Legge 1° marzo 1968 n. 186
(Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1968 n. 77)
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.
Articolo 2
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte.