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<div class=3DSection1>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b style=3D=
'mso-bidi-font-weight:
normal'><span style=3D'font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>Decreto
Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 <o:p></o:p></span></b></p>

<h3 align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><strong><span style=3D'font-=
size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt'>Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.</span></strong></h3>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><br>
(pubblicato nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> n. 203 del 30 agosto 1999 -
Supplemento Ordinario n. 163)</p>

<p class=3DMsoNormal>&nbsp;</p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><br>
<span style=3D'color:black'>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>Visti gli articoli 76 e 87=
 della
Costituzione;<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>Vista la legge 15 marzo 19=
97, n.
59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, com=
ma
1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della
legge 8 marzo 1999, n. 50;<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>Visti l'articolo 11, comma=
 1,
lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;<o:p></o:p></s=
pan></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>Vista la preliminare delib=
erazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;<o:p>=
</o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>Sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative;<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>Acquisito il parere della
Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 ma=
rzo
1997, n. 59;<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;<o:p></o=
:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>Sulla proposta del Preside=
nte del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilanci=
o e
della programmazione economica;<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>E M A N A<br>
il seguente decreto legislativo:<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 1<br>
<em>(Oggetto)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il presente decreto
legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della le=
gge
15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998=
, n.
191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.50, detta norme per la
razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri,
l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello
Stato.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"2. In" w:st=3D"on"><=
span
 style=3D'color:black'>2. In</span></st1:metricconverter><span style=3D'col=
or:black'>
nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere
interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazi=
oni
o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o
comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzion=
ali
dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decr=
eto
legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 2<br>
<em>(Ministeri)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"1. A" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>1. A</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>
decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:<br>
1. Ministero degli affari esteri<br>
2. Ministero dell'interno<br>
3. Ministero della giustizia<br>
4. Ministero della difesa<br>
5. Ministero dell'economia e delle finanze<br>
6. Ministero delle attivita' produttive<br>
7. Ministero delle politiche agricole e forestali<br>
8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio<br>
9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti<br>
10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali<br>
11. Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca<br>
12. Ministero per i beni e le attivita' culturali<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. I ministeri svolgono, p=
er mezzo
della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate =
dal
presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materi=
e e
secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presen=
te
decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Sono in ogni caso attri=
buiti ai
ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridi=
ca,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14=
 del
decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilita'.<o:p></o:p=
></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. I ministeri intrattengo=
no,
nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e c=
on
le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore fatte salve le
competenze del ministero degli affari esteri.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>TITOLO I<br>
L'ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 3<br>
<em>(Disposizioni generali)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. I dipartimenti costitui=
scono le
strutture di primo livello nei seguenti ministeri:<br>
1. Ministero dell'interno<br>
2. Ministero della giustizia<br>
3. Ministero dell'economia e delle finanze<br>
4. Ministero delle attivita' produttive<br>
5. Ministero delle politiche agricole e forestali<br>
6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio<br>
7. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti<br>
8. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali<br>
9. Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca<o:p></o:p></=
span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Le direzioni generali
costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:<br>
1.Ministero degli affari esteri<br>
2.Ministero della difesa<br>
3.Ministero per i beni e le attivita' culturali<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 4<br>
<em>(Disposizioni sull'organizzazione)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"1. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>1. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'organizzazione,
la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei pos=
ti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei
limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con dec=
reti
del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.=
 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e restituzione =
di
un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articol=
ato
in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del r=
uolo
unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti
assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le div=
erse
direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti
per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative
contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del
personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.<o:p></o:p></s=
pan></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. I ministeri che si avva=
lgono di
propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre
amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Il regolamento di cui al
precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo=
 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.<o:p></o:p><=
/span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. All'individuazione degl=
i uffici
di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione
dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non
regolamentare.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>5. Con le medesime modalit=
a' di
cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.<o:p></o:p></=
span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>6. I regolamenti di cui al=
 comma 1
raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti medesimi.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 5<br>
<em>(I dipartimenti)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. I dipartimenti sono cos=
tituiti
per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministe=
ro.
Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di
indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i
dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle
risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. <o:p></o:p></=
span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"2. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>2. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'incarico
di capo del dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e succes=
sive
modificazioni ed integrazioni. <o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Il capo del dipartiment=
o svolge
compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicura=
re
la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei
risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in
attuazione degli indirizzi del ministro.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Dal capo del dipartimen=
to
dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compre=
si
nel dipartimento stesso.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>5. Nell'esercizio, dei pot=
eri di
cui ai precedenti commi 3 e <st1:metricconverter ProductID=3D"4, in" w:st=
=3D"on">4,
 in</st1:metricconverter> particolare, il capo del dipartimento:<br>
a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;<b=
r>
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per
l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed
efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;<br>
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento di controllo e di vigil=
anza
nei confronti degli uffici del dipartimento;<br>
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione euro=
pea
per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartiment=
o;<br>
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo crite=
ri
di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'inte=
rno
del dipartimento;<br>
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta pe=
r il
conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenzi=
ale
generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;<br>
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli
incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai se=
nsi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e,
comunque, viene sentito nel relativo procedimento;<br>
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi
conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 199=
3,
n. 29.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>6. Con le modalita' di cui
all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.<o:p></=
o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 6<br>
<em>(Il segretario generale)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Nei ministeri di cui al=
 precedente
articolo 3, comma 1, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o
regolamentari, l'ufficio del segretario generale e' soppresso. I compiti
attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dei dipartimenti con =
il
regolamento di cui al precedente articolo 4.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Nei ministeri di cui al
precedente articolo 3, comma 2, e' istituito l'ufficio del segretario gener=
ale.
Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del ministro. Assicura=
 il
coordinamento dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per
l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministro;
coordina gli uffici e le attivita' del ministero; vigila sulla loro efficie=
nza
e rendimento e ne riferisce periodicamente al ministro.<o:p></o:p></span></=
p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 7<br>
<em>(Uffici di diretta collaborazione con il ministro)</em><o:p></o:p></spa=
n></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. La costituzione e la di=
sciplina
degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle
funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnaz=
ione
di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino
delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.<=
o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. I regolamenti di cui al
suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. =
29,
si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:<br>
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che
consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione d=
egli
obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della
relativa attuazione e delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispet=
to
del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestion=
e;<br>
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione
delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici,
nonche' del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;<br>
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta
collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legisla=
tivo
di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed effic=
ace
svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;<br>
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: =
il
raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazion=
e di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della
regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle n=
orme
introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei
rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti=
 e
con il Consiglio di Stato;<br>
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad
esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata
professionalita'.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>TITOLO II<br>
LE AGENZIE<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 8<br>
<em>(L'ordinamento)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Le agenzie sono struttu=
re che,
secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da
ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni
pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Le agenzie hanno piena
autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo d=
ella
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di =
un
ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 dei decreto
legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"3. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>3. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'incarico
di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle
disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Con regolamenti emanati=
 ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competent=
i,
di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente
decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttiv=
i:<br>
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche
sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente
decreto con riferimento al capo del dipartimento;<br>
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poter=
i e
della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme
previste dal presente decreto, nell'ambito, ove possibile, di massimali di
spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro
stesso;<br>
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali
settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il
compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzio=
ni
ad esso conferite;<br>
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere,
comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:<b=
r>
d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazion=
e dei
bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;<br>
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiung=
ere;<br>
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per
accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;<br>
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere;<br>
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il minis=
tro
competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificam=
ente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dal=
la
legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e
delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei
risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al ministero
competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali
l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;<br>
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato =
di
previsione del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria
organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla succes=
siva
lettera l);<br>
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione,
consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed alt=
re
pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi =
da
parte del ministro competente;<br>
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro
competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti
all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relat=
ivi
compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con
quello del tesoro;<br>
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai
sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei ris=
ultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;<br>
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esige=
nze
di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuz=
ione
a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale
dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilita' di
adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziar=
ie,
alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello
inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri =
di
mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;<br>
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre
all'approvazione dei ministro competente, di concerto con quello del tesoro,
regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita'
dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sul=
la
contabilita' pubblica.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 9<br>
<em>(Il personale e la dotazione finanziaria)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Alla copertura dell'org=
anico
delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi
articoli, si provvede, nell'ordine:<br>
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli =
enti
pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;<br>
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni;<br>
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.<o:p></o:p></span>=
</p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Al termine delle proced=
ure di
inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridott=
e le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le
corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni cas=
o,
le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.<o:p></o:p><=
/span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Al personale inquadrato
nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le
amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadrament=
o,
fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascu=
na
agenzia.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Gli oneri di funzioname=
nto
dell'agenzia sono coperti:<br>
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni secondo qu=
anto
disposto dal precedente comma 2;<br>
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le
amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenz=
a,
servizio, supporto, promozione;<br>
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo
stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione=
 dei
ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti ag=
li
oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle sp=
ese
di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli
obiettivi gestionali.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 10<br>
<em>(Agenzie fiscali e di protezione civile)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Le agenzie fiscali e qu=
ella di
protezione civile sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, d=
alle
disposizioni del Capo II e del Capo IV del Titolo V del presente decreto
legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalita' e nei
termini ivi previsti.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>TITOLO III<br>
L'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 11<br>
<em>(L'ufficio territoriale del governo)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Le prefetture sono tras=
formate
in uffici territoriali del governo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Gli uffici territoriali=
 del
governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumo=
no
quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari=
 di
tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non
espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le
competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autono=
me.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Il prefetto preposto
all'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione assume anc=
he
le funzioni di commissario del governo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Con regolamento emanato=
 ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilita' dell'uffic=
io
territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale
del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni dive=
rse
da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio
territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la
concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitar=
si
unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta=
 a
valorizzare le specificita' professionali, con particolare riguardo alle
competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalita' =
di
svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del gover=
no
di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda
l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresi' il mantenimento dei r=
uoli
di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite
all'ufficio territoriale dei governo e della disciplina vigente per il
reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonche' la dipendenza funzionale
dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazione dai ministeri =
di
settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.<o:p></o:p></sp=
an></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>5. Le disposizioni dei com=
mi
precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari
esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pub=
blica
istruzione, dei beni e delle attivita' culturali; non si applicano inoltre =
agli
uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad
agenzie. Il titolare dell'ufficio territoriale del governo e' coadiuvato da=
 una
conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle
strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell'ufficio territoriale di
governo nel capoluogo della regione e' coadiuvato da una conferenza permane=
nte
composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Sta=
to.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>TITOLO IV<br>
I MINISTERI<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO I<br>
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 12<br>
<em>(Attribuzioni)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Al ministero degli affa=
ri
esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in mate=
ria
di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di
rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in se=
de
internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in
materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati con le
organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e
delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attivita=
' di
gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto intenzional=
e, nonche'
di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in
ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di
sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti
attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea=
; di
cooperazione allo sviluppo, di emigrazione e tutela delle collettivita'
italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attivita' di integrazione
europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i
trattati dell'Unione europea, della Comunita' europea, della CECA,
dell'EURATOM.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Nell'esercizio delle sue
attribuzioni il ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle
attivita' internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli
obiettivi di politica internazionale.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Restano attribuite alla
presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordi=
ne
alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonche'
all'attuazione delle relative politiche.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 13<br>
<em>(Ordinamento)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero si articol=
a in
direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario
generale.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Restano in vigore, per =
il
ministero degli affari esteri, la riserva di cui all'articolo 6, comma 5, d=
el
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decre=
to
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore e l'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO II<br>
IL MINISTERO DELL'INTERNO<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 14<br>
<em>(Attribuzioni)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Al ministero dell'inter=
no sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: gara=
nzia
della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti loc=
ali
e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, difesa civile e politiche di protezione civile, poteri =
di
ordinanza in materia di protezione civile, tutela dei diritti civili, citta=
dinanza
immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione incendi.<o:p></o:p></sp=
an></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Il ministero svolge in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:<br>
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti lo=
cali
e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sul=
lo
stato civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con gli enti loc=
ali;<br>
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forz=
e di
polizia;<br>
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza genera=
le
di governo sul territorio;<br>
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religio=
se,
di cittadinanza, immigrazione e asilo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Il ministero svolge att=
raverso
il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli attribuiti
all'agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del Titolo V del
presente decreto legislativo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Restano ferme le dispos=
izioni
della legge 1 aprile 1981, n. 121.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 15<br>
<em>(Ordinamento)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero si articol=
a in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decre=
to.
Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro.<o:p></o:p><=
/span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"2. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>2. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'organizzazione
periferica del ministero e' costituita dagli Uffici territoriali del govern=
o di
cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del gover=
no
sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo
nazionale dei vigili del fuoco.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO III<br>
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZ1A<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 16<br>
<em>(Attribuzioni)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministro di grazia e
giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la
denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia.<o:p>=
</o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Il ministero della gius=
tizia
svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle
leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita' giudiziaria ed
esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratu=
ra,
attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civ=
ile
e penale.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Il ministero esercita in
particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali=
:<br>
a) <em>servizi relativi alla attivita' giudiziaria</em>: gestione
amministrativa della attivita' giudiziaria in ambito civile e penale; attiv=
ita'
preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in mat=
eria
processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia
civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di
competenza;<br>
b) <em>organizzazione e servizi della giustizia</em>: organizzazione e
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa =
del
personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessar=
i;
attivita' relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; st=
udio
e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;<br>
c) <em>servizi dell'amministrazione penitenziaria</em>: gestione amministra=
tiva
del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento d=
ei
compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle
misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi=
 per
il trattamento dei detenuti e degli internati;<br>
d) <em>servizi relativi alla giustizia minorile</em>: svolgimento dei compi=
ti
assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e
gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.<o:p></o:=
p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Relativamente all'ispet=
torato
generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo 8 della legge 24
marzo 1958, n. 195.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 17<br>
<em>(Ordinamento)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero si articol=
a in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decre=
to.
Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in riferime=
nto
alle aree funzionali definite nel precedente articolo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 18<br>
<em>(Incarichi dirigenziali)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Agli uffici di diretta
collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigent=
i di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i
magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e
ricercatori universitari gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando
ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere
preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo=
 19,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.<o:p></o:p></=
span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Agli uffici dirigenziali
generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti =
di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e=
d i
magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esige=
nze
di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri
soggetti elencati al comma l.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 19<br>
<em>(Magistrati)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il numero massimo dei
magistrali collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinat=
i al
ministero non deve superare le 50 unita'<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO IV<br>
IL MINISTERO DELLA DIFESA<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 20<br>
<em>(Attribuzioni)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Al ministero della dife=
sa sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difes=
a e
sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missio=
ni a
supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore,
pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze,
pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.<o:p=
></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Il ministero esercita in
particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:<br>
a) <em>area tecnico operativa</em>: difesa e sicurezza dello Stato, del
territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree, piani=
ficazione
generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti progra=
mmi
tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per
interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazion=
ali
ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui
deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle
decisioni da questi adottate; rapporti con le autorita' militari degli altri
Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e de=
gli
impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli en=
ti
dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attivi=
ta'
di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia
delle libere istituzioni ed il bene della collettivita' nazionale nei casi =
di
pubbliche calamita';<br>
b) <em>area tecnico amministrativa e tecnico industriale</em>: politica deg=
li
armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento
degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed
affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici,
contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armame=
nti
terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnolog=
ie
avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e
reclutamento; sanita' militare; attivita' di ricerca e sviluppo,
approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio =
nel
settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento;
pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione,
organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.<o:=
p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 21<br>
<em>(Ordinamento)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero si articol=
a in
direzioni generali in numero non superiore a dieci, coordinate da un segret=
ario
generale.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Sono fatte salve le
disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nei decreti
legislativi 16 luglio <st1:metricconverter ProductID=3D"1997, a" w:st=3D"on=
">1997,
 a</st1:metricconverter>. 264, 28 novembre 1997, n. 459 e 28 novembre 1997,=
 n.
464, nonche' nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1965, n. 1478.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 22<br>
<em>(Agenzia Industrie Difesa)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. E' istituita, nelle for=
me
disciplinate dagli articoli 8 e <st1:metricconverter ProductID=3D"9, l" w:s=
t=3D"on">9,
 l</st1:metricconverter>'Agenzia Industrie Difesa, con personalita' giuridi=
ca
di diritto pubblico. L'agenzia e' posta sotto la vigilanza del ministro del=
la
difesa ed e' organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici
obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 m=
arzo
1997, n. 59. Scopo dell'agenzia e' quello di gestire unitariamente le attiv=
ita'
delle unita' produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C
allegata al decreto del ministro della difesa 20 gennaio 1998 indicati con =
uno
o piu' decreti dello stesso ministro, da adottare entro il 31 marzo <st1:me=
tricconverter
ProductID=3D"2000. L" w:st=3D"on">2000. L</st1:metricconverter>'agenzia uti=
lizza le
risorse finanziarie materiali ed umane delle unita' dalla stessa amministra=
te
nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.<o:p></o:p></span>=
</p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Le norme concernenti l'=
organizzazione
ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano=
 la
concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del ministro d=
ella
difesa, di concerto con il ministro del tesoro, bilancio e programmazione
economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'articolo 4, comma=
 5,
del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura=
 ivi
prevista, nonche' definite le modalita' per la trasformazione in societa' p=
er
azioni delle unita' produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per =
la
loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.<o:p></o:p></span></=
p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO V<br>
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 23<br>
<em>(Istituzione del ministero e attribuzioni)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. E' istituito il ministe=
ro
dell'economia e delle finanze.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Al ministero sono attri=
buite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici,
coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche
fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogan=
e,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il ministero
svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla
legge.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Al ministero sono trasf=
erite
con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anc=
he
dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997,n. 59, le funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie
funzionali.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 24<br>
<em>(Aree funzionali)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero svolge, in
particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzional=
i:<br>
a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi d=
ei
problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla
vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione
delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di
copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico e al=
la
gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei
diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' de=
llo Stato;<br>
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo =
alla
formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di
tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicuran=
done
il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del
fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonche' alla verifica del=
la
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni
normative ed al monitoraggio della spesa coordinandone e verificandone gli
andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;<br>
c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli
interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle
politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzi=
oni
attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata =
e di
programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;<br>
d) politiche fiscali con particolare riguardo alle funzioni di cui all'arti=
colo
56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate
tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle
attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla
legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque eserci=
tano
funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stat=
o,
al coordinamento monitoraggio e controllo del sistema informativo della
fiscalita' e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale
nel settore della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in materia=
 di
demanio patrimonio dello Stato, catasto e conservatorie dei registri
immobiliari;<br>
e) amministrazione generale, personale e servizi indivisibili e comuni del
ministero, con particolare riguardo alle attivita' di promozione, coordinam=
ento
e sviluppo della qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestion=
e delle
risorse; servizi del tesoro e provveditorato generale dello Stato; gestione
delle risorse necessarie all'attivita' delle commissioni tributarie.<o:p></=
o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 25<br>
<em>(Ordinamento)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero si articol=
a in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decre=
to.
Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a cinque, in riferimen=
to
alle aree funzionali definite nel precedente articolo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Restano ferme le dispos=
izioni
dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.<o:p></o:p>=
</span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 26<br>
<em>(Riforma del ministero delle finanze)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"1. In" w:st=3D"on"><=
span
 style=3D'color:black'>1. In</span></st1:metricconverter><span style=3D'col=
or:black'>
attesa della costituzione del ministero dell'economia e delle finanze, e
comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, si provvede anche in fasi successive, alla
trasformazione del ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie
fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, second=
o le
disposizioni e con le modalita' stabilite dal Capo II del Titolo V.<o:p></o=
:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO VI<br>
IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 27<br>
<em>(Istituzione del ministero e attribuzioni)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. E' istituito il ministe=
ro delle
attivita' produttive.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Al ministero sono attri=
buite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigian=
ato,
energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente
commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera,
miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i
consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema
produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali,
informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie
innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguar=
do
per il commercio elettronico.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Al ministero sono trasf=
erite,
con le inerenti risorse, le funzioni del ministero dell'industria del comme=
rcio
e dell'artigianato, del ministero del commercio con l'estero, del ministero
delle comunicazioni, del dipartimento del turismo istituito presso la
presidenza del consiglio dei ministri, fatte salve le risorse e il personale
che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri ministeri,
agenzie o autorita' perche' concernenti funzioni specificamente assegnate ad
essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli=
 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti loc=
ali e
alle autonomie funzionali.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Spettano inoltre al min=
istero
delle attivita' produttive le risorse e il personale del ministero del teso=
ro,
del bilancio e della programmazione economica, del ministero della sanita',=
 del
ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni
assegnate al ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>5. Restano ferme le compet=
enze
spettanti al ministero della difesa.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 28<br>
<em>(Aree funzionali)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero svolge in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:<br>
a) <em>sviluppo del sistema produttivo</em>: indirizzi di politica industri=
ale,
agroindustriale, del commercio e dei servizi; definizione di un sistema
coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entita' e
dell'efficienza della rete distributiva, agevolazioni, contributi, sovvenzi=
oni,
incentivi e benefici alle attivita' produttive che abbiano come diretto
destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata; svil=
uppo
e vigilanza della cooperazione; rilascio delle autorizzazioni prescritte;
definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica e miner=
aria
nazionale e provvedimenti ad essa inerenti; tutela e valorizzatone della
qualita' dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica;
definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per =
la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; coordinamento delle
attivita' statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del
sistema turistico nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incenti=
vi e
benefici alle attivita' produttive diretti ad attuare politiche di coesione,
ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici per le attivita' produttive e per le rispettive
infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse; brevetti, modelli e
marchi; politiche per i consumatori; determinazione di caratteristiche di
macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza
nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazio=
ne
stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad
attivita' sanitarie o ospedaliere, nonche' dei prodotti alimentari;
autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e immatricolazioni per le
macchine, impianti, prodotti e servizi di competenza; vigilanza sugli enti =
di
normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di
qualita' e dei laboratori di prova; promozione e diffusione dei sistemi di
qualita' aziendale e dei prodotti;<br>
b) <em>commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico</em>:
indirizzi di politica commerciale verso l'estero, disciplina degli scambi c=
on i
paesi terzi, elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali=
 e
multilaterali; rapporti con gli organismi economici e finanziari internazio=
nali
e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza;
collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale e di aiuto allo
sviluppo svolta dal ministero degli affari esteri; coordinamento delle
attivita' della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero;
rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di promoz=
ione
degli scambi con l'estero; incentivazioni e sostegno delle iniziative di
internazionalizzazioni delle imprese e delle attivita' produttive e promozi=
one
degli investimenti esteri in Italia, fatte salve le funzioni concernenti
specificamente la disciplina valutaria assegnata alla competenza del minist=
ero
dell'economia e delle finanze; vigilanza sull'Istituto per il commercio con
l'estero, credito all'esportazione, assicurazione del credito all'esportazi=
one
e agli investimenti esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista ne=
lle
societa' a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazio=
ne
del sistema produttivo; rilascio delle autorizzazioni prescritte per
l'esportazione e l'importazione ferme le disposizioni vigenti sull'esportaz=
ione
e l'importazione dei materiali per la difesa e dei materiali con duplice us=
o;
tutela della produzione italiana all'estero; promozione della formazione
professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione
delle imprese;<br>
c) <em>comunicazioni e tecnologie dell'informazione</em>: politiche nel set=
tore
delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle
telecomunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relati=
vo
coordinamento internazionale, sviluppo della societa' dell'informazione;
radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare
riguardo alla. concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapp=
orti
con il concessionario; alla disciplina del settore delle telecomunicazioni,=
 al
rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso
privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore de=
lle
telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di setto=
re e
sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego d=
ei
relativi apparati; alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancopo=
sta,
con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti=
 di
programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed
autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte
valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio
universale; stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare
riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativ=
i e
con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie
dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione
tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione =
nel
settore; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative=
 e
nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei
nuovi standard.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 29<br>
<em>(Ordinamento)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero si articol=
a in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decre=
to.
Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in riferime=
nto
alle aree funzionali definite nel precedente articolo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Il ministero delle atti=
vita'
produttive si avvale degli uffici territoriali del governo, nonche', sulla =
base
di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.<o:p></o:p></s=
pan></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 30<br>
<em>(Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Le funzioni inerenti ai
rapporti con l'istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di
interesse pubblico, attualmente esercitate dal ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sono trasferite al ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il relativo personale e le risor=
se
relative sono assegnati al ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 31<br>
<em>(Agenzia per le normative ed i controlli tecnici)</em><o:p></o:p></span=
></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. E' istituita l'agenzia =
per le
normative ed i controlli tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 =
e 9.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Spettano all'agenzia le
competenze inerenti ai controlli di conformita' delle macchine, degli impia=
nti
e dei prodotti nelle materie di spettanza del ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta,
inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli
organismi di accreditamento dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodott=
i.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Spetta inoltre all'agen=
zia la
predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificaz=
ione
dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvaz=
ione
ministeriale.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"4. In" w:st=3D"on"><=
span
 style=3D'color:black'>4. In</span></st1:metricconverter><span style=3D'col=
or:black'>
materia di comunicazioni spetta all'agenzia:<br>
a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi
radioelettrici;<br>
b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di
omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazi=
oni
ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni.<o:p></=
o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>5. Nell'esercizio delle fu=
nzioni a
livello periferico, l'agenzia puo' stipulare convenzioni con le regioni ed
avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'artico=
lo
11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, sulla base di apposita convenzione.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>6. Sono soppresse le strut=
ture del
ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e del ministero d=
elle
comunicazioni che svolgono le attivita' demandate all'agenzia. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnati all'agenzia.<o:p></o:p></spa=
n></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 32<br>
<em>(Agenzia per la proprieta' industriale)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. E' istituita l'agenzia =
per la
proprieta' industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.<o:p>=
</o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"2. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>2. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per
invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materi=
a di
proprieta' industriale.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Rimangono ferme le comp=
etenze
assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'artico=
lo
71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.<o=
:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Nell'esercizio delle fu=
nzioni a
livello periferico, l'agenzia puo' stipulare convenzioni con le regioni ed
avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'artico=
lo
11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, sulla base di apposita convenzione.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>5. Sono soppresse le strut=
ture del
ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le
attivita' demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse
sono assegnate all'agenzia.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO VII<br>
IL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 33<br>
<em>(Attribuzioni)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministro per le poli=
tiche
agricole e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente =
la
denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero
delle politiche agricole e forestali.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Sono attribuiti al mini=
stero le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e fores=
te,
caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1=
997,
n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente dec=
reto
legislativo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Il ministero svolge in
particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 dei decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti a=
ree
funzionali:<br>
a) <em>agricoltura e pesca</em>: elaborazione e coordinamento, di intesa co=
n la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale,=
 in
coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli
interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato =
in
sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento del=
le
politiche relative all'attivita' di pesca e acquacoltura, in materia di
gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazio=
ne e
di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazio=
ne
comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzio=
ne
degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale;
adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricol=
tura
(FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario,
compresa la verifica della regolarita' delle operazioni relative al FEOGA,
sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori stata=
li
di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;<br>
b) <em>qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi</em>: riconoscimento de=
gli
organismi di controllo e certificazione per la qualita'; tutela e
valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura
biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle
attivita' agricole nelle aree protette; certificazione delle attivita' agri=
cole
e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzaz=
ione
economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle
unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi
interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione -
attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10 =
del
decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla l=
egge
7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualita' delle merci di
importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 34<br>
<em>(Ordinamento)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero si articol=
a in
dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decret=
o.
Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a due, in riferimento =
alle
aree funzionali definite nel precedente articolo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO VIII<br>
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO<o:p></o:p></span><=
/p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 35<br>
<em>(Istituzione del ministero e attribuzioni)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. E' istituito il ministe=
ro
dell'ambiente e della tutela del territorio.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Al ministero sono attri=
buite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambient=
e e
del territorio; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del
territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa del suol=
o e
tutela delle acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti, inquinam=
ento
e rischio ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile; riso=
rse
idriche.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Al ministero sono trasf=
erite
con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambient=
e e
dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decre=
to,
ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferi=
te
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli arti=
coli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero de=
lle
politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.<o:p></o:p></=
span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 36<br>
<em>(Aree funzionali)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero svolge, in
particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti ar=
ee
funzionali:<br>
a) promozione di politiche di sviluppo sostenibile nazionali e internaziona=
li;
sorveglianza monitoraggio e controllo nonche' individuazione di valori limi=
te,
standard, obiettivi di qualita' e sicurezza e norme tecniche, per l'eserciz=
io
delle funzioni di cui al presente articolo;<br>
b) valutazione d'impatto ambientale; prevenzione e protezione dall'inquinam=
ento
atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione
dei rifiuti; interventi di bonifica; interventi di protezione e risanamento
nelle aree ad elevato rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio;=
<br>
c) assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali;
individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;
tutela della biodiversita', della fauna e della flora; difesa dei suolo;
polizia ambientale; polizia forestale ambientale: sorveglianza dei parchi n=
azionali
e delle riserve naturali dello Stato, controlli sulle importazioni e sul
commercio delle specie esotiche protette, sorveglianza sulla tutela della f=
lora
e della fauna protette da accordi e convenzioni internazionali;<br>
d) gestione e tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione
dall'inquinamento idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero.<o:p></o=
:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Artico1o 37<br>
<em>(Ordinamento)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero si articol=
a in
dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decret=
o.
Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in relazione
alle aree funzionali definite dal precedente articolo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Il ministero si avvale =
altresi'
degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.<o:p></o:p></s=
pan></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 38<br>
<em>(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)</em><=
o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. E' istituita l'agenzia =
per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate d=
agli
articoli 8 e 9.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"2. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>2. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale=
 per
la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della di=
fesa
del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrogra=
fici
nazionali e interregionali.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. All'agenzia sono trasfe=
rite le
attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle=
 dei
servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei
ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.<o:p></o:p>=
</span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Nell'ambito dell'agenzi=
a, al
fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale,=
 e'
costituito, con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 8, com=
ma
4, un organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni previsto
dall'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti=
 tra
l'agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati dall'articolo 03, comma =
5,
del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, d=
alla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>5. Sono soppressi l'agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali
istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.<o:p></o:p></spa=
n></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 39<br>
<em>(Funzioni dell'agenzia</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"1. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>1. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
svolge in particolare, le funzioni concernenti: <br>
a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto l=
egge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, non=
che'
le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambie=
nte
e della tutela del territorio; <br>
b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle a=
cque
di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni
altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 40<br>
<em>(Abrogazioni)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Sono abrogate le seguen=
ti
disposizioni:<br>
a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge=
 18
maggio 1989, n. 183;<br>
b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.<o:p></o:=
p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO IX<br>
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 41<br>
<em>(Istituzione del ministero e attribuzioni)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. E' istituito il ministe=
ro delle
infrastrutture e dei trasporti.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Al ministero sono attri=
buite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione del=
le
linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti
infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle aree metropolitane; reti
infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e
dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasp=
orti
e viabilita'.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Al ministero sono trasf=
erite,
con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dei lavori
pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonche' del dipartimento per =
le
aree urbane istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri minister=
i o
agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli
enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e =
3,
comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.<o:p></o:p></spa=
n></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 42<br>
<em>(Aree funzionali)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero svolge in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:<br>
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti
infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche,
idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza
dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione de=
gli
esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione
modale fra i sistemi di trasporto;<br>
b) edilizia residenziale; aree urbane;<br>
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittim=
o;
sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione,
previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-ven=
eto;
aviazione civile e trasporto aereo;<br>
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti
terrestri.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Il ministero svolge, al=
tresi',
funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui=
 al
comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti
dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio,
fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.<o=
:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 43<br>
<em>(Ordinamento)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero si articol=
a in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei
dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in relazione alle aree
funzionali definite dal precedente articolo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Il ministero si avvale =
degli uffici
territoriali del governo, dell'agenzia dei trasporti terrestri e delle
infrastrutture e delle capitanerie di porto, alle quali non si applica il
disposto dell'articolo 11.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 44<br>
<em>(Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture)</em><o:p></o:p=
></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. E' istituita l'agenzia =
dei
trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate dagli
articoli 8 e 9.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"2. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>2. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione:<br>
a) alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di si=
curezza
dei trasporti terrestri;<br>
b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso,
fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decr=
eto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;<br>
c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, l=
oro
componenti e unita' tecniche indipendenti;<br>
d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni generali e
parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite
officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in materia di visite=
 e
prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali,
anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e
deperibili;<br>
e) alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui all'artic=
olo
20 della direttiva 96/48 CE del Consiglio del 23 luglio 1996, ed in generale
alla certificazione in applicazione delle norme di base nell'ambito dei
sistemi, sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto=
;<br>
f) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicur=
ezza
stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla
segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 2=
85;<br>
g) ai collegamenti informatici e alle banche dati nazionali gestiti presso =
il
centro elaborazione dati della motorizzazione civile.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Spetta altresi' all'age=
nzia il
coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto.<o:p></o:p></=
span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. All'agenzia sono assegn=
ate le
competenze progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di compete=
nza
statale, ivi comprese quelle esercitate dai provveditorati alle opere pubbl=
iche
e dagli uffici opere marittime.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>5. Sono soppresse le strut=
ture del
ministero dei trasporti e della navigazione e del ministero dei lavori pubb=
lici
che svolgono le funzioni ed i compiti demandati all'agenzia, ai sensi dei
precedenti commi. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"6. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>6. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
puo' articolarsi in strutture territoriali di livello regionale.<o:p></o:p>=
</span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO X<br>
IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI<o:p></o:p><=
/span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 45<br>
<em>(Istituzione del ministero e attribuzioni)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. E' istituito il ministe=
ro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Nell'ambito e con final=
ita' di
gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti al=
la
dignita' della persona umana, alla salute ed al lavoro, sono attribuite al
ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politi=
che
sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di tutela d=
ella
salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanita'
veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicure degli
alimenti, di politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del
lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Al ministero sono trasf=
erite,
con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanita', nonche' le funzioni del dipartimento per
gli affari sociali, operante presso la presidenza del consiglio dei ministri
ivi comprese quelle in materia immigrazione, eccettuate quelle attribuite,
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie, e fatte in ogni c=
aso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite da=
lla
vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. Il ministero esercit=
a la
vigilanza sull'agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 115, sull'agenzia per il servizio civile, di =
cui
all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo sul riordino d=
ella
presidenza dei consiglio dei ministri. Il ministero esercita altresi' le
funzioni di vigilanza spettanti al ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e
l'istruzione professionale.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Al ministero sono altre=
si'
trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate:
dal ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei
lavoratori emigrati; dal ministero dei trasporti e della navigazione, in
materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed
assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gesti=
oni
governative, nonche' in materia di organizzazione, assistenza e previdenza =
del
lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso ministero dei traspo=
rti
e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori
addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicur=
ezza
mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla
salute sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno, iniziative di
cooperazione internazionale e attivita' di prevenzione e studio sulle emerg=
enze
sociali. Sono altresi' trasferiti al ministero i compiti svolti in materia =
di
tutela contro gli infortuni del lavoro dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 46<br>
<em>(Aree funzionali)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero, in partic=
olare,
svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:<br>
a) <em>ordinamento sanitario</em>: indirizzi generali e coordinamento in
materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie uman=
e,
ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura
delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le
zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo,
coordinamento e monitoraggio delle attivita' regionali; rapporti con le
organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in
materia sanitaria;<br>
b) <em>tutela della salute umana e sanita' veterinaria</em>: tutela della
salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui
farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e
sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e
prescrizioni tecniche di natura igienicosanitaria, relative anche a prodotti
alimentari; organizzazione dei servi sanitari; professioni sanitarie; conco=
rsi
e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia
veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro;<br>
c) <em>politiche sociali, previdenziali</em>: principi ed obiettivi della
politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli
interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture =
interessate;
standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle riso=
rse
del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a
richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi
internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari;
requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e
tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e su=
lle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;<br>
d) <em>politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori</em>:
indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle
politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle pers=
one
a sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione; politiche della
formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro;
indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche
attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non
comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle
controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controvers=
ie
collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo =
del
lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza
dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e ospedaliere e dei m=
ezzi
di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina=
 del
rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle
condizioni di lavoro degli italiani all'estero.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 47<br>
<em>(Ordinamento)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero si articol=
a in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decre=
to.
Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in relazione
alle aree funzionali di cui al precedente articolo 46.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Le funzioni svolte dagl=
i uffici
periferici dei ministeri del lavoro e previdenza sociale e della sanita' so=
no
attribuite agli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11 del
presente decreto. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela
sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite
convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni e' definito dal ministero in =
sede
di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28=
1.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Presso il ministero con=
tinua ad
operare il comitato nazionale delle pari opportunita' di cui all'articolo 5
della legge 10 aprile 1991, n. 125.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 48<br>
<em>(Istituto superiore di sanita' e Istituto superiore per la prevenzione =
e la
sicurezza del lavoro)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"1. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>1. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'Istituto
superiore di sanita' (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza dell'=
area
sanitaria del ministero, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di
coordinamento tecnico. In particolare, l'Istituto superiore di sanita' svol=
ge
funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per
quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL e' centro di riferimento nazio=
nale
di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e
formazione in materia di tutela della salute e tutela igienicosanitaria.<o:=
p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"2. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>2. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'Istituto
superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurez=
za
del lavoro hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e
contabile e costituiscono organi tecnico-scientifici del servizio sanitario
nazionale, dei quali il ministero, le regioni, e, tramite queste, le aziende
sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle
attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Sono organi dei due ist=
ituti il
presidente il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comit=
ato
scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli istituti =
si
provvede con regolamenti, secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto
legislativo sul riordinamento degli enti pubblici non previdenziali. I rego=
lamenti
recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per g=
li
enti di ricerca.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO XI<br>
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<o:p></o:p></spa=
n></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 49<br>
<em>(Istituzione del ministero e attribuzioni)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. E' istituito il ministe=
ro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Al ministero sono attri=
buite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolasti=
ca
ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientific=
a e
tecnologica.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Al ministero sono trasf=
erite,
con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
dei ministeri della pubblica istruzione e della universita' e ricerca scien=
tifica
e tecnologica eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad
altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della leg=
ge
15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e l'autonomia delle istituzioni universitarie e deg=
li
enti di ricerca, nel quadro di cui all'articolo 1, comma 6, e dell'articolo=
 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, =
n.
204. Il ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al ministero
della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la
formazione e l'istruzione professionale.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 50<br>
<em>(Aree funzionali)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero, in partic=
olare,
svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:<br>
a) istruzione non universitaria: organizzazione generale dell'istruzione sc=
olastica,
ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizi=
one
dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; cri=
teri
e parametri per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola;
determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilanc=
io
dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; valutazi=
one
del sistema scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzion=
ali
alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle
certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche
dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; assetto complessivo
dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli stand=
ard
formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di
formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attivita' delle
istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11 gennaio 1=
996,
n. 23; istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, ed all'articolo 138, c=
omma
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;<br>
b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica:
programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di
ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento delle universita' e degli enti di ricerca non strumentali;
monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in mater=
ia
universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in mater=
ia
di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internaz=
ionale
del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali
stipulati a cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti=
 di
ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento
dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario;
razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria;
partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle amministrazioni e a=
lle
professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastic=
a e
formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita=
' e
negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblic=
a;
coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e interna=
zionali
di ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione
scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e
sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito f=
ondo
per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integraz=
ione
con la ricerca pubblica.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 51<br>
<em>(Ordinamento)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero si articol=
a in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decre=
to.
Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in relazione al=
le
aree funzionali di cui all'articolo 50.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO XII<br>
IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 52<br>
<em>(Attribuzioni)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero per i beni=
 e le
attivita' culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materi=
a di
beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribui=
te,
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni
caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comm=
a 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite da=
lla
vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Al ministero sono altre=
si'
trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la presidenza del consigl=
io
dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria e promozione delle attivita' culturali.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 53<br>
<em>(Aree funzionali)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero, in partic=
olare, svolge
le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e
valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle
attivita' culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali, music=
ali,
cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche
tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e
bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettoni=
ca e
partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza,
anche mediante sostegno all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza s=
ul
CONI e sull'Istituto del credito sportivo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 54<br>
<em>(Ordinamento)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero si articol=
a in non
piu' di dieci direzioni generali, coordinate da un segretario generale, alla
cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4.<=
o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"2. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>2. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'organizzazione
periferica del ministero si articola nelle soprintendenze regionali, nelle
soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), e) e d) del
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, negli arch=
ivi
di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7=
 e 8
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. All'articolo 7 del decr=
eto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:<=
br>
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: &quot;<st1:metricconverter
ProductID=3D"1. In" w:st=3D"on">1. In</st1:metricconverter> ogni regione a =
statuto
ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti
individuati a norma dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, e'
conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del
ministro, l'incarico di dirigente della soprintendenza regionale per i beni
culturali e ambientali, d'ora indicato come soprintendente regionale&quot;.=
;<br>
b) nel comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: con i
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, puo' essere attribuito al
soprintendente regionale il coordinamento di altre attivita' del ministero
nella regione.&quot;;<br>
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: &quot;3. Il soprintendente region=
ale
esercita i poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n.
1089, su proposta dei soprintendenti di settore, i quali provvedono
all'istruttoria dei relativi procedimenti di iniziativa ovvero su impulso d=
elle
regioni e degli enti locali, e segnala agli organi centrali competenti ogni
elemento utile ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'articolo 31
della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Esercita altresi' i poteri di cui
all'articolo 82, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelli a lui attribuiti dai provvedime=
nti
di cui all'articolo 11, comma 1.&quot;.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>TITOLO V<br>
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO I<br>
PROCEDURA DI ATTUAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 55<br>
<em>(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)</em><o:p></o:p></span></=
p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"1. A" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>1. A</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>
decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a
seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del
presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle
norme del presente decreto:<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>a) sono istituiti:<br>
- il ministero dell'economia e delle finanze,<br>
- il ministero delle attivita' produttive,<br>
- il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,<br>
- il ministero delle infrastrutture e dei trasporti<br>
- il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,<br>
- il ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.<o:p></o:p=
></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>b)sono soppressi:<br>
-il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,<br>
- il ministero delle finanze,<br>
- il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,<br>
- il ministero del commercio con l'estero,<br>
- il ministero delle comunicazioni,<br>
- il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministr=
i,<br>
- il ministero dell'ambiente,<br>
- il ministero dei lavori pubblici,<br>
- il ministero dei trasporti e della navigazione,<br>
- il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,<br>
- il ministero del lavoro e della previdenza sociale,<br>
- il ministero della sanita',<br>
- il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio d=
ei ministri,<br>
- il ministero della pubblica istruzione,<br>
- il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.<=
o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Alla data di entrata in=
 vigore
del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giust=
izia
e ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le politiche
agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politi=
che
agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.<o:p>=
</o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Sino all'attuazione del=
 comma
1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformita' con la
riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal
presente decreto legislativo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Sono, comunque, fatti s=
alvi i
regolamenti di organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile
1997, n. 94. <o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>5. Le disposizioni contenu=
te
all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data
indicata al comma 1.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>6. Salvo disposizione cont=
raria,
la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto e'
distribuita, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, entro
l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto=
 e
la data di cui al comma 1.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>7. Al riordino del Magistr=
ato
delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto=
 di
quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti
previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.<o:p><=
/o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"8. A" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>8. A</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>
far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale
esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le
inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e =
36
del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del C=
orpo
forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione d=
el
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, co=
mma
1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>9. All'articolo 46, comma =
2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole &quot;per le
amministrazioni e le aziende autonome&quot; sono sostituite dalle parole
&quot;per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome&quot;.<o:p><=
/o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO II<br>
RIFORMA DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE<o:p></o:=
p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><em><span
style=3D'color:black'>Sezione I</span></em><i style=3D'mso-bidi-font-style:=
normal'><span
style=3D'color:black'><br>
<em>(Ministero delle finanze)</em></span></i><span style=3D'color:black'><o=
:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 56<br>
<em>(Attribuzioni del ministero delle finanze)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero delle fina=
nze
svolge le seguenti funzioni statali:<br>
a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazion=
e,
ai fini della valutazione dei sistema tributario e delle scelte di settore =
in
sede nazionale, comunitaria e internazionale;<br>
b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di
indirizzo e cura dei rapporti interni ed internazionali per il conseguimento
degli obiettivi fissati;<br>
c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie
fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad esse attribuita; eserciz=
io
dei poteri di coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri ent=
i o
organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalita' di
competenza dello Stato;<br>
d) coordinamento, secondo le modalita' previste dal presente decreto e salv=
a la
possibilita' di definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra
loro, delle attivita' e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri
enti e organi di cui alla lettera c);<br>
e) coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strut=
ture
per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del ministero,
delle agenzie e della guardia di finanza, del sistema informativo della
fiscalita' e della rete unitaria di settore;<br>
f) comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica=
 per
favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria;<br>
g) amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento
dei compiti del ministero e all'attivita' giurisdizionale delle commissioni
tributarie.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Fermi restando l'artico=
lo 1
della legge 23 aprile 1959, n. <st1:metricconverter ProductID=3D"189, l" w:=
st=3D"on">189,
 l</st1:metricconverter>'autonomia organizzativa ed i compiti di polizia ec=
onomica
e finanziaria attribuiti al corpo della guardia di finanza, il coordinamento
fra la guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle attivita' operative
inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse e' curato sulla base
delle direttive impartite dal ministro delle finanze per realizzare la migl=
iore
collaborazione nella lotta all'evasione fiscale.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Nell'esercizio delle pr=
oprio
funzioni il ministero favorisce ed attua la cooperazione con le regioni e g=
li
enti locali ed il coordinamento con le loro attivita'.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 57<br>
<em>(Istituzione delle agenzie fiscali)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Per la gestione delle f=
unzioni
esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di
quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenz=
ia
delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia=
 del
demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono
trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono
esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna
agenzia.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Le regioni e gli enti l=
ocali
possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione d=
elle
funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalita'=
 di
svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.<o:p></o:p></span>=
</p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 58<br>
<em>(Organizzazione del ministero)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministero e' organiz=
zato
secondo i principi di distinzione tra direzione politica e gestione
amministrativa.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Gli uffici nei quali si
articola il ministero fanno capo ad un unico dipartimento.<o:p></o:p></span=
></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"3. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>3. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'organizzazione,
la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del ministero sono
stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della leg=
ge
23 agosto 1988, n. 400.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 59<br>
<em>(Rapporti con le agenzie fiscali)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministro delle finan=
ze dopo
l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabilit=
i in
tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembr=
e,
con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli
sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della
gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle q=
uali
si sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo e'
trasmesso al Parlamento.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Il ministro e ciascuna =
agenzia,
sulla base del documento di indirizzo, stipulano, per ciascun esercizio
finanziario, una convenzione, con la quale vengono fissati:<br>
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;<br>
b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispett=
are;<br>
c) le strategie per il miglioramento;<br>
d) le risorse disponibili;<br>
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della
gestione.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. La convenzione prevede,
inoltre:<br>
a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;<br>
b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei
fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e
l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organiz=
zata
e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione
dell'attivita' svolta dall'agenzia;<br>
c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo del=
la
trasparenza, dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle
norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.<o:p></o:p><=
/span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Nella convenzione sono
stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a
comporre una unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi =
che
vengono trasferiti, distinti per:<br>
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attivita' svolte
dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vinco=
li
di servizio imposti per esigenze di carattere generale;<br>
b) le spese di investimento necessarie per realizza e i miglioramenti
programmati;<br>
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della
gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati
complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamen=
te
conseguiti.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>5. Il ministero e le agenz=
ie
fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a societa' e conso=
rzi
che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la
prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad
essi attribuite; a tal fine, puo' essere ampliato l'oggetto sociale della
societa' costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, d=
ella
legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie
fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta
societa'.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 60<br>
<em>(Controlli sulle agenzie fiscali)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Le agenzie sono sottopo=
ste
all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalita'
previste nel presente decreto legislativo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Le deliberazioni del co=
mitato
direttivo relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere
generale che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse al mini=
stro
delle finanze che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, puo' richied=
ere
di sospenderne l'esecutivita'. Nei trenta giorni successivi, il ministro pu=
o'
chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni=
 di
legittimita' o di merito del rinvio. Per l'approvazione dei bilanci e dei p=
iani
pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Fermi i controlli sui
risultati, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a
controllo ministeriale preventivo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><em><span
style=3D'color:black'>Sezione II</span></em><i style=3D'mso-bidi-font-style=
:normal'><span
style=3D'color:black'><br>
<em>Le agenzie fiscali</em></span></i><span style=3D'color:black'><o:p></o:=
p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 61<br>
<em>(Principi generali)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Le agenzie fiscali hanno
personalita' giuridica di diritto pubblico.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"2. In" w:st=3D"on"><=
span
 style=3D'color:black'>2. In</span></st1:metricconverter><span style=3D'col=
or:black'>
conformita' con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei
rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare,
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.<o:p><=
/o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Le agenzie fiscali oper=
ano
nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai princip=
i di
legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economic=
ita'
ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.<o:p></o:p></span>=
</p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. <st1:PersonName
ProductID=3D"La Corte" w:st=3D"on">La Corte</st1:PersonName> dei Conti eser=
cita il
controllo sulla gestione finanziaria delle agenzie, con le modalita' previs=
te
dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche avvalend=
osi
delle indicazioni fornite dalle apposite strutture di controllo interno
previste dagli statuti delle agenzie fiscali.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 62<br>
<em>(Agenzia delle entrate)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. All'agenzia delle entra=
te sono
attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che=
 non
sono assegnate alla competenze di altre agenzie, enti od organi, con il com=
pito
di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia
attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti=
 a
contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"2. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>2. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
e' competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla
amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o
entrate erariali o locali gia' di competenza del dipartimento delle entrate=
 del
ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad
apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori.<o:p></o:p></span></=
p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"3. In" w:st=3D"on"><=
span
 style=3D'color:black'>3. In</span></st1:metricconverter><span style=3D'col=
or:black'>
fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto=
 i
servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 63<br>
<em>(Agenzia delle dogane)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"1. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>1. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
delle dogane e' competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazion=
e,
alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalita'
interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui
consumi, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea
nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione
europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal
dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle
esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e
convenzioni internazionali.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"2. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>2. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; puo'
anche offrire sul mercato le relative prestazioni.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"3. In" w:st=3D"on"><=
span
 style=3D'color:black'>3. In</span></st1:metricconverter><span style=3D'col=
or:black'>
fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto=
 i
servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 64<br>
<em>(Agenzia del territorio)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"1. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>1. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
del territorio e' competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i
servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei regist=
ri
immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari
esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplif=
icazione
dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attin=
enti
alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diri=
tti
sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti loca=
li
per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territor=
io.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"2. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>2. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislat=
ivo
31 marzo 1998 n. 112 e puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni
stipulate con i comuni o, a livello provinciale con le associazioni degli e=
nti
locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.<o:p=
></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"3. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>3. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi
estimativi che puo' offrire direttamente sul mercato.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Il comitato direttivo d=
i cui
all'articolo 67 del presente decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia
del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 65<br>
<em>(Agenzia del demanio)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. All'agenzia del demanio=
 e'
attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito =
di
razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informat=
ivo
sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valu=
tazione
dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con
criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante
l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e
straordinaria di tali immobili.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"2. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>2. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
puo' stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regi=
oni
gli enti locali ed altri enti pubblici. Puo' avvalersi, a supporto delle
proprie attivita' estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati
forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territor=
io.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 66<br>
<em>(Statuti)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Le agenzie fiscali sono
regolate dal presente decreto legislativo, nonche' dai rispettivi statuti,
deliberati da ciascun comitato direttivo ed approvati con le modalita' di c=
ui
all'articolo 60 dal ministro delle finanze.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Gli statuti disciplinan=
o le
competenze degli organi di direzione dell'agenzia, istituendo inoltre appos=
ite
strutture di controllo interno, e recano principi generali in ordine alla
organizzazione ed al funzionamento dell'agenzia, prevedendo forme adeguate =
di
consultazione con le organizzazioni sindacali.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"3. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>3. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'articolazione
degli uffici, a livello centrale e periferico, e' stabilita con disposizioni
interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorend=
o il
decentramento delle responsabilita' operative, la semplificazione dei rappo=
rti
con i cittadini e il soddisfacimento delle necessita' dei contribuenti megl=
io
compatibile con i criteri di economicita' e di efficienza dei servizi<o:p><=
/o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 67<br>
<em>(Organi)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Sono organi delle agenz=
ie
fiscali:<br>
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta
professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza
nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;<br>
b) il comitato direttivo, composto da un numero massimo di sei membri e dal
direttore dell'agenzia, che lo presiede;<br>
c) il collegio dei revisori dei conti.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Il direttore e' nominat=
o con
decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio =
dei
ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la conferenza
unificata Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di
cinque anni, e' rinnovabile ed e' incompatibile con altri rapporti di lavor=
o subordinato
e con qualsiasi altra attivita' professionale pubblica o privata.<o:p></o:p=
></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Il comitato direttivo e'
nominato per la durata di cinque anni con decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del
ministro delle finanze. Meta' dei componenti possono essere scelti fra
dipendenti delle amministrazioni pubbliche dotati di qualificata competenza=
 nei
settori in cui opera l'agenzia. Gli altri membri sono scelti fra i dirigenti
dei principali settori dell'agenzia.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Il collegio dei revisor=
i dei
conti e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del minis=
tro
delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. I revisori durano in carica cinque anni e possono
essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti eserci=
ta
le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabi=
le.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>5. I componenti del comita=
to
direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne' essere
amministratori o dipendenti di societa' o imprese, nei settori di intervento
dell'agenzia.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>6. I compensi dei componen=
ti degli
organi collegiali sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di
concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.<o:p></o:p></span=
></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 68<br>
<em>(Funzioni)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il direttore rappresenta
l'agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribu=
iti,
in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad alt=
ri
organi.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Il comitato direttivo d=
elibera,
su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di
carattere generale che regolano il funzionamento dell'agenzia, i bilanci
preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bila=
ncio
dell'agenzia, anche se ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al
limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del
comitato direttivo le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti
responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico.<o:=
p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 69<br>
<em>(Commissario straordinario)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Nei casi di gravi inoss=
ervanze
degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente nega=
tivi
della gestione, di manifesta impossibilita' di funzionamento degli organi di
vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con
decreto dei presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro
delle finanze puo' essere nominato un commissario straordinario, il quale
assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto =
di
ciascuna agenzia, del direttore del comitato direttivo dell'agenzia. Per i
compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni
dell'articolo 67, comma 6.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. La nomina e' disposta p=
er il
periodo di un anno e puo' essere prorogata per non oltre sei mesi. A
conclusione dell'incarico del commissario sono nominati il direttore e il
comitato direttivo subentranti.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 70<br>
<em>(Bilancio e finanziamento)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Le entrate delle agenzie
fiscali sono costituite da:<br>
a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'articolo 59 del
presente decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato;<br>
b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati,
incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nel=
la
convenzione di cui all'articolo 59;<br>
c) altri proventi patrimoniali e di gestione.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. I finanziamenti di cui =
al comma
1, lettera a), vengono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lette=
ra
d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. I fondi vengono accreditati a ciascuna agenzia su apposita
contabilita' speciale soggetta a vincoli del sistema di tesoreria unica.<o:=
p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Le agenzie, che possono
stipulare convenzioni con aziende di credito per la gestione del servizio di
tesoreria, non hanno facolta' di accendere mutui, ne' di adire ad alcuna fo=
rma
di indebitamento, fatta eccezione per le anticipazioni di cassa previste ne=
lle
convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"4. In" w:st=3D"on"><=
span
 style=3D'color:black'>4. In</span></st1:metricconverter><span style=3D'col=
or:black'>
sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1
sono determinati sulla base delle assegnazioni di bilancio iscritte nello s=
tato
di previsione del ministero delle finanze destinate all'espletamento delle
funzioni trasferite a ciascuna agenzia.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>5. Il comitato direttivo d=
elibera
il regolamento di contabilita', che e' sottoposto al ministro delle finanze
secondo le disposizioni dell'articolo 60. Il regolamento si conforma, nel
rispetto delle disposizioni generali in materia di contabilita' pubblica e
anche prevedendo apposite note di raccordo della contabilita' aziendale, ai
principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.<o:p><=
/o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>6. Le agenzie fiscali non =
possono
impegnare o erogare spese eccedenti le entrate. I piani di investimento e g=
li
impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite costituito dal=
le
risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle altre entrate
proprie delle agenzie fiscali.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 71<br>
<em>(Personale)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il rapporto di lavoro d=
el
personale dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato dalla contrattaz=
ione
collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privata, in
conformita' delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla
definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna
agenzia definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livell=
o.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Al fine di garantire
l'imparzialita' e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica
assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'arti=
colo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni
idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale.<o:p>=
</o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Il regolamento di ammin=
istrazione
e' deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato diretti=
vo
ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articol=
o 60
del presente decreto legislativo. In particolare esso, in conformita' con i
principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes=
sive
modificazioni ed integrazioni:<br>
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;<br>
b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per
l'aggiornamento e per la formazione professionale;<br>
c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente
dall'agenzia;<br>
d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 72<br>
<em>(Rappresentanza in giudizio)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>l. Le agenzie fiscali poss=
ono
avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articol=
o 43
del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><em><span
style=3D'color:black'>Sezione III</span></em><i style=3D'mso-bidi-font-styl=
e:normal'><span
style=3D'color:black'><br>
<em>Disposizioni transitorie</em></span></i><span style=3D'color:black'><o:=
p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 73<br>
<em>(Gestione e fasi del cambiamento)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Con decreto ministerial=
e puo'
essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro delle finanze,
un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifi=
ca e
professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di curare la
transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento d=
el
regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative
spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione d=
ella
spesa del ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Il ministro delle finan=
ze
provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della
trasformazione.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Entro il termine di sei=
 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono
nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri
decreti il ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le
disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.<o:p></o=
:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Il ministro delle finan=
ze
stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal ministero,
secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale da=
ta
le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del ministero.<o:=
p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>5. Il ministro delle finan=
ze
dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferen=
ti
alle attivita' di ciascuna agenzia.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>6. I termini di cui al pre=
sente
articolo possono essere modificati con decreto del ministro delle finanze.<=
o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>7. Con l'entrata in vigore=
 del
regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme s=
ulla
organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanzi=
aria
incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in
particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e
successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990=
, n.
105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. =
358
e successive integrazioni e modifiche degli articoli, da <st1:metricconvert=
er
ProductID=3D"9 a" w:st=3D"on">9 a</st1:metricconverter> 12 della legge 24 a=
prile
1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 74<br>
<em>(Disposizioni transitorie sul personale)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"1. A" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>1. A</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>
partire dalla data fissata con decreto del ministro delle finanze, tutto il
personale del ministero e' incluso in un ruolo speciale e distaccato presso=
 i
nuovi uffici del ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano dir=
etto
a consentire l'avvio delle attivita' in conformita' con le trasformazioni
attuate con il presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa
concertazione con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderen=
za
alle funzioni ed alle attivita' svolte in precedenza dai singoli dipendenti,
inclusi quelli appartenenti ad uffici soppressi.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Il trattamento giuridic=
o ed
economico definito o da definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad applica=
rsi
ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti
collettivi di lavoro, fermi altresi' gli istituti e le procedure che regola=
no
le relazioni sindacali.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Ciascun dirigente svolg=
e il
proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le
modalita' del contratto individuale, presso il ministero o l'agenzia a cui =
e'
provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione del contratto collettivo e
contemporaneamente alla stipula del successivo contratto individuale
direttamente con una agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruo=
lo
della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso
un'agenzia fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione di un
contratto individuale, le disposizioni dell'articolo 19, comma 10 del decre=
to
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazion=
i.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Il regolamento emanato =
ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in
conformita' con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.=
 29
e successive integrazioni e modificazioni, l'inquadramento definitivo dei
dirigenti provvisoriamente distaccati presso il ministero a termini del com=
ma 3
del presente articolo, e puo', a parita' di oneri a carico del bilancio del=
lo
Stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle disposizioni di l=
eggi
vigenti per il ministero delle finanze in rapporti di lavoro o di consulenza
conformi alle funzioni attribuite dal presente decreto legislativo al
ministero.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"5. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>5. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'inquadramento
definitivo del restante personale nelle dotazioni organiche del ministero e
delle agenzie fiscali e' disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 5=
8,
comma 3 e dai regolamenti di cui all'articolo 71, comma 2 del presente decr=
eto
legislativo, ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni previste
dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi a garanzia del person=
ale
dipendente dai ministeri.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO III<br>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA, DI UNIVERSITA' E
RICERCA, DI POLITICHE AGRICOLE<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 75<br>
<em>(Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria)=
</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Le disposizioni relativ=
e al
ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, limitatamente
all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di
riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine
l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione dei dipartimenti e
degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispetti=
vi
compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, c=
omma
4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della l=
egge
15 marzo 1997, n. 59.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Il regolamento di cui a=
l comma
1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:<br>
a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartiz=
ione
fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneita', coere=
nza
e completezza;<br>
b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato ad uffi=
cio
dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non
superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comun=
e ai
dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di informat=
izzazione,
comunicazione ed affari economici.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Relativamente alle comp=
etenze
in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione
periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenzia=
le
generale, quali autonomi centri di responsabilita' amministrativa, che
esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inere=
nti
all'attivita' di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le
universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilita' del
personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione d=
elle
risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di=
 un
coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione e'
costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a
composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle
autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle
attivita' gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della
realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici
scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23
agosto 1988, n. <st1:metricconverter ProductID=3D"400. A" w:st=3D"on">400. =
A</st1:metricconverter>
decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le
sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
territorio provinciale, anche per funzioni di servizi di consulenza e suppo=
rto
alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditora=
ti
agli studi.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"4. In" w:st=3D"on"><=
span
 style=3D'color:black'>4. In</span></st1:metricconverter><span style=3D'col=
or:black'>
relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'artic=
olo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione =
non
universitaria e' definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo
l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale previste d=
al
decreto del presidente del consiglio dei ministri del 30 luglio 1996.<o:p><=
/o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>5. Fino all'entrata in vig=
ore del
regolamento di cui all'articolo 4 il ministro della pubblica istruzione e'
autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi
conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che consentano
l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connes=
se
responsabilita' amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali
finalita' e' altresi autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione,
riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova
organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 76<br>
<em>(Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Gli Istituti regionali =
di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformat=
i in
Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti
strumentali, con personalita' giuridica, dell'amministrazione della pubblica
istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolas=
tici
di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti
scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione,
anche di livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti=
 e
consorzi, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.
59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazio=
nale
di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le universita' e =
con
le altre agenzie educative.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Gli istituti di cui al =
comma 1
per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrat=
iva
e contabile. Essi svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scu=
ola,
e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazion=
e e
la ricerca educativa, con le universita' e con le altre agenzie formative.<=
o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"3. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>3. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'organizzazione
amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE e' definita
dall'apposito regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,=
 n.
59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i
relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccor=
di
con l'amministrazione regionale. Si applica l'articolo 19 della legge 15 ma=
rzo
1997, n. 59.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 77<br>
<em>(Disposizioni per l'universita' e la ricerca)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Fino alla data di entra=
ta in
vigore dei regolamenti di organizzazione del ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il ministero dell'universita' e della ric=
erca
scientifica e tecnologica e' riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-=
bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo un dipartimento per le funzi=
oni
finali, con non piu' di due uffici di livello dirigenziale generale al suo
interno, nonche' non piu' di due uffici di livello dirigenziale generale per
funzioni strumentali.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 78<br>
<em>(Disposizioni per le politiche agricole)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Fino alla data di entra=
ta in
vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo ministero delle politiche
agricole e forestali, il ministero per le politiche agricole e' riordinato =
ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, art. 400,
prevedendo che il dipartimento delle politiche di mercato e il dipartimento
della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati
rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale generale.<o=
:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO IV<br>
AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 79<br>
<em>(Agenzia di protezione civile)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. E' istituita l'agenzia =
di
protezione civile, di seguito denominata agenzia, dotata di personalita'
giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria
patrimoniale e contabile.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. All'agenzia sono trasfe=
rite le
funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezi=
one
civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione
civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal
servizio sismico nazionale.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Il Corpo nazionale dei =
vigili
del fuoco, per le attivita' di protezione civile, dipende funzionalmente
dall'agenzia.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"4. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>4. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'attivita'
dell'agenzia e' disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto
legislativo, dalle norme del codice civile.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"5. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>5. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
e' soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita =
ai
sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"6. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>6. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni ed integrazioni.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 80<br>
<em>(Vigilanza)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"1. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>1. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
e' sottoposta alla vigilanza del ministro dell'interno, che esercita poteri=
 di
indirizzo sull'attivita' dell'agenzia. Le deliberazioni del comitato dirett=
ivo
dell'agenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono
trasmesse al ministro dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla
ricezione, puo' chiedere di sospenderne l'esecutivita'. Nei trenta giorni
successivi, il ministro dell'interno puo' chiedere una nuova delibera del
comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimita' o del merito del
rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trasco=
rsi
45 giorni dalla ricezione. Il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica esprime, nel termine di venti giorni, il proprio
avviso sull'ordinamento finanziario e contabile.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Fermi i controlli sui
risultati, gli altri atti di gestione dell'agenzia, comprese le variazioni =
di
bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 81<br>
<em>(Compiti)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"1. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>1. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
svolge compiti relativi a:<br>
a) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di' cui all'arti=
colo
107, comma 1, lettere a) e, f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro
dell'interno per l'approvazione del consiglio dei ministri;<br>
b) l'acquisizione di elementi tecnici sulla intensita' ed estensione degli
eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza=
 da
parte del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;<br>
c) le attivita', connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, com=
ma
1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a:<br>
1) l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di
emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazio=
ne
delle organizzazioni di volontariato;<br>
2) la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del=
la
legge 24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal ministro dell'interno;<br>
3) la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani di interventi volti al
superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vit=
a,
da attuarsi d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati;<br>
d) l'attivita' tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi
nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24
febbraio 1992, n. 225;<br>
e) lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche
l'impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;=
<br>
f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenz=
a;<br>
g) l'attivita' di formazione in materia di protezione civile;<br>
h) la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi natu=
rali
ed antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla
valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione d=
ella
vulnerabilita' e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili =
ai
fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo;<br>
i) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle
situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informa=
tivi
e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni ed altre amministrazi=
oni
pubbliche;<br>
l) l'attivita' di informazione alle popolazioni interessate;<br>
m) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la
partecipazione alle attivita' di protezione civile;<br>
n) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed
internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e
prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica
incolumita'.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Entro il mese di febbra=
io l'agenzia
predispone una relazione annuale sullo stato della protezione civile che il
ministro dell'interno presenta al Parlamento.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3 Il ministro dell'interno=
 si
avvale dell'agenzia:<br>
a) per le attivita' di cui all'articolo 107, comma 1, lettera d), del decre=
to
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;<br>
b) per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezio=
ne
civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.<o:p></o:p><=
/span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"4. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>4. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo e
tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interess=
ate.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>5. I compiti di cui al com=
ma 1,
lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati attraverso intese
nella conferenza unificata ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislati=
vo
31 marzo 1998, n. 112. 1 compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) =
ed
l), sono esercitati sentite le regioni.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 82<br>
<em>(Organi)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Sono organi dell'agenzi=
a:<br>
a) il direttore<br>
b) il comitato direttivo<br>
c) il collegio dei revisori dei conti<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Il direttore e' scelto =
tra
personalita' con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e
provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni =
di
pericolo e a fronteggiare le emergenze.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Il comitato direttivo e'
composto dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, e da quattro dirigenti
dei principali settori di attivita' dell'agenzia, di cui uno nominato su
designazione della conferenza unificata.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Il direttore e il comit=
ato
direttivo durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola
volta e vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei minis=
tri,
previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro
dell'interno.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>5. Il collegio dei revisor=
i dei
conti e' composto da un presidente, da due componenti effettivi e da due
supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.=
 I
componenti del collegio sono nominati dal ministro dell'interno, su
designazione, quanto al presidente, del ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 83<br>
<em>(Commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile=
)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Operano presso l'agenzi=
a la
commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi =
e il
comitato operativo della protezione civile di cui agli articoli 9 e 10 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. La commissione di cui a=
l comma
1, articolata in sezioni, svolge attivita' consultiva tecnico-scientifica e
propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di
rischio; e' presieduta dal direttore dell'agenzia ed e' composta da un doce=
nte
universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di
vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di
impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designa=
ti
dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da d=
ue
esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Il comitato operativo d=
ella
protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle
attivita' in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazio=
ni
ed enti interessati al soccorso. E' presieduto dal direttore dell'agenzia e
composto da tre rappresentanti dell'agenzia stessa, da un rappresentante per
ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della l=
egge
24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nell'agenzia e che sono tenute a co=
ncorrere
all'opera di soccorso e da due rappresentanti designati dalle regioni. Alle
riunioni del comitato possono essere invitate le autorita' regionali e loca=
li
di protezione civile interessate a specifiche emergenze. Possono inoltre es=
sere
invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.<o:p></o:p></span><=
/p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. I componenti del comita=
to
rappresentanti di ministeri, su delega dei rispettivi ministri, riassumono =
ed
esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazion=
i di
appartenenza ed altresi' nei confronti di enti, aziende autonome ed
amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facolta' e competenze in
ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano,=
 in
seno al comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.<o:p>=
</o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"5. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>5. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia,
sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di
emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per
fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per =
gli
aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 84<br>
<em>(Fonti di finanziamento)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Le entrate dell'agenzia=
 sono
costituite da:<br>
a) un fondo iscritto nello stato di previsione del ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma =
3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e
modifiche;<br>
b) trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per calamita',
per fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari;<br>
c) trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare oneri
derivanti da preesistenti leggi a fronte di competenze trasferite all'agenz=
ia;<br>
d) proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a privati;=
<br>
e) proventi derivanti da entrate diverse.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. I trasferimenti a caric=
o del
bilancio dello Stato sono iscritti su appositi capitoli dello stato di
previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 85<br>
<em>(Personale)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale dell'agenzia sono disciplinati con appo=
siti
strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 45 del decr=
eto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazi=
oni,
con previsione di una separata area di contrattazione, al fine di tener con=
to
adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarita' delle esigenz=
e e
delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in particolare, alla
gestione delle emergenze.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"2. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>2. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
puo' utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici,
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Esperti altamente quali=
ficati
possono essere assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato=
 di
durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta previa proce=
dura
di valutazione comparativa.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 86<br>
<em>(Primo inquadramento del personale)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Entro il termine di cui
all'articolo 37, comma <st1:metricconverter ProductID=3D"1, l" w:st=3D"on">=
1, l</st1:metricconverter>'agenzia
provvede all'inquadramento del personale di ruolo del servizio sismico nazi=
onale
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con
contestuale soppressione di tali ruoli; vengono altresi' inquadrati i vinci=
tori
di concorsi gia' banditi alla stessa data.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Entro lo stesso termine=
 viene
inquadrato, a domanda, personale di ruolo in servizio presso la direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero
dell'interno, che svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 79, co=
mma
2, il personale di ruolo della presidenza del consiglio dei ministri in
servizio presso il dipartimento della protezione civile della presidenza del
consiglio dei ministri e il personale di ruolo di altre amministrazioni del=
lo
Stato e di altri enti pubblici in posizione di comando o fuori ruolo presso
tutte le strutture di cui all'articolo 79, comma 2. Il contratto integrativo
definisce l'equiparazione di qualifiche e profili professionali per il
personale proveniente dai diversi comparti di contrattazione.<o:p></o:p></s=
pan></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"3. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>3. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo delle strutture di=
 cui
all'articolo 79, comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti =
al
momento dell'inquadramento ed i dipendenti mantengono i diritti
antecedentemente maturati.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 87<br>
<em>(Norme finali e abrogazioni)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Entro sessanta giorni d=
alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla
nomina degli organi dell'agenzia. Nei successivi sei mesi l'organizzazione =
e il
funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti=
 e ad
essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all'articolo 7=
9,
comma 2, che vengono contestualmente soppresse.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. Sono abrogati gli artic=
oli 1, 4
e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed e' soppresso il consiglio
nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della stessa legge.=
<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>CAPO V<br>
AGENZIA PER <st1:PersonName ProductID=3D"LA FORMAZIONE E" w:st=3D"on">LA FO=
RMAZIONE
 E</st1:PersonName> L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 88<br>
<em>(Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale)</em><o:p></o:p=
></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. E' istituita, nelle for=
me di
cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la formazione e
l'istruzione professionale.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>2. All'agenzia sono trasfe=
riti,
con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i compiti
esercitati dal ministero del lavoro e previdenza sociale e dal ministero de=
lla
pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e formazi=
one
professionale.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>3. Ai fini di una compiuta
attuazione del sistema formativo integrato e di un equilibrato soddisfacime=
nto
sia delle esigenze della formazione professionale, connesse anche
all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze
generali del sistema scolastico, definite dal competente ministero, l'agenz=
ia
svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'articolo 142 del decre=
to
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si riferiscon=
o le
lettere a) e l) del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastic=
a e
di formazione tecnica superiore. In tale quadro, l'agenzia esercita la funz=
ione
di accreditamento delle strutture di formazione professionale che agiscono =
nel
settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione anche nei corsi
finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione
secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attivita' di studio, ricer=
ca,
sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel sett=
ore
della formazione professionale.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>4. Lo statuto dell'agenzia=
 e'
approvato con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, su
proposta dei ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto co=
n il
ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. E' altr=
esi'
sentita <st1:PersonName ProductID=3D"la Conferenza" w:st=3D"on">la Conferen=
za</st1:PersonName>
per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo statuto
conferisce compiti di controllo gestionale ad un organo a composizione mista
Stato-regioni.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><st1:metricconverter ProductID=3D"5. L" w:st=3D"on"><s=
pan
 style=3D'color:black'>5. L</span></st1:metricconverter><span style=3D'colo=
r:black'>'agenzia
e' sottoposta alla vigilanza del ministro del lavoro e del ministro della
pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro deg=
li
indirizzi definiti d'intesa fra i predetti ministri. I programmi generali di
attivita' dell'agenzia sono approvati dalle autorita' statali competenti
d'intesa con <st1:PersonName ProductID=3D"la Conferenza" w:st=3D"on">la Con=
ferenza</st1:PersonName>
per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome. L'autorita' di
vigilanza esercita i compiti di cui all'articolo 142, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia prevede che il
direttore sia nominato d'intesa dal ministro della pubblica istruzione e dal
ministro del lavoro.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>6. Con regolamenti adottat=
i con le
procedure di cui al comma 4, su proposta anche dei ministri di settore, pos=
sono
essere trasferiti all'agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti
alla formazione professionale svolte da strutture operanti presso ministeri=
 o
amministrazioni pubbliche.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>7. All'allegato 3 della le=
gge 8
marzo 1999, n. 50, dopo il numero 8, e' aggiunto il seguente: &quot;9)
formazione e istruzione professionale&quot;.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'color:black'>Articolo 89<br>
<em>(Disposizioni finali)</em><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb><span style=3D'color:black'>1. Il ministro del tesoro,=
 del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, al
bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del pres=
ente
decreto legislativo.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DNormalWeb>&nbsp;</p>

<p class=3DMsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

</div>

</body>

</html>
