardia dell'integrita' degli impianti,<br>
concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui<br>
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive<br>
modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio, da<br>
emanare in base agli accordi con le rappresentanze del<br>
personale di cui all'art. 47 del medesimo decreto<br>
legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili<br>
che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di<br>
cui all'art. 1, le modalita' e le procedure di erogazione e<br>
le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui<br>
al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono<br>
disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente<br>
necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed<br>
indicare, in tal caso, le modalita' per l'individuazione<br>
dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di<br>
erogazione periodica e devono altresi' indicare intervalli<br>
minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e<br>
la proclamazione del successivo, quando cio' sia necessario<br>
ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in<br>
successione da soggetti sindacali diversi e che incidono<br>
sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di<br>
utenza, sia oggettivamente compromessa la continuita' dei<br>
servizi pubblici di cui all'art. 1. Nei predetti contratti<br>
o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste<br>
procedure di raffreddamento e di conciliazione,<br>
obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della<br>
proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non<br>
intendono adottare le procedure previste da accordi o<br>
contratti collettivi, le parti possono richiedere che il<br>
tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo<br>
sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso<br>
il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di<br>
competenza dello stesso e salvo il caso in cui<br>
l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha<br>
rilievo nazionale, presso la competente struttura del<br>
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le<br>
prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al<br>
presente articolo non siano previste dai contratti o<br>
accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o<br>
se previste non siano valutate idonee, <st1:PersonName
ProductID=3D"la Commissione" w:st=3D"on">la Commissione</st1:PersonName> di=
<br>
garanzia adotta, nelle forme di cui all'art. 13, comma 1,<br>
lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con<br>
le finalita' del comma 3. Le amministrazioni e le imprese<br>
erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a<br>
comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione<br>
degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che<br>
saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi<br>
orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al<br>
presente comma.<br>
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con<br>
riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'art.<br>
1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il<br>
diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese<br>
erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle<br>
prestazioni indispensabili, nonche' al rispetto delle<br>
modalita' e delle procedure di erogazione e delle altre<br>
misure di cui al comma 2.<br>
4. <st1:PersonName ProductID=3D"la Commissione" w:st=3D"on">La Commissione<=
/st1:PersonName>
di cui all'art. 12 valuta<br>
l'idoneita' delle prestazioni individuate ai sensi del<br>
comma <st1:metricconverter ProductID=3D"2. A" w:st=3D"on">2. A</st1:metricc=
onverter>
tale scopo, le determinazioni pattizie ed i<br>
regolamenti di servizio nonche' i codici di<br>
autoregolamentazione e le regole di condotta vengono<br>
comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle<br>
parti interessate.<br>
5. Al fine di consentire all'amministrazione o<br>
all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le<br>
misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresi', di<br>
favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di<br>
composizione del conflitto e di consentire all'utenza di<br>
usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al<br>
comma 1 non puo' essere inferiore a dieci giorni. Nei<br>
contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto<br>
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive<br>
modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio da<br>
emanare in base agli accordi con le rappresentanze del<br>
personale di cui all'art. 47 del medesimo decreto<br>
legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di<br>
autoregolamentazione di cui all'art. 2-bis della presente<br>
legge possono essere determinati termini superiori.<br>
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei<br>
servizi di cui all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione<br>
agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni<br>
prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di<br>
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle<br>
misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre,<br>
garantire e rendere nota la pronta riattivazione del<br>
servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata.<br>
Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi<br>
sia stata una richiesta da parte della Commissione di<br>
garanzia o dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza<br>
di cui all'art. 8, la revoca spontanea dello sciopero<br>
proclamato, dopo che e' stata data informazione all'utenza<br>
ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di<br>
azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di<br>
garanzia ai fini previsti dall'art. 4, commi da <st1:metricconverter
ProductID=3D"2 a" w:st=3D"on">2 a</st1:metricconverter> 4-bis.<br>
Il servizio pubblico radiotelevisivo e' tenuto a dare<br>
tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo<br>
informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure<br>
alternative e le modalita' dello sciopero nel corso di<br>
tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti<br>
a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le<br>
emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di<br>
finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie,<br>
creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato. Le<br>
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno<br>
l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di<br>
garanzia che ne faccia richiesta le informazioni<br>
riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le<br>
revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi<br>
proclamati, e le relative motivazioni, nonche' le cause di<br>
insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi<br>
viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui<br>
all'art. 4, comma 4-sexies.<br>
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di<br>
preavviso minimo e di indicazione della durata non si<br>
applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa<br>
dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi<br>
lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 31 della<br>
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di<br>
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei<br>
Ministri):<br>
&quot;Art. 31. (Consiglieri ed esperti). - 1.-3.<br>
(Abrogati).<br>
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti<br>
nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni<br>
pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei<br>
Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o<br>
equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove<br>
non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del<br>
Governo, cessano di avere effetto.<br>
5. (Abrogato)&quot;.<br>
- Il decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 303,<br>
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205, supplemento<br>
ordinario, del 1o settembre 1999, reca &quot;Ordinamento della<br>
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11<br>
della legge 15 marzo 1997, n. 59&quot;.<br>
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 14, della<br>
legge 15 maggio 1997, n. 127, vedi nelle note all'art. 14.<br>
<br>
Articolo 47<br>
Procedimento di contrattazione collettiva<br>
(Art.51 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.18<br>
del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.4 del d.lgs n.396 del 1997 e<br>
successivamente modificato dall'art.14, comma 1 del d.lgs n.387 del<br>
1998; Art.44. comma 6 del d.lgs n.80 del 1998)<br>
<br>
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono<br>
deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo<br>
contrattuale e negli altri casi in cui e' richiesta una attivita'<br>
negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni<br>
diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre<br>
dieci giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto attiene<br>
agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di<br>
politica economica e finanziaria nazionale.<br>
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo<br>
sullo svolgimento delle trattative.<br>
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere<br>
favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli<br>
oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico<br>
dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di<br>
settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1,<br>
il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione<br>
dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2,<br>
il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri,<br>
tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione<br>
del Consiglio dei ministri.<br>
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il<br>
giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi<br>
contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di<br>
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio<br>
di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e<br>
successive modificazioni ed integrazioni. <st1:PersonName ProductID=3D"la C=
orte"
w:st=3D"on">La Corte</st1:PersonName> dei conti<br>
certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro<br>
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio,<br>
e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da<br>
tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri,<br>
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della<br>
programmazione economica. La designazione degli esperti, per la<br>
certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni<br>
delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con <st1:PersonName
ProductID=3D"la&#65532;Conferenza Stato-regioni" w:st=3D"on">la<br>
 Conferenza Stato-regioni</st1:PersonName> e con <st1:PersonName
ProductID=3D"la Conferenza Stato-citta" w:st=3D"on">la Conferenza Stato-cit=
ta</st1:PersonName>'.
Gli<br>
esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa<br>
alla Corte dei conti.<br>
5. <st1:PersonName ProductID=3D"la Corte" w:st=3D"on">La Corte</st1:PersonN=
ame> dei
conti delibera entro quindici giorni dalla<br>
trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi<br>
i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.<br>
L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte<br>
all'ARAN. al comitato di settore e al Governo. Se la<br>
certificazione e' positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive<br>
definitivamente il contratto collettivo.<br>
6. Se la certificazione della Corte dei conti non e' positiva,<br>
l'ARAN, sentito il comitato di' settore o il Presidente del<br>
Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per<br>
adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della<br>
certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca<br>
le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle<br>
trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla<br>
valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in<br>
ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce<br>
al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi<br>
contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro<br>
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio.<br>
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi<br>
entro quaranta giorni dall' ipotesi di accordo, decorsi i quali il<br>
Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente<br>
il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la<br>
riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.<br>
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo<br>
40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della<br>
Repubblica italiana.<br>
<br>
Nota all'art. 47:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1-bis<br>
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme<br>
di contabilita' generale dello Stato in materia di<br>
bilancio):<br>
&quot;Art. 1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria<br>
e di bilancio). - 1. La impostazione delle previsioni di<br>
entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al<br>
metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il<br>
Governo presenta alle Camere:<br>
a) entro il 30 giugno il documento di<br>
programmazione economico-finanziaria, che viene, altresi',<br>
trasmesso alle regioni;<br>
b) entro il 30 settembre il disegno di legge di<br>
approvazione del bilancio annuale e del bilancio<br>
pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge<br>
finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il<br>
bilancio pluriennale programmatico che vengono, altresi',<br>
trasmessi alle regioni;<br>
c) entro il 15 novembre i disegni di legge<br>
collegati alla manovra di finanza pubblica.<br>
2. <st1:PersonName ProductID=3D"la Conferenza" w:st=3D"on">La Conferenza</s=
t1:PersonName>
unificata di cui all'art. 8 del<br>
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il<br>
proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del<br>
comma 1, entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del<br>
medesimo comma, entro il 15 ottobre, e lo comunica al<br>
Governo ed al Parlamento&quot;.<br>
<br>
Articolo 48<br>
Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva nelle<br>
amministrazioni pubbliche e verifica<br>
(Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituto prima dall'art.19 del<br>
d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e<br>
successivamente modificato dall'art.14, commi da <st1:metricconverter
ProductID=3D"2 a" w:st=3D"on">2 a</st1:metricconverter> 4 del d.lgs<br>
n.387 del 1998)<br>
<br>
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione<br>
economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli<br>
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo<br>
1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni<br>
e integrazioni. l'onere derivante dalla contrattazione collettiva<br>
nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da<br>
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della<br>
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed<br>
integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali<br>
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la<br>
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di<br>
cui all'articolo 40, comma 3.<br>
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti<br>
dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a<br>
carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri<br>
di cui al comma 1.<br>
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti<br>
la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della<br>
copertura complessiva per l'intero periodo di validita'<br>
contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilita' di<br>
prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di<br>
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di' accertata<br>
esorbitanza dai limiti di spesa.<br>
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in<br>
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,<br>
del bilancio e della programmazione economica in ragione<br>
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei<br>
singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del<br>
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a<br>
ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun<br>
compatto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti<br>
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale<br>
dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai<br>
bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei<br>
quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura<br>
dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle<br>
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il<br>
presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo<br>
dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui<br>
vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di<br>
copertura.<br>
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono<br>
trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle<br>
amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai<br>
pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi<br>
stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere<br>
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.<br>
6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della<br>
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai<br>
sensi dell'articolo 40, comma 3, e' effettuato dal collegio dei<br>
revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto,<br>
dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai<br>
sensi del d.lgs 30luglio 1999, n.286.<br>
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente<br>
decreto, <st1:PersonName ProductID=3D"la Corte" w:st=3D"on">la Corte</st1:P=
ersonName>
dei conti, anche nelle sue articolazioni<br>
regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti<br>
della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni,<br>
utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di<br>
amministrazioni. A tal fine, <st1:PersonName ProductID=3D"la Corte" w:st=3D=
"on">la
 Corte</st1:PersonName> dei conti puo' avvalersi,<br>
oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di<br>
valutazione, di esperti designati a sua richiesta da<br>
amministrazioni ed enti pubblici.<br>
<br>
Note all'art. 48:<br>
- Per il testo vigente dell'art. 1-bis della legge<br>
5 agosto 1978, n. 468, vedi nelle note all'art. 47.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della<br>
legge 5 agosto 1978, n. 468:<br>
&quot;Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del<br>
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della<br>
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,<br>
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il<br>
disegno di legge finanziaria.<br>
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli<br>
obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone<br>
annualmente il quadro di riferimento finanziario per il<br>
periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per<br>
il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle<br>
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di<br>
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.<br>
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di<br>
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.<br>
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare<br>
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno<br>
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:<br>
a) il livello massimo del ricorso al mercato<br>
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di<br>
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal<br>
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni<br>
contabili pregresse specificamente indicate;<br>
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni<br>
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla<br>
determinazione del quantum della prestazione, afferenti<br>
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in<br>
vigore, con effetto, di norma, dal 1o gennaio dell'anno cui<br>
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte<br>
conseguenti all'andamento dell'inflazione;<br>
c) la determinazione, in apposita tabella, per le<br>
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle<br>
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni<br>
considerati;<br>
d) la determinazione, in apposita tabella, della<br>
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni<br>
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa<br>
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui<br>
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;<br>
e) la determinazione, in apposita tabella, delle<br>
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio<br>
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;<br>
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,<br>
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme<br>
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per<br>
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno<br>
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,<br>
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni<br>
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che<br>
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati<br>
tra le spese in conto capitale;<br>
g) gli importi dei fondi speciali previsti<br>
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;<br>
h) l'importo complessivo massimo destinato, in<br>
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al<br>
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma<br>
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle<br>
modifiche del trattamento economico e normativo del<br>
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non<br>
compreso nel regime contrattuale;<br>
i) altre regolazioni meramente quantitative<br>
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;<br>
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o<br>
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere<br>
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si<br>
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento<br>
dei saldi di cui alla lettera a);<br>
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o<br>
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato<br>
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con<br>
esclusione di interventi di carattere localistico o<br>
microsettoriale;<br>
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota<br>
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso<br>
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la<br>
copertura di nuove o maggiori spese.<br>
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della<br>
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per<br>
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,<br>
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e<br>
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.<br>
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti<br>
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie<br>
e contributive e delle riduzioni permanenti di<br>
autorizzazioni di spesa corrente.<br>
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di<br>
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese<br>
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a<br>
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia<br>
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole<br>
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel<br>
documento di programmazione economico-finanziaria, come<br>
deliberato dal Parlamento&quot;.<br>
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,<br>
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto<br>
1999, reca &quot;Riordino e potenziamento dei meccanismi e<br>
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei<br>
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle<br>
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge<br>
15 marzo 1997, n. 59&quot;.<br>
<br>
Articolo 49<br>
Interpretazione autentica dei contratti collettivi<br>
(Art.53 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.24 del<br>
d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificato dall'art.43, comma<br>
1 del d.lgs n.80 del 1998)<br>
<br>
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei<br>
contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si<br>
incontrano per definire consensualmente il significato della<br>
clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le<br>
procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in<br>
questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.<br>
<br>
Articolo 50<br>
Aspettative e permessi sindacali<br>
(Art.54, commi da <st1:metricconverter ProductID=3D"1 a" w:st=3D"on">1 a</s=
t1:metricconverter>
3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come modificati<br>
prima dall'art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall'art.2 del decreto<br>
legge n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.365<br>
del 1996, e, infine, dall'art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)<br>
<br>
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della<br>
razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel<br>
settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i<br>
limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le<br>
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo<br>
43.<br>
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le<br>
modalita' di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei<br>
permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni<br>
sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e<br>
con riferimento a ciascun comparto e area separata di<br>
contrattazione, e' demandata alla contrattazione collettiva,<br>
garantendo a decorrere dal 1 agosto <st1:metricconverter ProductID=3D"1996 =
in"
w:st=3D"on">1996 in</st1:metricconverter> ogni caso<br>
l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di<br>
Bolzano si terra' conto di quanto previsto dall'articolo 9 del<br>
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58.<br>
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla<br>
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della<br>
funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei<br>
beneficiari dei permessi sindacali.<br>
4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche<br>
amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del<br>
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli<br>
elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale<br>
dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a<br>
ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi<br>
sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono<br>
pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al<br>
Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29marzo 1983, n.<br>
93.<br>
<br>
Note all'art. 50:<br>
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella<br>
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970, reca &quot;Norme<br>
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,<br>
della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei<br>
luoghi di lavoro e norme sul collocamento&quot;.<br>
- Per il testo dell'art. 9 del decreto del<br>
Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, vedi<br>
nelle note all'art. 42.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 16 della<br>
legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico<br>
impiego):<br>
&quot;Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella<br>
relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge<br>
28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa<br>
l'attuazione degli accordi, la produttivita', le<br>
disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa,<br>
il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato,<br>
e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo<br>
riferisce alle competenti commissioni permanenti della<br>
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui<br>
contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta<br>
giorni dalla formulazione.<br>
La relazione e' allegata alla relazione previsionale<br>
e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto<br>
1978, n. 468.<br>
Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore<br>
della nuova normativa, la relazione previsionale e<br>
programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da<br>
una apposita relazione programmatica di settore riguardante<br>
gli accordi in via di stipulazione&quot;.<br>
<br>
Titolo IV <br>
RAPPORTO Dl LAVORO <br>
<br>
Articolo 51<br>
Disciplina del rapporto di lavoro<br>
(Art.55 del d.lgs n.29 del 1993)<br>
<br>
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni<br>
pubbliche e' disciplinato secondo le disposizioni degli articoli<br>
2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.<br>
2. La legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed<br>
integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a<br>
prescindere dal numero dei dipendenti.<br>
<br>
Nota all'art. 51:<br>
- Per i riferimenti alla legge 20 maggio 1970, n.<br>
300, si veda nelle note all'art. 50.<br>
<br>
Articolo 52<br>
Disciplina delle mansioni<br>
(Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del<br>
d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del<br>
d.lgs n.387 del 1998)<br>
<br>
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per<br>
le quali e' stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti<br>
nell'ambito della classificazione professionale prevista dai<br>
contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla<br>
qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per<br>
effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o<br>
selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti<br>
alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini<br>
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi<br>
di direzione.<br>
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo'<br>
essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente<br>
superiore:<br>
a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non piu' di sei<br>
mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le<br>
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al<br>
comma 4;<br>
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto<br>
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per<br>
ferie, per la durata dell'assenza.<br>
<br>
3. Si considera svolgimento di mansioni sUperiori, ai fini del<br>
presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente,<br>
sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei<br>
compiti propri di dette mansioni.<br>
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva<br>
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per<br>
la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia<br>
disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico,<br>
immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni<br>
dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette<br>
mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei<br>
posti vacanti.<br>
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla<br>
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica<br>
superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di<br>
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che<br>
ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior<br>
onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.<br>
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di<br>
attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali<br>
prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi<br>
stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare<br>
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale<br>
data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto<br>
alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto ad<br>
avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del<br>
lavoratore.<br>
<br>
Articolo 53<br>
Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi<br>
(Art.58 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato prima dall'art.2 del<br>
decreto legge n.358 del 1993, convertito dalla legge n.448 del 1993,<br>
poi dall'art.1 del decreto legge n.361 del 1995,convertito con<br>
modificazioni dalla legge n.437 del 1995, e, infine, dall'art.26 del<br>
d.lgs n.80 del 1998 nonche' dall'art.16 del d.lgs n.387 del 1998)<br>
<br>
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle<br>
incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo<br>
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10<br>
gennaio 1957, n. 3, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo<br>
parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del<br>
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e<br>
seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662. Restano ferme<br>
altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273,<br>
274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,<br>
n.297. all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992.<br>
n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30dicembre 1991, n.<br>
412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della<br>
relativa disciplina.<br>
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai<br>
dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di<br>
ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da<br>
legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente<br>
autorizzati.<br>
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da<br>
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto<br>
1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli<br>
vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e<br>
militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato,<br>
sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.<br>
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano<br>
emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli<br>
casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti<br>
normative.<br>
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente<br>
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di<br>
incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da<br>
quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che<br>
svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai<br>
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e<br>
predeterminati, che tengano conto della specifica<br>
professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia<br>
di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della<br>
pubblica amministrazione.<br>
6. I commi da <st1:metricconverter ProductID=3D"7 a" w:st=3D"on">7 a</st1:m=
etricconverter>
13 del presente articolo si applicano ai<br>
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,<br>
comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei<br>
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione<br>
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo<br>
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre<br>
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da<br>
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'<br>
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi<br>
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non<br>
compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto,<br>
sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi<br>
derivanti:<br>
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e<br>
simili;<br>
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore<br>
di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;<br>
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;<br>
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle<br>
spese documentate;<br>
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e'<br>
posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;<br>
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a<br>
dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non<br>
retribuita.<br>
<br>
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti<br>
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati<br>
dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori<br>
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei<br>
disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio<br>
dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso<br>
di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma<br>
restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le<br>
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura<br>
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata<br>
del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per<br>
essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi<br>
equivalenti.<br>
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi<br>
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la<br>
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei<br>
dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei<br>
predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in<br>
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del<br>
procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal<br>
caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi<br>
su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'<br>
trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad<br>
incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.<br>
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono<br>
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa<br>
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti<br>
stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione<br>
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,<br>
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e<br>
successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle<br>
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero<br>
delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le<br>
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle<br>
entrate del Ministero delle finanze.<br>
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere<br>
richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai<br>
soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico;<br>
puo', altresi, essere richiesta dal dipendente interessato.<br>
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta<br>
di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta<br>
stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso<br>
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza,<br>
l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due<br>
amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per<br>
l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si' prescinde<br>
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta<br>
servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della<br>
richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.<br>
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per<br>
incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende<br>
accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.<br>
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o<br>
privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi<br>
di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione<br>
all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei<br>
compensi erogati nell'anno precedente.<br>
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni<br>
pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai<br>
propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su<br>
apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica<br>
l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi<br>
nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e<br>
del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da<br>
una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione<br>
delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le<br>
ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta<br>
dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e<br>
la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento<br>
dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per<br>
il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse<br>
modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno<br>
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se<br>
comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o<br>
autorizzato incarichi.<br>
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni<br>
di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della<br>
funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto<br>
magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per<br>
ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno<br>
precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto<br>
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.<br>
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui<br>
all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.<br>
662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni<br>
pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione<br>
pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30<br>
giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti<br>
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono<br>
altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei<br>
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati<br>
incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione<br>
dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.<br>
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai<br>
commi da <st1:metricconverter ProductID=3D"11 a" w:st=3D"on">11 a</st1:metr=
icconverter>
14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando<br>
non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le<br>
comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo<br>
stesso comma 9.<br>
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre<br>
di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula<br>
proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la<br>
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.<br>
<br>
Note all'art. 53:<br>
- Il decreto del Presidente della Repubblica<br>
10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br>
n. 22, supplemento ordinario, del 25 gennaio 1957, reca<br>
&quot;Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto<br>
degli impiegati civili dello Stato&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6, comma<br>
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri<br>
17 marzo 1989, n. 117 (Norme regolamentari sulla disciplina<br>
del rapporto di lavoro a tempo parziale):<br>
&quot;2. Al personale interessato e' consentito, previa<br>
motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di<br>
appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro<br>
che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e<br>
non siano incompatibili con le attivita' di istituto della<br>
stessa amministrazione o ente&quot;.<br>
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata<br>
nella Gazzetta Ufficiale n. 303, supplemento ordinario, del<br>
28 dicembre 1996, reca &quot;Misure di razionalizzazione della<br>
finanza pubblica&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 267,<br>
comma 1, 273, 274, 508, 676 del decreto legislativo<br>
16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle<br>
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,<br>
relative alle scuole di ogni ordine e grado):<br>
&quot;Art. 267 (Cumulo di impieghi). - 1. Il divieto di<br>
cumulo di impieghi di cui all'art. 508 del presente testo<br>
unico non si applica al personale docente dei conservatori<br>
di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di<br>
quanto previsto nell'art. 273&quot;.<br>
&quot;Art. 273 (Contratti di collaborazione). - 1. I<br>
conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita'<br>
didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile<br>
provvedere con personale di ruolo, possono stipulare<br>
contratti di collaborazione con il personale dipendente da<br>
enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale,<br>
previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di<br>
amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti<br>
enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del<br>
personale docente dipendente dai conservatori, previa<br>
autorizzazione del competente organo di amministrazione del<br>
conservatorio.<br>
2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati<br>
dai conservatori di musica, vengono disposti secondo<br>
l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle<br>
norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti<br>
medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento<br>
di discipline corrispondenti all'attivita' artistica<br>
esercitata.<br>
3. I contratti di collaborazione hanno durata<br>
annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in<br>
cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.<br>
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi<br>
obblighi di servizio dei docenti.<br>
5. Il compenso per le attivita' previste nel<br>
contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e<br>
deve essere pari all'entita' del trattamento economico<br>
complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima<br>
classe di stipendio con esclusione della tredicesima<br>
mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni<br>
altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.<br>
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di<br>
attivita' contrattuale il compenso viene calcolato con le<br>
modalita' di cui al precedente comma sulla base della<br>
seconda classe di stipendio del personale di ruolo.<br>
7. Gli enti possono stipulare con il personale<br>
docente dei conservatori di musica e delle accademie di<br>
belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le<br>
attivita' di rispettiva competenza.<br>
8. Nello stato di previsione del Ministero della<br>
pubblica istruzione e' iscritto, in apposito capitolo, uno<br>
stanziamento per far fronte all'onere derivante ai<br>
conservatori per la stipula dei contratti di<br>
collaborazione.<br>
9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede<br>
ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i<br>
conservatori in relazione alle esigenze accertate&quot;.<br>
&quot;Art. 274 (Contratti di collaborazione per il<br>
personale in servizio alla data del 13 luglio 1980). - 1. I<br>
docenti dei conservatori di musica che, alla data del<br>
13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento,<br>
attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione<br>
musicale e che, avvalendosi della facolta' di scelta del<br>
rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra<br>
attivita', abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la<br>
dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette,<br>
perdendo conseguentemente la qualita' di titolari nei<br>
conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta<br>
rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula<br>
del contratto di collaborazione con il conservatorio dal<br>
quale dipendevano all'atto dell'opzione.<br>
2. Il contratto di cui al comma <st1:metricconverter ProductID=3D"1 ha" w:s=
t=3D"on">1
 ha</st1:metricconverter> durata<br>
triennale e puo' essere rinnovato per periodi non superiori<br>
a due anni e comunque non oltre il compimento del 60o anno<br>
di eta'.<br>
3. In tali casi i posti restano indisponibili per<br>
l'intera durata del contratto.<br>
4. Il compenso per le attivita' previste nel<br>
contratto di collaborazione relativo al personale<br>
contemplato nel presente articolo ha carattere<br>
onnicomprensivo ed e' pari all'entita' del trattamento<br>
economico complessivo in godimento da parte dei singoli<br>
interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni<br>
indicate nell'art. 273. Dopo un quinquennio di attivita'<br>
contrattuale il compenso e' rivalutato secondo quanto<br>
previsto al comma 6 dell'art. 273, qualora il compenso<br>
stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda<br>
classe.<br>
5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima<br>
del 13 luglio 1980, non si da' luogo alla riduzione dello<br>
stipendio di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre<br>
1923, n. 2960, e successive modificazioni, sino alla<br>
scadenza del termine del 31 ottobre 1993.<br>
6. Nel caso in cui i titolari dei contratti<br>
usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i<br>
compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e<br>
comunque in misura non superiore all'importo della pensione<br>
in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal<br>
riordinamento dei trattamenti pensionistici&quot;.<br>
&quot;Art. 508 (Incompatibilita). - 1. Al personale<br>
docente non e' consentito impartire lezioni private ad<br>
alunni del proprio istituto.<br>
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private,<br>
e' tenuto ad informare il direttore didattico o il preside,<br>
al quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la<br>
loro provenienza.<br>
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo<br>
richiedano, il direttore didattico o il preside possono<br>
vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la<br>
continuazione, sentito il consiglio di circolo o di<br>
istituto.<br>
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico<br>
o del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli<br>
studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del<br>
consiglio scolastico provinciale.<br>
5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente<br>
dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli<br>
scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a<br>
tale divieto.<br>
6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto<br>
divieto di impartire lezioni private.<br>
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di<br>
preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di<br>
personale prevista dal presente titolo non e' cumulabile<br>
con altro rapporto di impiego pubblico.<br>
8. Il predetto personale che assuma altro impiego<br>
pubblico e' tenuto a darne immediata notizia<br>
all'amministrazione.<br>
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la<br>
cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la<br>
concessione del trattamento di quiescenza eventualmente<br>
spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.<br>
10. Il personale di cui al presente titolo non puo'<br>
esercitare attivita' commerciale, industriale e<br>
professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle<br>
dipendenze di privati o accettare cariche in societa'<br>
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche<br>
in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo<br>
Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero<br>
della pubblica istruzione.<br>
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica<br>
nei casi di societa' cooperative.<br>
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti<br>
nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo<br>
del servizio centrale competente ovvero dal provveditore<br>
agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'.<br>
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude<br>
l'azione disciplinare.<br>
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che<br>
l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza<br>
con provvedimento del direttore generale o capo del<br>
servizio centrale competente, sentito il Consiglio<br>
nazionale della pubblica istruzione, per il personale<br>
appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del<br>
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico<br>
provinciale, per il personale docente della scuola materna,<br>
elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della<br>
pubblica istruzione, per il personale docente degli<br>
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.<br>
15. Al personale docente e' consentito, previa<br>
autorizzazione del direttore didattico o del preside,<br>
l'esercizio di libere professioni che non siano di<br>
pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti<br>
alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di<br>
insegnamento e di servizio.<br>
16. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso<br>
ricorso al provveditore agli studi, che decide in via<br>
definitiva&quot;.<br>
&quot;Art. 676 (Norma di abrogazione). - 1. Le<br>
disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella<br>
formulazione da esso risultante; quelle non inserite<br>
restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od<br>
incompatibili con il testo unico stesso, che sono<br>
abrogate&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 9, commi 1<br>
e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi<br>
urgenti in materia di finanza pubblica):<br>
&quot;1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del<br>
personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti<br>
lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e'<br>
incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente<br>
pubblico o privato.<br>
2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di<br>
incompatibilita' possono optare entro trenta giorni per la<br>
trasformazione del rapporto in contratto a tempo<br>
determinato di durata biennale&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4, comma<br>
7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in<br>
materia di finanza pubblica):<br>
&quot;7. Con il Servizio sanitario nazionale puo'<br>
intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e'<br>
incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,<br>
pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura<br>
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il<br>
rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e'<br>
altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o<br>
con la titolarita' o con la compartecipazione delle quote<br>
di imprese che possono configurare conflitto di interessi<br>
con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilita'<br>
compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia<br>
interesse, all'amministratore straordinario della unita'<br>
sanitaria locale al quale compete altresi' l'adozione dei<br>
conseguenti provvedimenti. Le situazioni di<br>
incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di<br>
entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal<br>
1o gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro<br>
a tempo definito, in servizio alla data di entrata in<br>
vigore della presente legge, e' garantito il passaggio, a<br>
domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a<br>
tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si<br>
procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla<br>
base del diverso rapporto orario, con progressivo<br>
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio<br>
dell'attivita' libero-professionale dei medici dipendenti<br>
del Servizio sanitario nazionale e' compatibile col<br>
rapporto unico d'impiego, purche' espletato fuori<br>
dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie<br>
o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture<br>
private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.<br>
Le disposizioni del presente comma si applicano anche al<br>
personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente<br>
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto<br>
personale all'accertamento delle incompatibilita'<br>
provvedono le autorita' accademiche competenti. Resta<br>
valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117,<br>
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,<br>
n. <st1:metricconverter ProductID=3D"384. In" w:st=3D"on">384. In</st1:metr=
icconverter>
sede di definizione degli accordi convenzionali<br>
di cui all'art. 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833, e'<br>
definito il campo di applicazione del principio di unicita'<br>
del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi<br>
convenzionali&quot;.<br>
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della<br>
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6, comma<br>
1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti<br>
per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito,<br>
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140<br>
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge<br>
28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il<br>
riequilibrio della finanza pubblica):<br>
&quot;1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati<br>
che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'art. 58,<br>
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e<br>
successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di<br>
prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai<br>
dipendenti pubblici in violazione dell'art. 1, commi 56,<br>
58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero<br>
senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza,<br>
oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie<br>
o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al<br>
doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a<br>
dipendenti pubblici&quot;.<br>
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata<br>
nella Gazzetta Ufficiale n. 329, supplemento ordinario, del<br>
30 novembre 1981, reca &quot;Modifiche al sistema penale&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, commi<br>
123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di<br>
razionalizzazione della finanza pubblica):<br>
&quot;123. Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti<br>
dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui<br>
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio<br>
1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati<br>
dall'amministrazione di appartenenza, da altre<br>
amministrazioni ovvero da societa' o imprese controllate<br>
direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente<br>
pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di<br>
appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli<br>
importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel<br>
conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di<br>
appartenenza del dipendente. Il versamento e' effettuato<br>
dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della<br>
liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa<br>
l'avvenuto superamento del limite sopra indicato&quot;.<br>
&quot;127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono<br>
di collaboratori esterni o che affidano incarichi di<br>
consulenza per i quali e' previsto un compenso pubblicano<br>
elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la<br>
ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli<br>
elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del<br>
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione<br>
pubblica&quot;.<br>
<br>
Articolo 54<br>
Codice di comportamento<br>
(Art.58-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.26 del d.lgs<br>
n.546 del 1993 e successivamente sostituito dall'art.27 del d.lgs<br>
n.80 del 1998)<br>
<br>
1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le<br>
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43,<br>
definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche<br>
amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure<br>
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita' dei<br>
servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.<br>
2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato<br>
al dipendente all'atto dell'assunzione.<br>
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai<br>
sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4,<br>
affinche' il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e<br>
perche' i suoi principi vengano coordinati con le previsioni<br>
contrattuali in materia di responsabilita' disciplinare.<br>
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli<br>
organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che<br>
viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura<br>
interessata. In caso di inerzia il codice e' adottato dall'organo di<br>
autogoverno.<br>
5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione<br>
verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai<br>
sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori,<br>
l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche per apportare<br>
eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e<br>
dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni<br>
singola amministrazione.<br>
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo<br>
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.<br>
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita' di<br>
formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione<br>
dei codici di cui al presente articolo.<br>
<br>
Articolo 55<br>
Sanzioni disciplinari e responsabilita'<br>
(Art.59 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.27 del<br>
d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificato dall'art.2 del<br>
decreto legge n.361 del 1995, convertito con modificazioni dalla<br>
legge n.437 del 1995, nonche' dall'art.27, comma 2 e dall'art.45,<br>
comma 16 del d.lgs n.80 del 1998)<br>
<br>
1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la<br>
disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile,<br>
amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle<br>
amministrazioni pubbliche.<br>
2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano<br>
l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto<br>
e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.<br>
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma<br>
restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici<br>
di comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia delle<br>
infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti<br>
collettivi.<br>
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,<br>
individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale<br>
ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il<br>
dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo,<br>
istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando<br>
le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo<br>
della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.<br>
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero<br>
verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta<br>
dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con<br>
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante<br>
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.<br>
Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la<br>
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi<br>
quindici giorni.<br>
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo'<br>
essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di<br>
impugnazione.<br>
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di<br>
conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione,<br>
il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione<br>
sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi<br>
al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui<br>
lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni<br>
dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale<br>
periodo la sanzione resta sospesa.<br>
8. Il collegio arbitrale si compone di' due rappresentanti<br>
dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e'<br>
presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e<br>
indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio<br>
ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le<br>
modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti<br>
dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di<br>
comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo,<br>
l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del<br>
tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con<br>
criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei<br>
procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialita'.<br>
9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un<br>
unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le<br>
modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei<br>
principi di cui ai precedenti commi.<br>
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei<br>
confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed<br>
educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni<br>
educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da <st1:metric=
converter
ProductID=3D"502 a" w:st=3D"on">502 a</st1:metricconverter><br>
507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.<br>
<br>
Note all'art. 55:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2106 del<br>
codice civile:<br>
&quot;Art. 2106 (Sanzioni disciplinari). - L'inosservanza<br>
delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti<br>
puo' dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari,<br>
secondo la gravita' dell'infrazione&quot;.<br>
- Si trascrive il testo dell'art. 7, commi primo,<br>
quinto e ottavo della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme<br>
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,<br>
della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei<br>
luoghi di lavoro e norme sul collocamento):<br>
&quot;Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle<br>
infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse puo'<br>
essere applicata ed alle procedure di contestazione delle<br>
stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori<br>
mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse<br>
devono applicare quanto in materia e' stabilito da accordi<br>
e contratti di lavoro ove esistano&quot;.<br>
&quot;In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu'<br>
gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati<br>
prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione<br>
per iscritto del fatto che vi ha dato causa&quot;.<br>
&quot;Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle<br>
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro<br>
applicazione&quot;.<br>
- Si trascrive il testo degli articoli da <st1:metricconverter ProductID=3D=
"502 a"
w:st=3D"on">502 a</st1:metricconverter> 507<br>
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297<br>
(Approvazione del testo unico delle disposizioni<br>
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle<br>
scuole di ogni ordine e grado):<br>
&quot;Art. 502 (Censura e avvertimento). - 1. La censura<br>
e' inflitta dal provveditore agli studi al personale<br>
direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni<br>
scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto e'<br>
inflitto dal competente direttore didattico o preside al<br>
personale docente&quot;.<br>
&quot;Art. 503 (Sospensione dall'insegnamento o<br>
dall'ufficio e destituzione). - 1. Organi competenti per<br>
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma<br>
2, lettere b) e c), sono:<br>
a) il provveditore agli studi, se trattasi di<br>
personale appartenente ai ruoli provinciali;<br>
b) il competente direttore generale o capo del<br>
servizio centrale se trattasi di personale appartenente ai<br>
ruoli nazionali.<br>
2. Competente ad irrogare la sanzione di cui al<br>
comma 2, lettere d) ed e), dell'articolo 492 e' in ogni<br>
caso il Ministro della pubblica istruzione.<br>
3. Nei riguardi del personale docente, degli<br>
assistenti, delle assistenti-educatrici, degli<br>
accompagnatori delle accademie di belle arti, dei<br>
Conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte<br>
drammatica e di danza e' attribuita al direttore<br>
dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto<br>
dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere<br>
all'irrogazione delle sanzioni disciplinari<br>
dell'avvertimento scritto e della censura.<br>
4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma<br>
3 e' attribuita al capo del servizio centrale, secondo<br>
quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a<br>
provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei<br>
riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura<br>
nei riguardi del rimanente personale.<br>
5. L'organo competente provvede con decreto motivato<br>
a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad<br>
infliggere la sanzione in conformita' del parere del<br>
consiglio di disciplina del consiglio scolastico<br>
provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio<br>
nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi<br>
di personale docente della scuola materna, elementare e<br>
media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole<br>
di istruzione secondaria superiore e di personale<br>
appartenente a ruoli nazionali, salvo che non ritenga di<br>
disporre in modo piu' favorevole al dipendente&quot;.<br>
&quot;Art. 504 (Ricorsi). - 1. Contro i provvedimenti del<br>
direttore didattico, del preside o del provveditore agli<br>
studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari<br>
nell'ambito delle rispettive competenze, e' ammesso ricorso<br>
gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che<br>
decide su parere conforme del competente consiglio per il<br>
contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica<br>
istruzione&quot;.<br>
&quot;Art. 505 (Provvedimenti di riabilitazione). - 1. Il<br>
provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 e'<br>
adottato:<br>
a) con decreto del provveditore agli studi,<br>
sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio<br>
scolastico provinciale, per il personale della scuola<br>
materna, elementare e media o sentito il consiglio di<br>
disciplina del Consiglio nazionale della pubblica<br>
istruzione per il personale degli istituti e scuole di<br>
istruzione secondaria superiore;<br>
b) con decreto del direttore generale o del capo<br>
del servizio centrale, sentito il competente consiglio di<br>
disciplina del Consiglio nazionale della pubblica<br>
istruzione, se trattasi del personale appartenente a ruoli<br>
nazionali&quot;.<br>
&quot;Art. 506 (Sospensione cautelare e sospensione per<br>
effetto di condanna penale). - 1. Al personale di cui al<br>
presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli<br>
dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del<br>
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.<br>
2. I provvedimenti di sospensione cautelare<br>
obbligatoria sono disposti:<br>
a) dal provveditore agli studi, quando si tratta<br>
di personale appartenente ai ruoli provinciali;<br>
b) dal direttore generale o dal capo del servizio<br>
centrale competente, quando si tratta di personale<br>
appartenente ai ruoli nazionali.<br>
3. La sospensione cautelare facoltativa e' disposta,<br>
in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione.<br>
4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la<br>
sospensione cautelare puo' essere disposta dal direttore<br>
didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti<br>
per il personale docente, o dal provveditore agli studi per<br>
il personale direttivo, salvo convalida da parte<br>
dell'autorita' competente cui il provvedimento dovra'<br>
essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida<br>
entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il<br>
provvedimento di sospensione e' revocato di diritto.<br>
5. La sospensione e' disposta immediatamente<br>
d'ufficio nei casi di cui all'articolo 1, comma 1 della<br>
legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione cosi' disposta<br>
cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa<br>
sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a<br>
procedere, di proscioglimento o di assoluzione o<br>
provvedimento di revoca della misura di prevenzione o<br>
sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. L'organo<br>
competente a provvedere al riguardo e' determinato ai sensi<br>
del comma 2&quot;.<br>
&quot;Art. 507. (Rinvio). - 1. Per quanto non previsto<br>
dal presente testo unico si applicano, per quanto<br>
compatibili, le norme in materia disciplinare degli<br>
impiegati civili dello Stato&quot;.<br>
<br>
Articolo 56<br>
Impugnazione delle sanzioni disciplinari<br>
(Art.59-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.28 del d.lgs<br>
n.80 del 1998)<br>
<br>
1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito<br>
apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni<br>
disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al<br>
collegio di conciliazione di' cui all'articolo 66, con le modalita' e<br>
con gli effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, della<br>
legge 20 maggio 1970, n. 300.<br>
<br>
Note all'art. 56:<br>
- Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge<br>
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e<br>
dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e<br>
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul<br>
collocamento):<br>
&quot;Art. 7 (Sanzioni disciplinari). - Le norme<br>
disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in<br>
relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata<br>
ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono<br>
essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante<br>
affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono<br>
applicare quanto in materia e' stabilito da accordi e<br>
contratti di lavoro ove esistano.<br>
Il datore di lavoro non puo' adottare alcun<br>
provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore<br>
senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza<br>
averlo sentito a sua difesa.<br>
Il lavoratore potra' farsi assistere da un<br>
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o<br>
conferisce mandato.<br>
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio<br>
1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni<br>
disciplinari che comportino mutamenti definitivi del<br>
rapporto di lavoro; inoltre la multa non puo' essere<br>
disposta per un importo superiore a quattro ore della<br>
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla<br>
retribuzione per piu' di dieci giorni.<br>
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu'<br>
gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati<br>
prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione<br>
per iscritto del fatto che vi ha dato causa.<br>
Salvo analoghe procedure previste dai contratti<br>
collettivi di lavoro e ferma restando la facolta' di adire<br>
l'autorita' giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata<br>
applicata una sanzione disciplinare puo' promuovere, nei<br>
venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione<br>
alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la<br>
costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e<br>
della massima occupazione, di un collegio di conciliazione<br>
ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna<br>
delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo<br>
o, in difetto di accordo, nominato dal direttore<br>
dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta<br>
sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.<br>
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro<br>
dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del<br>
lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al<br>
collegio di cui al comma precedente, la sanzione<br>
disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce<br>
l'autorita' giudiziaria, la sanzione disciplinare resta<br>
sospesa fino alla definizione del giudizio.<br>
Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle<br>
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro<br>
applicazione&quot;.<br>
<br>
Articolo 57<br>
Pari opportunita'<br>
(Art.61 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.29 del<br>
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art.43,<br>
comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387 del<br>
1998)<br>
<br>
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari<br>
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il<br>
trattamento sul lavoro:<br>
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un<br>
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo<br>
restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);<br>
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari<br>
opportunita' fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle<br>
direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -<br>
Dipartimento della funzione pubblica;<br>
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi<br>
di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto<br>
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate<br>
ai corsi medesimi, adottando modalita' organizzative atte a<br>
favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita<br>
professionale e vita familiare;<br>
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei<br>
Comitati pari opportunita' nell'ambito delle proprie<br>
disponibilita' di bilancio.<br>
<br>
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' di cui<br>
all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive<br>
della Unione europea in materia di pari opportunita', sulla base di<br>
quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -<br>
Dipartimento della funzione pubblica.<br>
<br>
Titolo V <br>
CONTROLLO DELLA SPESA <br>
<br>
Articolo 58<br>
Finalita'<br>
(Art.63 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.30 del<br>
d.lgs n.546 del 1993)<br>
<br>
1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo dei bilanci,<br>
anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei<br>
costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero<br>
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa<br>
con <st1:PersonName ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D"on">la Presidenza</=
st1:PersonName>
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della<br>
funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui<br>
flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.<br>
2. Per le finalita' di cui al comma 1, tutte le amministrazioni<br>
pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e<br>
statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella<br>
pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio<br>
1993, n.39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base<br>
delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con <st1:Pers=
onName
ProductID=3D"la&#65532;Presidenza" w:st=3D"on">la<br>
 Presidenza</st1:PersonName> del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione<br>
pubblica.<br>
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della<br>
spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del<br>
bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza<br>
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,<br>
avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle<br>
amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le<br>
spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita'<br>
di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal<br>
sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello<br>
Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti<br>
interessati.<br>
<br>
Note all'art. 58:<br>
Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,<br>
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio<br>
1993, reca: &quot;Norme in materia di sistemi informativi<br>
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma<br>
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre<br>
1992, n. 421&quot;.<br>
<br>
Articolo 59<br>
Rilevazione dei costi<br>
(Art.64 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del<br>
d.lgs n.546 del 1993)<br>
<br>
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di<br>
attivita' e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -<br>
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del<br>
bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi<br>
necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.<br>
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della<br>
spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro,<br>
del bilancio e della programmazione economica al fine di<br>
rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con <st1:Perso=
nName
ProductID=3D"la&#65532;Presidenza" w:st=3D"on">la<br>
 Presidenza</st1:PersonName> del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione<br>
pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e<br>
provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle<br>
unita' amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad<br>
un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.<br>
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti<br>
pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza<br>
ministeriale, <st1:PersonName ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D"on">la Pr=
esidenza</st1:PersonName>
del Consiglio dei ministri adotta<br>
apposito atto di indirizzo e coordinamento.<br>
<br>
Articolo 60<br>
Controllo del costo del lavoro<br>
(Art.65 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.32 del<br>
d.lgs n.546 del 1993)<br>
<br>
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione<br>
economica, d'intesa con <st1:PersonName ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D=
"on">la
 Presidenza</st1:PersonName> del Consiglio dei ministri -<br>
Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di<br>
rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in<br>
quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri<br>
previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per<br>
la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati<br>
ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della<br>
programmazione economica elabora, altresi', un conto annuale che<br>
evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni<br>
previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.<br>
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di<br>
maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del<br>
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone<br>
copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della<br>
finzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il<br>
personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e'<br>
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche<br>
espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento<br>
agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti<br>
dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La<br>
mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina,<br>
per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce,<br>
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della<br>
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed<br>
integrazioni.<br>
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi<br>
di pubblica utilita' nonche' gli enti e le aziende di cui<br>
all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza<br>
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e<br>
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione<br>
economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in<br>
conformita' alle procedure definite dal Ministero del tesoro,<br>
d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.<br>
4. <st1:PersonName ProductID=3D"la Corte" w:st=3D"on">La Corte</st1:PersonN=
ame> dei
conti riferisce annualmente al Parlamento sulla<br>
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore<br>
pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni<br>
disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite<br>
relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte<br>
riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori ed<br>
interventi.<br>
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione<br>
economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione<br>
pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di<br>
finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,<br>
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la<br>
verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei<br>
contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte<br>
dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono<br>
eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti<br>
e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato<br>
delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del<br>
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso<br>
le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui<br>
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica<br>
20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del<br>
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i<br>
compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo<br>
1983, n. 93.<br>
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al<br>
comma 5 puo' partecipare l'ispettorato operante presso il<br>
Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale<br>
di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori<br>
ruolo, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione<br>
economica, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in<br>
posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di<br>
altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della<br>
funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando<br>
sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni,<br>
l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformita'<br>
dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon<br>
andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei<br>
costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di<br>
lavoro.<br>
<br>
Nota all'art. 60:<br>
Si trascrive il testo dell'art. 30, comma 11, della<br>
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di<br>
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):<br>
&quot;11. Nessun versamento a carico del bilancio dello<br>
Stato puo' essere effettuato agli enti di cui all'articolo<br>
25 della presente legge ed alle regioni se non risultano<br>
regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti<br>
commi&quot;.<br>
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 1, del<br>
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,<br>
n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti<br>
del Ministero del tesoro, del bilancio e della<br>
programmazione economica, nonche' disposizioni in materia<br>
di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7,<br>
comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94):<br>
&quot;1. Il dipartimento della ragioneria generale dello<br>
Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio<br>
e del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa<br>
pubblica, sulla quale esercita i controlli e le verifiche<br>
previsti dall'ordinamento, provvedendo anche alla<br>
valutazione della fattibilita' e della rilevanza<br>
economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative<br>
di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria,<br>
alla verifica della quantificazione degli oneri e della<br>
loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di<br>
finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni<br>
istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti<br>
materie:<br>
a) analisi e tecniche della previsione<br>
finanziaria; copertura finanziaria della legislazione di<br>
spesa e di minore entrata; rapporti con organismi<br>
internazionali nelle materie di competenza;<br>
b) formazione e gestione del bilancio dello Stato,<br>
ivi compresi gli adempimenti di tesoreria;<br>
c) integrazione e consolidamento della gestione<br>
per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di<br>
tesoreria; monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei<br>
flussi di cassa, fermo restando il pieno accesso del<br>
Dipartimento del tesoro a tutti i dati di contabilita'<br>
pubblica e dei flussi di cassa;<br>
d) studio e analisi delle problematiche funzionali<br>
e applicative dell'informatizzazione dei dati di<br>
contabilita' dello Stato e dei profili generali di<br>
informatizzazione, integrazione e consolidamento<br>
informatico dei dati di contabilita' pubblica; studio,<br>
analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle<br>
specifiche prestazioni e modalita' operative che devono<br>
essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo<br>
integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti<br>
istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione<br>
e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e<br>
per le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei<br>
processi informatici riguardanti le materie di competenza;<br>
e) analisi, verifica e valutazione dei costi dei<br>
servizi e dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche,<br>
ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e<br>
della predisposizione del progetto di bilancio di<br>
previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge<br>
5 agosto 1978, n. 468, anche sulla base degli elementi<br>
forniti dagli uffici centrali del bilancio e dalle<br>
ragionerie operanti presso i dipartimenti provinciali del<br>
Ministero, nonche' della contabilita' economica per centri<br>
di costo prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo<br>
7 agosto 1997, n. 279;<br>
f) monitoraggio e coordinamento della spesa<br>
pubblica; monitoraggio e valutazione degli andamenti<br>
generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri<br>
derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in<br>
materia di personale delle amministrazioni pubbliche;<br>
analisi e verifica del costo del lavoro pubblico;<br>
consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE e<br>
relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di<br>
competenza del Dipartimento;<br>
g) ispettorato generale e vigilanza dello Stato in<br>
materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso<br>
i servizi ispettivi del Dipartimento, da riordinare secondo<br>
criteri di programmazione, flessibilita' e decentramento,<br>
anche in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alla<br>
lettera e);<br>
h) partecipazione al processo di formazione,<br>
esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione<br>
europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione<br>
dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale;<br>
monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi<br>
finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati<br>
dall'Unione europea; gestione del fondo di rotazione per<br>
l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la<br>
legge 16 aprile 1987, n. 183, e del fondo di garanzia<br>
previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge 24 giugno<br>
1997, n. 196;<br>
i) gestione della mobilita' interna al<br>
dipartimento e agli uffici dipendenti e formazione<br>
specialistica nelle materie di competenza&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma<br>
1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica<br>
28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento recante norme<br>
sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche<br>
dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e<br>
della programmazione economica, a norma dell'articolo 7,<br>
comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94):<br>
&quot;1. Il dipartimento della Ragioneria generale dello<br>
Stato e' articolato nei seguenti uffici di livello<br>
dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali<br>
di livello C, con le competenze di seguito indicate:<br>
a) (Omissis);<br>
b) Ispettorato generale di finanza: attivita'<br>
ispettiva e di vigilanza istituzionale sulle pubbliche<br>
amministrazioni in materia finanziaria e contabile, ai<br>
sensi delle vigenti disposizioni; esame dei bilanci degli<br>
enti ed organismi pubblici e valutazione dei risultati<br>
gestionali; proposte per la designazione alle funzioni<br>
sindacali e di revisione presso enti, istituti o societa',<br>
accertamento del regolare adempimento dei relativi compiti<br>
ed esame e coordinamento dei risultati; attivita' diretta<br>
ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed<br>
uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale<br>
resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; attivita'<br>
normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in<br>
materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle<br>
pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta<br>
ed uniforme interpretazione ed applicazione delle<br>
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;<br>
attivita' ispettiva e di vigilanza interna sugli uffici<br>
centrali del bilancio e sulle ragionerie costituite presso<br>
i dipartimenti provinciali del Ministero.<br>
c)-l) (Omissis)&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 27, comma<br>
quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul<br>
pubblico impiego):<br>
&quot;Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei<br>
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' posto un<br>
contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla<br>
Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari<br>
particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero<br>
dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la<br>
corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati<br>
presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento<br>
autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli<br>
altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli<br>
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena<br>
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla<br>
procura generale della Corte dei conti le irregolarita'<br>
riscontrate&quot;.<br>
<br>
Articolo 61<br>
interventi correttivi del costo del personale<br>
(Art.66 del d.lgs n.29 del 1993)<br>
<br>
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della<br>
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed<br>
integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si<br>
verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti<br>
rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al<br>
personale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della<br>
programmazione economica, informato dall'amministrazione competente,<br>
ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure<br>
correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La<br>
relazione e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione della spesa<br>
relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.<br>
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a<br>
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico<br>
del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del<br>
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al<br>
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.<br>
Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle<br>
spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e della<br>
programmazione economica presenta, entro trenta giorni dalla data di<br>
pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla<br>
conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorita'<br>
giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e<br>
Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina<br>
legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.<br>
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione<br>
economica provvede, con la stessa procedura di cui al comma <st1:metricconv=
erter
ProductID=3D"2, a" w:st=3D"on">2, a</st1:metricconverter><br>
seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei<br>
ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione<br>
generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a<br>
produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entita'<br>
della spesa autorizzata.<br>
<br>
Nota all'art. 61:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11-ter,<br>
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di<br>
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in<br>
materia di bilancio):<br>
&quot;7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si<br>
verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o<br>
di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della<br>
copertura finanziaria, il Ministro competente ne da'<br>
notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che<br>
riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le<br>
conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura e'<br>
applicata in caso di sentenze definitive di organi<br>
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti<br>
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di<br>
determinare maggiori oneri&quot;.<br>
<br>
Articolo 62<br>
Commissario del Governo<br>
(Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)<br>
<br>
1. Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del<br>
regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo<br>
30 luglio 1999, n. 300, rappresenta lo Stato nel territorio<br>
regionale. Egli e' responsabile, nei confronti del Governo, del<br>
flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio,<br>
in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci<br>
e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Ogni<br>
comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario<br>
del Governo.<br>
<br>
Note all'art. 62:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma<br>
4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma<br>
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11<br>
della legge 15 marzo 1997, n. 59):<br>
&quot;4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo<br>
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si<br>
provvede alla specificazione dei compiti e delle<br>
responsabilita' del titolare dell'ufficio territoriale del<br>
governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale<br>
del governo, dei compiti degli uffici periferici delle<br>
amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e<br>
all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del<br>
governo, delle relative strutture, garantendo la<br>
concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni<br>
strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando<br>
un'articolazione organizzativa e funzionale atta a<br>
valorizzare la specificita' professionali, con particolare<br>
riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento<br>
disciplina inoltre le modalita' di svolgimento in sede<br>
periferica da parte degli uffici territoriali del governo<br>
di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui<br>
competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento<br>
prevede altresi' il mantenimento dei ruoli di provenienza<br>
per il personale delle strutture periferiche trasferite<br>
all'ufficio territoriale del governo e della disciplina<br>
vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli,<br>
nonche' la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale<br>
del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore<br>
per gli aspetti relativi alle materie di competenza&quot;.<br>
<br>
Titolo VI <br>
GIURISDIZIONE <br>
<br>
Articolo 63<br>
Controversie relative ai rapporti di lavoro<br>
(Art.68 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.33<br>
del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.29 del d.lgs n.80 del 1998 e<br>
successivamente modificato dall'art.18 del d.lgs n.387 del 1998)<br>
<br>
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del<br>
lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle<br>
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,<br>
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui<br>
al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al<br>
lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la<br>
responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti le<br>
indennita' di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte,<br>
ancorche' vengano in questione atti amministrativi presupposti.<br>
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il<br>
giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al<br>
giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella<br>
controversia non e' causa di sospensione del processo.<br>
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni,<br>
tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna,<br>
richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali<br>
riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione<br>
e' avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno<br>
anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di<br>
lavoro.<br>
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del<br>
lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle<br>
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20<br>
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le<br>
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle<br>
pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione<br>
collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.<br>
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le<br>
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei<br>
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche', in sede di<br>
giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di<br>
lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai<br>
diritti patrimoniali connessi.<br>
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui<br>
all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione puo' essere<br>
proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e<br>
accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.<br>
<br>
Nota all'art. 63:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 28 della<br>
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della<br>
liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'<br>
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e<br>
norme sul collocamento):<br>
&quot;Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale).<br>
- Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti<br>
diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e<br>
della attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero,<br>
su ricorso degli organismi locali delle associazioni<br>
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore<br>
del luogo ove e' posto in essere il comportamento<br>
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti<br>
ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga<br>
sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina<br>
al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente<br>
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la<br>
rimozione degli effetti.<br>
L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere<br>
revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione<br>
di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a<br>
norma del comma successivo.<br>
Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa,<br>
entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle<br>
parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice<br>
del lavoro che decide con sentenza immediatamente<br>
esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413<br>
e seguenti del codice di procedura civile.<br>
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di<br>
cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel<br>
giudizio di opposizione e' punito ai sensi dell'articolo<br>
650 del codice penale.<br>
L'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione<br>
della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti<br>
dall'articolo 36 del codice penale&quot;.<br>
<br>
Articolo 64<br>
Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed<br>
interpretazione dei contratto collettivi<br>
(Art. 68-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.30 del d.lgs<br>
n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.19, commi 1 e 2<br>
del d.lgs n.387 del 1998)<br>
<br>
1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui<br>
all'articolo 63, e' necessario risolvere in via pregiudiziale una<br>
questione concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione<br>
delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale,<br>
sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il<br>
giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la<br>
questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non<br>
prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della<br>
cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria<br>
difensiva all'ARAN.<br>
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma <st1:metricconve=
rter
ProductID=3D"1, l" w:st=3D"on">1, l</st1:metricconverter>'ARAN<br>
convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la<br>
possibilita' di un accordo sull'interpretazione autentica del<br>
contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola<br>
controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla<br>
modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo<br>
49. Il testo dell'accordo e' trasmesso, a cura dell'ARAN, alla<br>
cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso<br>
alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta<br>
giorni dalla comunicazione di cui al comma <st1:metricconverter
ProductID=3D"1, in" w:st=3D"on">1, in</st1:metricconverter> mancanza di acc=
ordo,<br>
la procedura si intende conclusa.<br>
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla<br>
modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza<br>
sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti<br>
provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la<br>
prosecuzione della causa. La sentenza e' impugnabile soltanto con<br>
ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta<br>
giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il<br>
deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa<br>
di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle<br>
altre parti, determina la sospensione del processo.<br>
4. <st1:PersonName ProductID=3D"la Corte" w:st=3D"on">La Corte</st1:PersonN=
ame> di
cassazione, quando accoglie il ricorso a norma<br>
dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa<br>
allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La<br>
riassunzione della causa puo' essere fatta da ciascuna delle parti<br>
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione<br>
della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per<br>
qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i<br>
suoi effetti.<br>
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono<br>
intervenire nel processo anche oltre i] termine previsto<br>
dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate,<br>
a seguito dell'intervento alla proposizione dei mezzi di'<br>
impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al<br>
comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel<br>
giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione<br>
di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.<br>
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono<br>
essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla<br>
risoluzione della medesima questione sulla quale <st1:PersonName
ProductID=3D"la Corte" w:st=3D"on">la Corte</st1:PersonName> e' chiamata<br>
a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione,<br>
il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del<br>
processo.<br>
7. Quando per la definizione di altri processi e' necessario<br>
risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e' gia'<br>
intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non<br>
ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il<br>
disposto del comma 3.<br>
8. <st1:PersonName ProductID=3D"la Corte" w:st=3D"on">La Corte</st1:PersonN=
ame> di
cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai<br>
sensi del comma 3, puo' condannare la parte soccombente, a norma<br>
dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di<br>
istanza di parte.<br>
<br>
Note all'art. 64:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 383 del<br>
codice di procedura civile:<br>
&quot;Art. 383 (Cassazione con rinvio). - La Corte,<br>
quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli<br>
richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad<br>
altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la<br>
sentenza cassata.<br>
Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma,<br>
la causa puo' essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto<br>
pronunciare sull'appello al quale le parti hanno<br>
rinunciato.<br>
La Corte, se riscontra una nullita' del giudizio di<br>
primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe<br>
dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa<br>
a quest'ultimo&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 419 del<br>
codice di procedura civile:<br>
&quot;Art. 419. (Intervento volontario). - Salvo che sia<br>
effettuato per l'integrazione necessaria del<br>
contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi<br>
dell'articolo 105 non puo' aver luogo oltre il termine<br>
stabilito per la costituzione del convenuto, con le<br>
modalita' previste dagli articoli 414 e <st1:metricconverter ProductID=3D"4=
16 in"
w:st=3D"on">416 in</st1:metricconverter> quanto<br>
applicabili&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 96 del<br>
codice di procedura civile:<br>
&quot;Art. 96. (Responsabilita' aggravata). - Se risulta<br>
che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio<br>
con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza<br>
dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al<br>
risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella<br>
sentenza.<br>
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per<br>
cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o<br>
trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca<br>
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione<br>
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al<br>
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente,<br>
che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei<br>
danni e' fatta a norma del comma precedente&quot;.<br>
<br>
Articolo 65<br>
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie<br>
individuali<br>
(Art.69 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.34<br>
del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.31 del d.lgs n.80 del 1998 e<br>
successivamente modificato prima dall'art.19, commi da <st1:metricconverter
ProductID=3D"3 a" w:st=3D"on">3 a</st1:metricconverter> 6 del<br>
d.lgs n.387 del 1998 e poi dall'art.45, comma 22 della legge n.448<br>
del 1998)<br>
<br>
1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il<br>
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del<br>
codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai<br>
contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di<br>
cui all'articolo 66, secondo le disposizioni dettate dal presente<br>
decreto.<br>
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni<br>
dalla promozione del tentativo di conciliazione.<br>
3. Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di<br>
conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2<br>
e 3, o che la domanda giudiziale e' stata proposta prima della<br>
scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del<br>
tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine<br>
perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di<br>
conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto,<br>
del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di<br>
conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo<br>
puo' essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta<br>
giorni. La parte contro la quale e' stata proposta la domanda in<br>
violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con<br>
l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno<br>
dieci giorni prima dell'udienza fissata, puo' modificare o integrare<br>
le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito,<br>
che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato<br>
tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione<br>
del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui<br>
all'articolo 308 del codice di procedura civile.<br>
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con<br>
<st1:PersonName ProductID=3D"la Presidenza" w:st=3D"on">la Presidenza</st1:=
PersonName>
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della<br>
funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della<br>
programmazione economica, provvede, mediante mobilita' volontaria<br>
interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione<br>
territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva<br>
realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle<br>
controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.<br>
<br>
Note all'art. 65:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 410 del<br>
codice di procedura civile:<br>
&quot;Art. 410. (Tentativo obbligatorio di<br>
conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una<br>
domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e<br>
non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione<br>
previste dai contratti e accordi collettivi deve<br>
promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla<br>
quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di<br>
conciliazione presso la commissione di conciliazione<br>
individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.<br>
La comunicazione della richiesta di espletamento del<br>
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e<br>
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e<br>
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il<br>
decorso di ogni termine di decadenza.<br>
La commissione, ricevuta la richiesta tenta la<br>
conciliazione della controversia, convocando le parti, per<br>
una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal<br>
ricevimento della richiesta.<br>
Con provvedimento del direttore dell'ufficio<br>
provinciale del lavoro e della massima occupazione e'<br>
istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale<br>
del lavoro e della massima occupazione, una commissione<br>
provinciale di conciliazione composta dal direttore<br>
dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualita' di<br>
presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da<br>
quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro<br>
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei<br>
lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni<br>
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.<br>
Commissioni di conciliazione possono essere<br>
istituite, con le stesse modalita' e con la medesima<br>
composizione di cui al precedente comma, anche presso le<br>
sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della<br>
massima occupazione.<br>
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita',<br>
affidano il tentativo di conciliazione a proprie<br>
sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio<br>
provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un<br>
suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal<br>
precedente terzo comma.<br>
In ogni caso per la validita' della riunione e'<br>
necessaria la presenza del presidente e di almeno un<br>
rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei<br>
lavoratori.<br>
Ove la riunione della commissione non sia possibile<br>
per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui<br>
al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale<br>
del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al<br>
tentativo di conciliazione&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 412-bis<br>
del codice di procedura civile:<br>
&quot;Art. 412-bis (Procedibilita' della domanda). -<br>
L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce<br>
condizione di procedibilita' della domanda.<br>
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal<br>
convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e<br>
puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre<br>
l'udienza di cui all'articolo 420.<br>
Il giudice ove rilevi che non e' stato promosso il<br>
tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale<br>
e' stata presentata prima dei sessanta giorni dalla<br>
promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e<br>
fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni<br>
per promuovere il tentativo di conciliazione.<br>
Trascorso il termine di cui al primo comma<br>
dell'articolo 410-bis, il processo puo' essere riassunto<br>
entro il termine perentorio di centottanta giorni.<br>
Ove il processo non sia stato tempestivamente<br>
riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del<br>
processo con decreto cui si applica la disposizione di cui<br>
all'articolo 308.<br>
Il mancato espletamento del tentativo di<br>
conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti<br>
speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo<br>
III del titolo I del libro IV&quot;.<br>
- Si trascrive il testo dell'art. 308 del codice di<br>
procedura civile:<br>
&quot;Art. 308. (Comunicazione e impugnabilita'<br>
dell'ordinanza). - L'ordinanza che dichiara l'estinzione e'<br>
comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori<br>
dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di<br>
cui all'articolo 178 commi terzo, quarto e quinto.<br>
Il collegio provvede in camera di consiglio con<br>
sentenza se respinge il reclamo, e con ordinanza non<br>
impugnabile se l'accoglie&quot;.<br>
<br>
Articolo 66<br>
Collegio di conciliazione<br>
(Art.69-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.32 del d.lgs<br>
n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.19, comma 7 del<br>
d.lgs n.387 del 1998)<br>
<br>
1. Ferma restando la facolta' del lavoratore di avvalersi delle<br>
procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il<br>
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 si<br>
svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un<br>
collegio di conciliazione istituito presso <st1:PersonName
ProductID=3D"la Direzione" w:st=3D"on">la Direzione</st1:PersonName> provin=
ciale<br>
del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il<br>
lavoratore e' addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione<br>
del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto<br>
compatibili, se il tentativo di conciliazione e' promosso dalla<br>
pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione e' composto<br>
dal direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede,<br>
da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante<br>
dell'amministrazione.<br>
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal<br>
lavoratore, e' consegnata alla Direzione presso la quale e' istituito<br>
il collegio di conciliazione competente o spedita mediante<br>
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve<br>
essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore<br>
all'amministrazione di appartenenza.<br>
3. La richiesta deve precisare:<br>
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il<br>
lavoratore e' addetto;<br>
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti<br>
alla procedura;<br>
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a<br>
fondamento della pretesa;<br>
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione<br>
o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.<br>
<br>
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della<br>
richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del<br>
lavoratore, deposita presso <st1:PersonName ProductID=3D"la Direzione" w:st=
=3D"on">la
 Direzione</st1:PersonName> osservazioni scritte. Nello<br>
stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di<br>
conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il<br>
Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di<br>
conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore<br>
puo' farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui<br>
aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire<br>
un soggetto munito del potere di conciliare.<br>
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte<br>
della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato<br>
processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del<br>
collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.<br>
Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo<br>
2113, commi, primo, secondo e terzo del codice civile.<br>
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di<br>
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione<br>
della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di<br>
essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni<br>
espresse dalle parti.<br>
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i<br>
verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il<br>
giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase<br>
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.<br>
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la<br>
pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal<br>
collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi<br>
dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di<br>
procedura civile, non puo' dar luogo a responsabilita'<br>
amministrativa.<br>
<br>
Note all'art. 66:<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2113 del<br>
codice civile:<br>
&quot;Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e<br>
le transazioni, che hanno per oggetto diritti del<br>
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili<br>
della legge e dei contratti o accordi collettivi<br>
concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice<br>
di procedura civile, non sono valide.<br>
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di<br>
decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del<br>
rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione,<br>
se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.<br>
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi<br>
precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto<br>
scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a<br>
renderne nota la volonta'.<br>
Le disposizioni del presente articolo non si<br>
applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli<br>
articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 420 del<br>
codice di procedura civile:<br>
&quot;Art. 420 (Udienza di discussione della causa). -<br>
Nell'udienza fissata per la discussione della causa il<br>
giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la<br>
conciliazione della lite. La mancata comparizione personale<br>
delle parti, senza giustificato motivo, costituisce<br>
comportamento valutabile dal giudice ai fini della<br>
decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi,<br>
modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia'<br>
formulate previa autorizzazione del giudice.<br>
Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un<br>
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a<br>
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere<br>
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata<br>
e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o<br>
transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza<br>
gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del<br>
procuratore e' valutata dal giudice ai fini della<br>
decisione.<br>
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo<br>
esecutivo.<br>
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene<br>
la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni<br>
attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre<br>
pregiudiziali la cui decisione puo' definire il giudizio,<br>
il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia<br>
sentenza anche non definitiva dando lettura del<br>
dispositivo.<br>
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia'<br>
proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano<br>
potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti,<br>
disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro<br>
immediata assunzione.<br>
Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza,<br>
non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti,<br>
ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non<br>
superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per<br>
il deposito in cancelleria di note difensive.<br>
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di<br>
prova, a norma del quinto comma, la controparte puo'<br>
dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in<br>
relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine<br>
perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma<br>
del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i<br>
nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede<br>
alla loro assunzione.<br>
L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella<br>
stessa udienza o, in caso di necessita', in udienza da<br>
tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.<br>
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli<br>
102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova<br>
udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano<br>
notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso<br>
introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto,<br>
osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto<br>
dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve<br>
tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del<br>
provvedimento di fissazione.<br>
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci<br>
giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria<br>
memoria a norma dell'articolo 416.<br>
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti<br>
provvede l'ufficio.<br>
Le udienze di mero rinvio sono vietate&quot;.<br>
<br>
Titolo VII <br>
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI <br>
<br>
Capo I <br>
Disposizioni diverse <br>
<br>
Articolo 67<br>
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con<br>
<st1:PersonName ProductID=3D"la Ragioneria" w:st=3D"on">la Ragioneria</st1:=
PersonName>
generale dello Stato<br>
(Art.70 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.35 del<br>
d.lgs n.546 del 1993)<br>
<br>
1. Il piu' efficace perseguimento degli obiettivi di cui<br>
all'articolo 48, commi da <st1:metricconverter ProductID=3D"1 a" w:st=3D"on=
">1 a</st1:metricconverter>
3, ed agli articoli da <st1:metricconverter ProductID=3D"58 a" w:st=3D"on">=
58 a</st1:metricconverter>
60 e'<br>
realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del<br>
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il<br>
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -<br>
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi<br>
mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per<br>
la funzione pubblica o da un suo delegato.<br>
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e<br>
decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, e'<br>
oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della<br>
programmazione economica e della Presidenza del Consiglio dei<br>
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo,<br>
rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti<br>
degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle<br>
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.<br>
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di' legge,<br>
comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti<br>
disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il<br>
necessario concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della<br>
programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica.<br>
I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti<br>
nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del<br>
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con <st1:PersonName
ProductID=3D"la&#65532;Presidenza" w:st=3D"on">la<br>
 Presidenza</st1:PersonName> del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione<br>
pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con<br>
le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.<br>
241, e successive modificazioni ed integrazioni.<br>
<br>
Nota all'art. 67:<br>
- Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge<br>
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di<br>
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai<br>
documenti amministrativi):<br>
&quot;Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un<br>
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in<br>
un procedimento amministrativo, l'amministrazione<br>
procedente indice di regola una conferenza di servizi.<br>
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche<br>
quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese,<br>
concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre<br>
amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni<br>
concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli<br>
effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi<br>
richiesti.<br>
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di<br>
servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono<br>
il termine entro cui e' possibile pervenire ad una<br>
decisione. In caso di inutile decorso del termine<br>
l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi<br>
3-bis e 4.<br>
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si<br>
applicano anche quando l'attivita' del privato sia<br>
subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di<br>
competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo<br>
caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta<br>
dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela<br>
dell'interesse pubblico prevalente.<br>
3. Si considera acquisito l'assenso<br>
dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non<br>
abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato<br>
tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere<br>
definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi<br>
all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso<br>
entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla<br>
data di ricevimento della comunicazione delle<br>
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano<br>
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente<br>
previste.<br>
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia<br>
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio<br>
motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo'<br>
assumere la determinazione di conclusione positiva del<br>
procedimento dandone comunicazione al Presidente del<br>
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o<br>
quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli<br>
altri casi la comunicazione e' data al presidente della<br>
regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei<br>
ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il<br>
presidente della regione o i sindaci, previa delibera del<br>
consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni<br>
dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la<br>
sospensione della determinazione inviata; trascorso tale<br>
termine, in assenza di sospensione, la determinazione e'<br>
esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro<br>
trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga<br>
conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei<br>
ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza<br>
e' sciolta.<br>
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del<br>
procedimento sia espresso da una amministrazione preposta<br>
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del<br>
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei<br>
cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere,<br>
purche' non vi sia stata una precedente valutazione di<br>
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di<br>
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri<br>
27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4<br>
del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del<br>
procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,<br>
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.<br>
4-bis. La conferenza di servizi puo' essere<br>
convocata anche per l'esame contestuale di interessi<br>
coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi,<br>
riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la<br>
conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa<br>
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano<br>
l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione<br>
competente a concludere il procedimento che<br>
cronologicamente deve precedere gli altri connessi.<br>
L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da<br>
qualsiasi altra amministrazione coinvolta&quot;.<br>
<br>
Articolo 68<br>
Aspettativa per mandato parlamentare<br>
(Art.71, commi da <st1:metricconverter ProductID=3D"1 a" w:st=3D"on">1 a</s=
t1:metricconverter>
3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)<br>
<br>
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al<br>
Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali<br>
sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del<br>
mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo<br>
dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai<br>
consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso<br>
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.<br>
2. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di<br>
servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.<br>
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della<br>
proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli<br>
regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza<br>
degli eletti per i conseguenti provvedimenti.<br>
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai<br>
commi 1, 2 e 3.<br>
<br>
Capo II <br>
Norme transitorie e finali <br>
<br>
Articolo 69<br>
Norme transitorie<br>
(Art.25, comma 4 del d.lgs n.29 del 1993; art.50, comma 14 del d.lgs<br>
n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del<br>
1993 e poi dall'art.2 del d.lgs n.396 del 1997; art.72, commi 1 e 4<br>
del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti dall'art.36 del d.lgs n.546<br>
del 1993; art.73, comma 2 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito<br>
dall'art.37 del d.lgs n.546 del 1993; art.28, comma 2 del d.lgs n.80<br>
del 1998; art.45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs n.80 del 1998, come<br>
modificati dall'art.22, comma 6 del d.lgs n.387 del 1998; art.24,<br>
comma 3 del d.lgs n.387 del 1998)<br>
<br>
1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1,<br>
lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi<br>
sindacali recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base<br>
alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del<br>
pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non<br>
abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di<br>
lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali<br>
disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei<br>
contratti collettivi del quadriennio 1994-<st1:metricconverter
ProductID=3D"1997, in" w:st=3D"on">1997, in</st1:metricconverter> relazione=
 ai<br>
soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni<br>
cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della<br>
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti<br>
collettivi del quadriennio 1998-2001.<br>
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della<br>
materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,<br>
la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.<br>
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli<br>
articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30<br>
giugno 1972. n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e<br>
quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui<br>
ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993,<br>
conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite<br>
funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di<br>
particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonche' compiti di<br>
studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal<br>
dirigente. Il trattamento economico e' definito tramite il relativo<br>
contratto collettivo.<br>
4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica,<br>
per ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore<br>
dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.<br>
5. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della<br>
legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle<br>
amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione<br>
delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.<br>
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,<br>
comma 3, del presente decreto, non si applica l'articolo 199 del<br>
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.<br>
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice<br>
del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente<br>
decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di<br>
lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a<br>
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a<br>
tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice<br>
amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di<br>
decadenza, entro il 15 settembre 2000.<br>
8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal<br>
contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio<br>
1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le<br>
procedure di cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile<br>
1994, n.297.<br>
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre<br>
1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui<br>
all'articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il<br>
regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo e'<br>
determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche<br>
se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.<br>
10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma <st1:metricconverter
ProductID=3D"12. l" w:st=3D"on">12. l</st1:metricconverter>'ARAN<br>
utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti<br>
massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della<br>
Repubblica 25 gennaio 1994. n. 144, come modificato dall'articolo 8,<br>
comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.<br>
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano<br>
ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle<br>
amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali<br>
sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi<br>
professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del<br>
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive<br>
modificazioni ed integrazioni, puo' iscriversi, se in possesso dei<br>
prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.<br>
<br>
Note all'art. 69:<br>
- Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera<br>
c) della lettera 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note<br>
alle premesse.<br>
- La legge 29 marzo 1983, n. 93, pubblicata nella<br>
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983, reca &quot;legge<br>
quadro sul pubblico impiego&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente degli artt. 60 e 61<br>
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,<br>
n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle<br>
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento<br>
autonomo):<br>
&quot;Art. 60 (Ricostruzione dei ruoli organici delle<br>
carriere direttive). - I ruoli organici delle carriere<br>
direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data<br>
di entrata in vigore del presente decreto sono modificati<br>
come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I:<br>
i posti previsti per le qualifiche corrispondenti<br>
ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;<br>
le qualifiche di ispettore generale e di direttore<br>
di divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento<br>
entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da<br>
determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:<br>
a) la dotazione organica complessiva per le due<br>
qualifiche ad esaurimento e' stabilita in misura pari alla<br>
somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore<br>
generale, o equiparata, in attivita' di servizio e del<br>
numero dei posti di organico previsti per la qualifica di<br>
direttore di divisione, o equiparata, o se piu' favorevole,<br>
del numero degli impiegati con tale qualifica in attivita'<br>
di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di<br>
organico previsti per le corrispondenti qualifiche di<br>
dirigente superiore e di primo dirigente;<br>
b) il numero dei posti delle due qualifiche ad<br>
esaurimento e' stabilito, rispettivamente, in misura pari<br>
alla meta' della dotazione organica complessiva<br>
rideterminata ai sensi della precedente lettera a);<br>
c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a<br>
cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore<br>
di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle<br>
future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di<br>
cui all'articolo 65.<br>
Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a<br>
primo dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono<br>
rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri;<br>
1) la dotazione organica complessiva e' pari a<br>
quella prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero<br>
ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni<br>
apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere<br>
ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente<br>
decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;<br>
2) la dotazione della qualifica di direttore<br>
aggiunto di divisione, o equiparata, e' pari ad un quarto<br>
della dotazione organica complessiva di cui al precedente<br>
punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di<br>
direttore di sezione e consigliere, o equiparate, e' pari<br>
ai restanti posti;<br>
3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento<br>
previsti dal precedente primo comma per le qualifiche di<br>
ispettore generale e di direttore di divisione, o<br>
equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella<br>
qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata.<br>
Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto<br>
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i<br>
dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad<br>
esaurimento di ispettore generale e di direttore di<br>
divisione, o equiparato&quot;.<br>
&quot;Art. 61 (Trattamento economico delle qualifiche ad<br>
esaurimento). - Gli impiegati delle carriere direttive non<br>
inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti ai<br>
sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad<br>
esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita e<br>
l'anzianita' di carriera e di qualifica possedute. La<br>
promozione ad ispettore generale, o qualifiche equiparate,<br>
resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente<br>
alla entrata in vigore del presente decreto.<br>
Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad<br>
esaurimento di ispettore generale e di direttore di<br>
divisione, o equiparate, e' stabilito, con effetto dal<br>
1o luglio <st1:metricconverter ProductID=3D"1972, in" w:st=3D"on">1972, in<=
/st1:metricconverter>
misura pari a quattro quinti di quello<br>
spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al<br>
primo dirigente con pari anzianita' di qualifica. Le<br>
indennita', i proventi ed i compensi indicati nel primo<br>
comma dell'art. 50 continuano ad essere corrisposti in<br>
conformita' delle vigenti disposizioni.<br>
Il trattamento giuridico ed economico previsto dai<br>
precedenti commi e' esteso agli impiegati che accederanno<br>
al ruolo ad esaurimento successivamente all'entrata in<br>
vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65&quot;.<br>
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 15 della<br>
legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto<br>
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto<br>
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul<br>
lavoro):<br>
&quot;Art. 15 (Funzionari direttivi). - <st1:metricconverter ProductID=3D"1=
. A"
w:st=3D"on">1. A</st1:metricconverter> decorrere<br>
dalla data di entrata in vigore della presente legge, al<br>
personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge<br>
20 marzo 1975, n. <st1:metricconverter ProductID=3D"70, in" w:st=3D"on">70,=
 in</st1:metricconverter>
possesso della qualifica di<br>
direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle<br>
qualifiche inferiori della ex-categoria direttiva, alla<br>
data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme<br>
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio<br>
1976, n. 411, e' esteso ad personam, e sulla base delle<br>
anzianita' di servizio <o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;=
</o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;=
</o:p></span></p>

</div>

</body>

</html>
