CORPO NAZIONALE VIGILI
DEL FUOCO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 6 Febbraio 2004, n.76
Regolamento recante norme sul
reclutamento, avanzamento ed impiego del
personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma,
della Costituzione ;
Visto l’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n.
1570;
Visto il regio decreto 16 marzo
1942, n. 699;
Vista la legge 13 maggio 1961, n.
469;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n.
996, ed in particolare l’articolo 13, terzo comma;
Visto l’articolo 17 del
decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 402;
Vista l’articolo 35 della legge 5
dicembre 1988, n. 521;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n.
225;
Visto l’articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n.512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 609;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2000, n.
362
Visto il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.
127, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi, nell’adunanza del 24
novembre 2003;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del
29.1.2004;
Sulla proposta del Ministero
dell’Interno, di concerto con il Ministero per la funzione
pubblica;
E
M A N A
1
il seguente regolamento:
CAPO I – Disposizioni generali
Articolo 1
Personale volontario.
1. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano al personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
2. Il personale volontario del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è costituito da:
a) Vigili volontari iscritti a
domanda negli elenchi dei comandi provinciali, ai
sensi dell’articolo 13 della legge
8 dicembre 1970, n. 996;
b) ex vigili volontari ausiliari di
leva iscritti d’ufficio negli elenchi dei comandi
provinciali ai sensi dell’articolo
12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
3. Il personale volontario non è
vincolato da rapporto di impiego con
l’amministrazione ed è chiamato a
svolgere temporaneamente i propri compiti
ogni qualvolta se ne manifesti il
bisogno, in conformità a quanto disposto dagli
articoli 14 e 70 della legge 13
maggio 1961, n. 469.
Articolo 2
Elenco del personale volontario
In ogni comando provinciale è
istituito un unico elenco del personale volontario per
le esigenze delle strutture del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Articolo 3
Qualifiche
1. Le qualifiche del personale
volontario sono le seguenti:
a) funzionario tecnico antincendi
volontario;
b) capo reparto volontario;
c) capo squadra volontario;
d) vigile volontario.
2. Al personale volontario si
applicano, in quanto compatibili, le vigenti
disposizioni in materia di doveri,
compiti e responsabilità, previste per il
2
personale permanente di pari
qualifica, limitatamente alle attività inerenti al
soccorso.
3. I funzionari tecnici antincendi
volontari sono equiparati, ai fini della
determinazione di doveri, compiti e
responsabilità, ai collaboratori tecnici
antincendi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Articolo 4
Contingente del personale
volontario utilizzato presso
i distaccamenti volontari e i
Comandi Provinciali
1. Presso ciascun distaccamento
volontario il contingente del personale volontario
di cui all’articolo 3, comma 1- con
l’eccezione dei funzionari tecnici antincendi -
è determinato come segue:
a) un capo reparto volontario;
b) quattro capi squadra volontari,
cui si aggiunge un capo squadra ogni
cinque vigili volontari fino ad un
massimo di dodici capi squadra
volontari;
c) almeno dieci vigili volontari.
2. Per le esigenze dei Comandi
provinciali il contingente del personale volontario
di cui all’art. 3, comma 1 – con
l’eccezione dei vigili volontari e dei funzionari
tecnici antincendi e’ determinato
come segue:
a) un capo reparto volontario ogni
100 capi squadra che abbiano prestato
servizio con tale qualifica per
almeno 80 giorni;
b) un capo squadra volontario ogni
500 vigili volontari che abbiano prestato
servizio per almeno 80 giorni.
CAPO II – Reclutamento
Articolo 5
Reclutamento ed iscrizione dei
funzionari tecnici antincendi volontari
1. I funzionari tecnici antincendi
volontari vengono iscritti nell’elenco di cui
all’art. 2 e sono reclutati tra
coloro che ne facciano domanda e siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea in ingegneria,
architettura, geologia; diploma di geometra o di
perito industriale ed equipollenti;
3
c) patente di abilitazione alla
guida di autoveicoli;
d) idoneità psicofisica ed
attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti
dalla tabella I, allegata al
presente decreto, a cura dei competenti
Comandi provinciali, che possono
avvalersi anche delle strutture del
Servizio Sanitario Nazionale o di
altre apposite strutture convenzionate;
e) età non inferiore agli anni
ventidue e non superiore agli anni quaranta;
f) residenza in un comune della
provincia sede del comando per il quale si
richiede l’iscrizione;
g) godimento dei diritti politici;
h) non essere stati destituiti,
dispensati o licenziati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;
i) possesso del requisito delle
qualità morali e di condotta di cui all’articolo
35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) posizione regolare nei confronti
degli obblighi di leva.
2. Il personale volontario
appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e
capo reparto e in possesso del
titolo di studio di cui al comma 1, lettera b) puo’
presentare domanda per il
reclutamento e l’iscrizione quale funzionario tecnico
antincendi volontario. In tal caso
non trova applicazione il limite massimo di età
previsto dal comma 1, lettera e).
3.
I funzionari tecnici antincendi
volontari di cui al comma 1 presentano l’istanza
di iscrizione esclusivamente
tramite il comando provinciale di residenza e
successivamente all’iscrizione
svolgono un tirocinio di cinque anni presso un
distaccamento volontario secondo
modalità e tempi fissati con Decreto del Capo
del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile del Ministero dell’Interno.
Il periodo di tirocinio non e’ considerato
richiamo in servizio.
Articolo 6
Reclutamento ed iscrizione dei
vigili volontari
1. I vigili volontari a domanda
sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e
risultino in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di istruzione secondaria
di primo grado;
c) idoneita’ psicofisica ed
attitudinale da accertarsi, secondo i criteri
stabiliti dalla tabella I, allegata
al presente regolamento, a cura dei
competenti Comandi provinciali, che
possono avvalersi anche delle
4
strutture del Servizio sanitario
nazionale o di altre apposite strutture
convenzionate;
d) eta’ non inferiore a diciotto e
non superiore a quarantacinque anni;
e) residenza in un comune della
provincia sede del comando per il quale si
richiede l’iscrizione. Si prescinde
da tale requisito esclusivamente per il
personale volontario che chiede di
essere impiegato presso un
distaccamento situato in una
provincia limitrofa a quella di residenza;
f) godimento dei diritti politici;
g) non essere stati destituiti,
dispensati o licenziati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;
h) possesso del requisito delle
qualità morali e di condotta, di cui
all’articolo 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
i) posizione regolare nei confronti
degli obblighi di leva.
2. I vigili volontari ex ausiliari
di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d)
del comma precedente, entro sei
mesi dalla cancellazione d’ufficio dall’elenco
del personale volontario, per
raggiungimento dei limiti di eta’ possono essere
nuovamente iscritti a domanda nel
medesimo elenco conservando l’anzianità
conseguita.
3. Si prescinde dal possesso del
requisito dell’età e dell’idoneità psico-fisica per i
vigili volontari ai fini della
partecipazione alle attivita’ svolte in occasione di
manifestazioni del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco.
4. Per il personale di cui al
precedente comma 3 non vige l’obbligo di frequentare i
corsi di cui agli artt. 9 e 10 del
presente provvedimento.
5. Il personale di cui al
precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico
urgente
Articolo 7
Reclutamento ed iscrizione
nell’elenco del personale volontario dei Comandi
Provinciali del personale
permanente cessato volontariamente dal servizio.
1. Fermo restando il disposto
dell’articolo 5, i funzionari tecnici antincendi
volontari possono essere, altresì,
reclutati a domanda tra il personale permanente
appartenente ai profili
professionali di ispettore e collaboratore tecnico
antincendi ed il personale con
qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal
servizio da non oltre sei mesi.
2. Fermo restando il disposto
dell’articolo 6, i vigili volontari possono essere,
altresì, reclutati, a domanda, tra
il personale permanente appartenente ai profili
5
professionali di vigile, capo
squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal
servizio da non oltre sei mesi.
3. Per il reclutamento del
personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il
limite massimo di età previsto
dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma
1, lettera d).
4. Per il personale di cui ai commi
1 e 2 non vige l’obbligo di frequentare il corso
di cui al comma 1 del successivo
articolo 9.
Articolo 8
Incompatibilita’
1. Non e’ consentita l’iscrizione
nell’elenco del personale volontario:
a) del personale permanente in
servizio nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
b) del personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e delle altre
istituzioni pubbliche preposte
all’ordine e alla sicurezza pubblica con
eccezione degli appartenenti ai
Corpi di polizia degli Enti locali, previo
nulla osta delle amministrazioni
competenti;
c) degli amministratori di società
e dei titolari di impresa che producono,
installano, commercializzano
impianti, dispositivi e attrezzature
antincendio e dei titolari di
istituti, enti e studi professionali che
esercitano attività di formazione,
vigilanza, consulenza e servizi nel
settore antincendio.
Articolo 9
Corsi di formazione del personale
volontario
1. I funzionari tecnici antincendi
volontari, prima del tirocinio di cui all’art. 5
comma 3, e i vigili volontari a
domanda, prima di essere impiegati nel servizio
di istituto, devono partecipare al
corso di formazione iniziale a carattere teoricopratico,
secondo le modalità e i programmi
stabiliti dal Dipartimento dei Vigili
del Fuoco del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile del Ministero
dell’Interno.
E’ facolta’ dell’interessato
chiedere l’ammissione alla frequenza di un nuovo
corso nel caso di esito negativo
del primo.
Un ulteriore esito negativo
determina la cancellazione dall’elenco del personale
volontario degli aspiranti
funzionari tecnico antincendi volontari che all’atto
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della domanda non erano ancora
iscritti nell’elenco di cui all’articolo 2 con
diversa qualifica.
2. Il personale volontario può
essere chiamato a partecipare agli altri corsi di
formazione promossi dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per un periodo
massimo di trenta giorni l’anno.
3. Il personale volontario chiamato
a partecipare a corsi di formazione presso i
comandi provinciali di
appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero
superiore alle otto ore, ha diritto
ad usufruire della mensa di servizio.
4. Ai fini di cui agli articoli 70,
terzo comma, 71 e 74, della legge 13 maggio
1961, n. 469, e successive
modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di
formazione - con l’eccezione del
corso di cui al comma 1- sono considerati
richiami in servizio temporaneo.
Articolo 10
Corsi periodici di addestramento
del personale volontario.
1. Il personale volontario
richiamato in servizio e’ tenuto all’addestramento
periodico, secondo le modalità
stabilite dal comando provinciale di
appartenenza, con cadenza mensile
di almeno cinque ore, frazionabili, se
necessario, in due periodi. Il
personale che presta servizio presso un
distaccamento volontario svolge
l’addestramento presso il distaccamento di
appartenenza e sotto la diretta
responsabilità del capo distaccamento. Per il
restante personale volontario
l’impiego per l’addestramento deve essere svolto
sotto la diretta responsabilità del
Comandante.
2. I funzionari tecnici antincendi,
i capi reparto e i capi squadra volontari possono
essere chiamati a partecipare a
corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
3. Ai fini di cui agli articoli 70,
terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961,
n. 469, e successive modificazioni,
i periodi di frequenza ai corsi di cui ai commi
1 e 2 sono considerati richiami in
servizio temporaneo.
Articolo 11
Funzioni ed incarico di capo
distaccamento volontario
1. Il capo del distaccamento
volontario e’ responsabile, in conformita’ alle
disposizioni impartite dal
competente comando provinciale, della organizzazione
dei servizi e dell’attivita’
interna del distaccamento nonche’ della manutenzione
dei beni dell’amministrazione.
7
2. L’incarico di capo distaccamento
volontario ha la durata di cinque anni ed e’
rinnovabile. Esso e’ conferito,
sentito il personale volontario in servizio, con
provvedimento dal competente
comandante provinciale a volontario con
un’anzianita’ di iscrizione di
almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova
istituzione, si prescinde
dall’anzianita’ minima e si conferisce l’incarico sulla
base della comprovata maggiore
esperienza ed attitudine professionale.
CAPO III – Avanzamento
Articolo 12
Conferimento della qualifica di
capo reparto volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei
distaccamenti volontari
1. La qualifica di capo reparto
volontario e’ conferita nel limite del contingente di
cui all’articolo 4, comma 1,
attraverso la partecipazione con esito positivo, ad
un corso di formazione di quattro
settimane, anche non consecutive, organizzato
presso il comando provinciale di
appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo
l’anzianità nella qualifica e fino alla copertura
dei posti da conferire nelle
singole sedi, i capi squadra volontari con una
anzianità nella qualifica non
inferiore ai cinque anni, impiegati in un
distaccamento volontario e che
abbiano operato con lodevole profitto negli
ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se
il candidato ottiene una votazione di almeno
18/30 all’esame finale, consistente
in una prova scritta, da svolgersi anche
mediante questionario, sulle
materie di cui alla tabella II, allegata al presente
regolamento.
Articolo 13
Conferimento della qualifica di
capo squadra volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei
distaccamenti volontari
1. La qualifica di capo squadra
volontario e’ conferita nel limite del contingente di
cui all’articolo 4, comma 1,
attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad
un corso di formazione di quattro
settimane, anche non consecutive, organizzato
presso il comando provinciale di
appartenenza.
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2. Al corso sono ammessi, secondo
l’anzianità nella qualifica e fino alla copertura
dei posti da conferire nelle
singole sedi, i vigili volontari iscritti nell’elenco di
cui all’art. 2 da oltre cinque
anni, impiegati in un distaccamento volontario e
che abbiano operato con lodevole
profitto negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se
il candidato ottiene una votazione di almeno
18/30 all’esame finale consistente
in una prova scritta da svolgersi anche
mediante questionario, sulle
materie di cui alla tabella II, allegata al presente
decreto.
Articolo 14
Conferimento della qualifica di
capo reparto volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei
Comandi provinciali
1. La qualifica di capo reparto
volontario e’ conferita nel limite del contingente di
cui all’articolo 4, comma2,
attraverso la partecipazione con esito positivo, ad
un corso di formazione di quattro
settimane, anche non consecutive,
organizzato presso il comando
provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo
l’anzianita’ nella qualifica e fino alla
copertura dei posti da conferire
nelle singole sedi, i capi squadra volontari che
siano stati richiamati in servizio
per le esigenze del Comando provinciale per
almeno 100 giorni con tale
qualifica.
3. Il corso si intende superato se
il candidato ottiene una votazione di almeno
18/30 all’esame finale, consistente
in una prova scritta, da svolgersi anche
mediante questionario, sulle
materie di cui alla tabella II, allegata al presente
regolamento.
4. Il capo reparto volontario
impiegato presso il Comando provinciale espleta, in
via ordinaria, funzioni relative
all’addestramento e alla formazione del
personale volontario impiegato
presso il Comando stesso.
5. L’impiego operativo e’
consentito esclusivamente nel caso di prolungata e
contemporanea assenza del cinquanta
per cento del personale permanente di
pari qualifica.
Articolo 15
Conferimento della qualifica di
capo squadra volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei
Comandi provinciali
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1. La qualifica di capo squadra
volontario e’ conferita nel limite del contingente di
cui all’articolo 4, comma 2,
attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad
un corso di formazione di quattro
settimane, anche non consecutive, organizzato
presso il comando provinciale di
appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo
l’anzianità nella qualifica e fino alla copertura
dei posti da conferire nelle
singole sedi, i vigili volontari che siano stati
richiamati in servizio per le
esigenze di un Comando provinciale per almeno
500 giorni.
3. Il corso si intende superato se
il candidato ottiene una votazione di almeno
18/30 all’esame finale consistente
in una prova scritta da svolgersi, anche
mediante questionario, sulle
materie di cui alla tabella II, allegata al presente
decreto.
4. Il capo squadra volontario
impiegato presso il Comando provinciale espleta in
via ordinaria funzioni relative
all’addestramento e alla formazione del personale
volontario impiegato presso il
Comando stesso.
5. L’impiego operativo e’
consentito esclusivamente nell’ambito dei distaccamenti
volontari o nell’ambito del Comando
esclusivamente nel caso di prolungata e
contemporanea assenza del cinquanta
per cento del personale permanente di
pari qualifica.
Articolo 16
Commissioni esaminatrici
1. La commissione esaminatrice per
il conferimento della qualifica di capo reparto
e quella per il conferimento della
qualifica di capo squadra, di cui agli articoli
12, 13, 14 e 15 sono nominate con
decreto ministeriale e sono composte da un
dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e
da due funzionari con qualifica non
inferiore alla C2. Le funzioni di segretario
sono svolte da un impiegato avente
qualifica non inferiore alla C1.
2. Le commissioni di cui al comma
1, valutano gli elaborati degli esami finali,
svolti presso i comandi
provinciali, e provvedono alla formazione delle relative
graduatorie, per ciascun
distaccamento volontario.
Articolo 17
Modalità di espletamento delle
procedure di avanzamento
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1. Con circolare ministeriale, sono
comunicati annualmente ai comandi provinciali
sia il numero dei posti disponibili
presso i distaccamenti volontari ed i comandi
medesimi per le qualifiche di capo
reparto e capo squadra volontario, sia le
modalità di espletamento delle
relative procedure di avanzamento.
2. Le domande di partecipazione
alle singole procedure di avanzamento devono
essere presentate, esclusivamente,
tramite i comandi provinciali dei vigili del
fuoco di appartenenza.
CAPO IV – Impiego
Articolo 18
Modalità di impiego del personale
volontario
1. Il personale volontario e’
richiamato in servizio per le ipotesi previste
dall’articolo 70 della legge 13
maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni
e integrazioni. Il richiamo viene
disposto a cura e sotto la diretta responsabilità
del competente comandante
provinciale dei vigili del fuoco, previa
autorizzazione del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile, a rotazione, e
sulla base dei criteri dell’anzianità
d’iscrizione nell’elenco,
dell’eventuale stato di disoccupazione, nonché del
carico familiare degli interessati.
Sentite le OO.SS., il richiamo
viene disposto dal competente Direttore
Regionale qualora il servizio debba
essere espletato in una provincia diversa da
quella di residenza e dal
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
qualora il servizio debba essere espletato in una
regione diversa da quella di
residenza.
2. Il personale volontario, ad
eccezione del Funzionario Tecnico Antincendi, viene
impiegato presso i distaccamenti
volontari con le seguenti modalità:
a) nell’ambito della circoscrizione
territoriale di competenza del
distaccamento volontario:
1. su segnalazione o richiesta
diretta di intervento con contestuale
informazione della sala operativa
del comando provinciale;
2. su richiesta di soccorso
pervenuta direttamente al comando
provinciale;
b) al di fuori della circoscrizione
territoriale di competenza, su
disposizione del comando
provinciale.
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3. Il personale volontario in forza
presso i posti di vigilanza viene impiegato
analogamente con le modalità
indicate nei commi precedenti.
4. Nei casi di cui al comma 2 il
comando provinciale deve essere costantemente
informato sulla natura e sviluppo
del servizio di istituto svolto dalla sede
volontaria.
5. L’attivazione del Funzionario
Tecnico Antincendi volontario avviene
esclusivamente su disposizione del
Comandante Provinciale per specifiche
esigenze, compreso il coordinamento
di due o più distaccamenti volontari.
6. Ai fini di cui agli articoli 70,
terzo comma, 71 e 74 della legge 1961, n. 469 e
successive modificazioni, le
prestazioni ed i servizi direttamente connessi resi
dal personale volontario di cui ai
commi 1, 2, 3 e 5 sono considerati richiami in
servizio temporaneo.
Articolo 19
Personale volontario inidoneo al
servizio di soccorso
1. Il personale volontario in
servizio negli appositi distaccamenti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,
dichiarato permanentemente inabile al servizio di
soccorso da parte della commissione
medica ospedaliera, purché tale condizione
non pregiudichi l’ulteriore
impiego, può svolgere mansioni relative
all’organizzazione interna delle
predette sedi volontarie, ad esclusione di
impieghi operativi esterni.
2. L’interessato può presentare
domanda per lo svolgimento delle mansioni di cui
al comma 1 entro 30 giorni dalla
notifica del giudizio di inidoneità al servizio di
soccorso.
Articolo 20
Cancellazione dagli elenchi del
personale volontario
1. La cancellazione dall’elenco del
personale volontario e’ prevista per :
a) decesso;
b) dimissioni volontarie presentate
al comando provinciale di
appartenenza;
c) raggiungimento dei limiti di età
salvo quanto previsto dall’art. 6,
comma 3;
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d) incapacità, insufficiente
rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed
esercitazioni, ai sensi
dell’articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n.
469;
e) mancata partecipazione o mancato
superamento del corso di formazione
di cui all’articolo 9 del presente
decreto;
f) le ipotesi di cui all’articolo
35, comma 1, lettera c) e comma 2 della
legge 5 dicembre 1988, n. 521;
g) sopravvenuta inidoneità
psicofisica permanente e assoluta al servizio nel
Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, come prevista dal D.M. 5 febbraio
2002 e successive modifiche;
h) sopravvenuta incompatibilità, ai
sensi dell’articolo 8 del presente
decreto;
Articolo 21
Ordinamento gerarchico del
personale volontario
1. Ai fini gerarchici il personale
permanente e’ sovraordinato al personale
volontario di pari grado.
2. Nei rapporti tra il personale
volontario di pari qualifica, si considera
gerarchicamente superiore chi
possiede la maggiore anzianità di servizio intesa
come lo svolgimento di un maggior
numero di interventi di soccorso. A parità
di anzianità di servizio, e’
gerarchicamente superiore il maggiore di età.
Articolo 22
Obblighi dei datori di lavoro del
personale volontario
1. Ai sensi dell’articolo 70, comma
4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e
successive modificazioni ed
integrazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati,
hanno l’obbligo di lasciare
disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi
del personale volontario, sia per
lo svolgimento del servizio del soccorso
istituzionale sia per i casi
previsti dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, al
personale volontario deve essere conservato il
posto di lavoro e l’assenza dal
servizio deve considerarsi giustificata ad ogni
effetto di legge.
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Articolo 23
Onorificenze
1. Sono estese al personale
volontario le norme per la concessione delle
onorificenze previste per il
personale permanente.
Articolo 24
Tessera di riconoscimento
1. Al personale volontario viene
rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in
conformita’ alle vigenti
disposizioni in materia per il personale permanente. La
tessera va immediatamente
riconsegnata agli organi competenti in caso di
cancellazione dall’elenco.
Articolo 25
Vestiario ed equipaggiamento
1. Il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco provvede a fornire al personale
volontario il vestiario ed il
necessario equipaggiamento per l’impiego nel
servizio di istituto, in conformità
alle vigenti disposizioni in materia di tutela
della salute e sicurezza dei
lavoratori.
2. Il vestiario e l’equipaggiamento
di cui al comma 1 deve essere restituito all’atto
della cancellazione dagli elenchi.
Articolo 26
Disposizioni transitorie e finali
1. Il personale volontario che, per
cambio di residenza o domicilio, viene iscritto
nell’elenco del personale
volontario di un altro Comando provinciale conserva
l’anzianità e la qualifica
precedentemente possedute.
2. Le convenzioni con le regioni e
gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei
Vigili del Fuoco nei settori di
attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
possono prevedere anche
l’acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da
trasferire, in comodato gratuito,
per le necessità dei distaccamenti volontari
indicati nelle convenzioni stesse.
14
3. Ai sensi dell’articolo 8 della
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell’articolo 16
della legge 13 maggio 1961, n. 469,
nonché dell’articolo 13 della legge 27
dicembre 1973, n. 850,
nell’esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici
antincendi volontari, i capi
reparto volontari e i capi squadra volontari sono
ufficiali di polizia giudiziaria,
mentre i vigili volontari sono agenti di polizia
giudiziaria.
4. I funzionari tecnici antincendi
volontari sono equiparati, agli effetti del
trattamento economico previsto
dall’articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n.
469, ai collaboratori tecnici
antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Al personale volontario
continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari
previste dall’articolo 35 della
legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento
per l’irrogazione delle sanzioni
disciplinari al personale volontario e’ regolato
dalle norme in vigore per il
personale permanente.
6. Per assicurare modalità
organizzative coerenti con il programmato sviluppo sul
territorio della componente
volontaria del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, il reclutamento e
l’iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari
di cui all’articolo 5, nonchè il
conferimento della qualifica di capo reparto
volontario di cui agli articoli 12
e 14 vengono sospesi per un periodo di cinque
anni, a decorrere dall’entrata in
vigore del presente provvedimento.
7. I funzionari tecnici antincendi
volontari ed i capi reparto volontari in servizio
alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento espletano, in via
ordinaria, funzioni di carattere
organizzativo all’interno del distaccamento
volontario e dispongono,
nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni,
esclusivamente del personale
volontario.
8. Ai sensi dell’articolo 15 della
legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive
modificazioni ed integrazioni, al
personale volontario che in seguito all’impiego
per attività di soccorso,
formazione o addestramento ha subito un infortunio
comportante l’inabilita’ permanente
ed assoluta, competono i benefici stabiliti
in materia per il personale
permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ove applicabili.
Articolo 27
Interpretazione autentica e
abrogazioni
1. L’abrogazione della parte
seconda del R.D. 16 marzo 1942, n. 699 disposta
dall’art. 25 del D.P.R. 2 novembre
2000, n. 362 in materia di reclutamento,
15
avanzamento ed impiego del
personale volontario si intende riferita
esclusivamente agli articoli in
contrasto con le disposizioni introdotte dallo
stesso D.P.R. 2 novembre 2000, n.
362.
2. E’ abrogato il D.P.R. 2 novembre
2000, n. 362.
Il presente decreto munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi
della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Articolo 28
Invarianza degli oneri
1. L’attuazione del presente
regolamento non può comportare in ogni caso oneri
aggiuntivi a carico del bilancio
dello stato. Il presente decreto, munito del sigillo
16
dello Stato sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'Interno
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, Il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il
15 marzo 2004
Ministeri istituzionale, registro
n. 2, foglio n. 326
TABELLA I
prevista dagli articoli 5, comma 1,
lett. d) e 6, comma 1, lett. c)
Decreto del Presidente della Repubblica:
“Regolamento recante
norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del
personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco”.
REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER
L’ACCESSO NEI QUADRI DEL
PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO
17
I requisiti psico-fisici e
attitudinali di cui devono essere in possesso i soggetti per
l’accesso nei quadri del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione
fisica e piena integrità psichica;
b) statura non inferiore a metri
1,62;
c) peso corporeo contenuto nei
limiti previsti dalla seguente formula:
I.M.C. = p/(h x h)
I.M.C. = indice di massa corporea
p = peso corporeo (espresso in
chilogrammi)
h = altezza (espressa in metri)
indice di massa corporea (I.M.C.)
non superiore a 30 come valore per il peso corporeo
massimo, non inferiore a 20 come
valore per il peso corporeo minimo per gli uomini e
non inferiore a 18 per le donne;
d) normalità del senso cromatico,
determinato mediante corretta visione dei colori
fondamentali (test delle matassine
di lana colorate);
e) normalità del campo visivo e
della motilità oculare;
f) acutezza visiva:
per il profilo di vigile del fuoco
volontario, visus naturale uguale o superiore a
complessivi 14/10 e non inferiore a
6/10 nell’occhio che vede meno, non è ammessa la
correzione con lenti;
per il profilo da. funzionario
tecnico antincendi volontario, visus naturale uguale
o superiore a complessivi 14/10 e
non inferiore a 6/10 nell’occhio che vede meno è
ammessa la correzione con lenti di
qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le
due lenti non sia superiore a tre
diottrie;
g) percezione della voce di
conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con
esclusione di uso di protesi
acustica;
h) apparato dentario tale da
assicurare la funzione masticatoria: a tal fine viene
considerata sufficiente la
masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o
tre coppie tra molari e premolari,
purchè in ingranaggio in occlusione, comunque il
totale dei denti mancanti o
sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a sedici
elementi;
Costituiscono altresì cause di non
idoneità per l’ammissione nei quadri del personale
volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco le seguenti imperfezioni e infermità:
i) la TBC polmonare ed
extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni contagiose
in atto, il morbo di Hansen, le
malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento
cronico o in fase clinica silente;
j) le gravi allergopatie anche in
fase asintomatica;
k) l’alcolismo, le tossicomanie, le
intossicazioni croniche di origine esogena;
l) le alterazioni congenite ed
acquisite, croniche della cute e degli annessi ed i loro
esiti, estese o gravi o che, per
sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali;
m) la presenza di trapianti di
organi o di parte di organi;
n) la presenza di innesti e/o di
mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi
e/o apparati. La sola presenza di
osteosintesi non costituisce di per sé causa di
inidoneità;
o) le infermità ed imperfezioni
degli organi del capo e/o i loro esiti di lesioni delle
palpebre e dell’apparato lacrimale,
quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; i
disturbi della motilità del globo
oculare, quando siano causa di diplopia o di difetti del
campo visivo, anche monoculari, o
qualora producano alterazioni della visione
binoculare; le retinopatie; i
postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento
anteriore e posteriore dell’occhio;
gli esiti dei pregressi interventi per la correzione dei
vizi di rifrazione oculare di
qualsiasi tipo, trascorso, ove occorra, il periodo di
18
stabilizzazione della funzione
visiva, escluso l'impianto di anelli intracorneali sintetici;
le stenosi e le poliposi nasali,
quando siano causa di ostruzioni ventilatorie significative
e sostenute da una condizione
disreattiva allergica; le malformazioni e le malattie della
bocca; le gravi malocclusioni
dentarie con alterazione della funzione masticatoria; le
disfonie e le gravi balbuzie; le
tonsilliti croniche con presenza di streptococco Bemolitico
gruppo A; l’ipertrofia tonsillare
di grado notevole con gravi alterazioni
funzionali; 1’otite media cronica
colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con
segni di carie ossea, l’otite
purulenta semplice secernente; l’otite cronica iperplastica
polipoide; gli esiti di
ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell’otosclerosi; i
processi
flogistici cronici in esito ad
interventi chirurgici sull’orecchio medio; le infermità o i
disturbi funzionali
cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili; gli
esiti di
interventi chirurgici sull’orecchio
interno;
p) le infermità e imperfezioni del
collo e dei relativi organi ed apparati qualora
producano rilevanti alterazioni
strutturali o funzionali; l’ipertrofia tiroidea con
distiroidismo di rilevanza clinica;
q) i dismorfismi congeniti ed
acquisiti della gabbia toracica con alterazioni
funzionali respiratorie;
r) le infermità dei bronchi e dei
polmoni: le malattie croniche dei bronchi e dei
polmoni; l’asma bronchiale; cisti e
tumori polmonari; i segni radiologici di malattia
tubercolare dell’apparato
pleuropolmonare in atto o pregressa e i loro esiti qualora siano
causa di rilevanti alterazioni
funzionali; le infermità mediastiniche e le anomalie di
posizione di organi, vasi o visceri
con spostamenti mediastinici;
s) le infermità ed imperfezioni
dell’apparato cardio-circolatorio: la destrocardia; le
cardiopatie congenite ed i loro
esiti; malattie dell’endocardio, del miocardio,
dell’apparato valvolare, del
pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti; i gravi disturbi
funzionali cardiaci; la bradicardia
sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min.;
blocco atrioventricolare di I grado
che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato;
blocco atrioventricolare di Il e
III grado; sindrome di Wolf Parkinson White; blocco di
branca destra completo; blocco di
branca sinistra; ritarda di attivazione intraventricolare
anteriore sinistro a QRS stretta
associata a ritardo di attivazione intraventricolare
destro, stabili; la conduzione A-V
accelerata, espressione di anomalie del sistema
specifico di conduzione;
extrasistolia ventricolare frequente ovvero di natura non
funzionale; sindrome ipercinetica
cardiaca; tachicardia sapraventricolare; tachiaritmie
sopraventricolari; presenza di
segnapassi artificiale; l’ipertensione arteriosa persistente
che presenti valori dalla pressione
sistolica superiore a 15O mm Hg e della pressione
diastolica superiare a 90 mm Hg,
anche se di tipo essenziale e/o senza interessamento di
organi o apparati, che risulti
confermata possibilmente mediante monitoraggio
pressorio dinamico delle 24 h; le
arteriopatie; gli aneurismi; le fistole arterovenose; le
ectasie venose estese con
incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del
circolo venoso ed i loro esiti con
rilevanti disturbi trofici e funzionali; le emerroidi
croniche, voluminose e molteplici;
n) le infermità ed imperfezioni
dell’addome: anomalie della posizione dei
visceri; le malaitie degli organi
addominali, o i loro esiti, che determinano
apprezzabile ripercussione sullo
stato generale nonché rilevanti disturbi
funzionali; le ernie viscerali; il
laparocele;
o) le infermità e le imperfezioni
dell’apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le
alterazioni dello scheletro,
consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o
traumi, ostacolanti la funzionalità
organica; le malattie ossee o cartilaginee in
atto, determinanti limitazioni
della funzionalità articolare; le malattie dei
muscoli, delle strutture
capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle
borse sinoviali, tali da ostacolare
o limitare la funzione articolare;
19
p) le infermità e le imperfezioni
dell’apparato neuropsichico: malattie del
sistema nervoso centrale o
periferico o autonomo e i loro esiti che siano causa
di rilevanti alterazioni
funzionali; le infermità psichiche invalidanti: psicosi
in atto o pregresse, psico-nevrosi
in atto anche se in trattamento, disturbi
di personalità; tutte le sindromi
epilettiche, anche pregresse;
q) le patologie e i loro esiti
della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti
disturbi funzionali;
r) le infermità e le imperfezioni
dell’apparato urogenitale: malattie renali in
atto o croniche, che necessitino o
no di dialisi; l’idrocele molto voluminoso e
sotto tensione; il varicocele di
III grado con deformazione evidente dello scroto;
la cisti endoscrotale molto
voluminosa e sotto tensione; le malattie in atto,
infiammatorie e non, dell’apparato
genitale femminile che sono di
significativo rilievo clinico e
causa di rilevanti alterazioni funzionali;
l’incontinenza urinaria; la
pregressa nefrectomia;
s) le infermità del sangue, degli
organi emopoietici di apprezzabile entità,
comprese quelle congenite; le
sindromi da immunodeficienza, anche in fase
asintomatica; deficit anche
parziale di G6PDH;
t) i difetti del metabolismo
glicidico, lipidico e protidico di significativo
rilievo clinico. Nella valutazione
del diabete mellito si terrà conto
orientativamente del tipo di
diabete, stato di sindrome, fase clinica, schema
terapeutico attuato e dei valori di
laboratorio comunemente determinati in
chimica clinica; le sindromi
dipendenti da alterata funzione delle ghiandole
endocrine;
u) i tumori, anche benigni, quando
per sede, volume, estensione a numero
producano rilevanti alterazioni
strutturali o funzionali di organi od apparati;
v) la presenza nelle urine o in
altri liquidi biologici di una o più sostanze, o loro
metaboliti, previste dall’art. 14
del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo
unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza e
successive integrazioni;
w) le micosi e le parassitosi
clinicamente rilevabili, che siano cause di
importanti lesioni organiche o di
notevoli disturbi funzionali;
x) le infermità e le imperfezioni
non specificate nel presente elenco ma che
rendano il soggetto palesemente non
idoneo a prestare servizio valontario nel
Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Art. 3
1. Il personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve possedere
inoltre una personalità sicura con
sufficiente stabilità del tono dell’umore e
dell’autocontrollo in rapporto alle
mansioni e alle funzioni previste dalle
esigenze operative, eventualmente
da accertare mediante colloquio clinico,
avvalendosi anche dell’ausilio di
appositi test psicodiagnostici.
20
TABELLA II
prevista dagli articoli 12, comma 3; 13, comma 3;
14, comma 3; 15, comma 3
Materie di esame per il conferimento della
qualifica di capo reparto volontario
L’esame di fine corso per il
conferimento dei posti di capo reparto volontario verte sui
seguenti argomenti:
- il Corpo Nazionale VV.FF.;
- codice di comportamento dei
dipendenti delle PP.AA.;
- adempimenti amministrativi;
- struttura del rapporto di lavoro;
- miglioramento della sicurezza e
della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);
- attrezzature di protezione
individuale;
- costruzioni e dissesti statici;
- sostanze pericolose;
- strategia e tattica di
intervento;
- polizia giudiziaria;
- la protezione civile;
- la pianificazione dell’emergenza;
- le calamita’ naturali;
- il rischio industriale;
- la cartografia.
Materie di esame per il conferimento della
qualifica di capo squadra volontario
L’esame di fine corso per il
conferimento dei posti di capo squadra volontario verte sui
seguenti argomenti:
- il Corpo Nazionale VV.FF.;
- codice di comportamento dei
dipendenti delle PP.AA.;
- adempimenti amministrativi;
- la protezione civile;
- miglioramento della sicurezza e
della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);
- attrezzature di protezione
individuale;
- costruzioni e dissesti statici;
- sostanze pericolose;
- strategia e tattica di
intervento;
- polizia giudiziaria;
- impianti tecnologici.