Legge 1° marzo 1968 n. 186

(Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1968 n. 77)

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:


Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.

Articolo 2

I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte.