Decreto del Ministro dell'Interno del 26
agosto 1992
'Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica'
(Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992)
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1 e 2;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Rilevata la necessità di emanare norme di prevenzione incendi
per l'edilizia scolastica;
Vista la norma elaborata dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
DECRETA
Sono approvate le norme di prevenzione incendi
per l'39; edilizia scolastica contenute in allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO
NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA
1. GENERALITÀ
1.0. Scopo.
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza
antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a
scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di
tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni
contro il rischio di incendio. Ai fini delle presenti norme si
fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al
decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339
del 12 dicembre 1983).
1.1. Campo di applicazione
Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui
al punto 1.0. di nuova costruzione e agli edifici esistenti in
caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i
cui progetti siano presentati agli organi competenti per le
approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata
in vigore del presente decreto. S'intendono per modifiche
sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il
50°; dei solai o il rifacimento strutturali delle scale o
l'aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le
disposizioni contenute nel successivo punto 13.
1.2. Classificazione.
Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze
effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni o di
personale docente e non docente, nei seguenti tipi:
tipo O: scuole con numero di presenze contemporanee
fino a 100 persone;
tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee
da 101 a 300 persone;
tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee
da 301 a 500 persone;
tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee
da 501 a 800 persone;
tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee
da 801 a 1200 persone;
tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee
oltre le 1200 persone.
Alle scuole di tipo "O" si applicano le
particolari norme di sicurezza di cui al successivo punto 11.
Ogni edificio, facente parte di un complesso
scolastico purché non comunicante con altri edifici, rientra
nella categoria riferita al proprio affollamento.
2.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
2.0. Scelta dell'area.
Gli edifici da adibire a scuole, non devono essere ubicati in
prossimità di attività che comportino gravi rischi di incendio
e/o di esplosione. Per quanto riguarda la scelta del sito,
devono essere tenute presenti le disposizioni contenute nel
decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 18 dicembre 1975
(Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976).
2.1. Ubicazione.
I locali ad uso scolastico possono essere ubicati: a) in edifici
indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed
isolati da altri; b) in edifici o locali esistenti, anche
adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altri aventi
destinazione diversa, nel rispetto di quanto specificato al
secondo comma del punto 2.0., purché le norme di sicurezza
relative alle specifiche attività non escludano la vicinanza e/o
la contiguità di scuole.
2.2. Accesso all'area.
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del
Fuoco gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle
presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10°;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse
anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m).
2.3. Accostamento autoscale.
Per i locali siti ad altezza superiore a m 12 deve essere
assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle
autoscale dei Vigili del Fuoco, sviluppate come da schema
allegato (allegato 1), almeno ad una qualsiasi finestra o
balcone di ogni piano. Qualora tale requisito non sia
soddisfatto gli edifici di altezza fino a 24 m devono essere
dotati di scale protette e gli edifici di altezza superiore, di
scale a prova di fumo.
2.4. Separazioni.
Le attività scolastiche ubicate negli edifici e nei locali di
cui alla lettera b) del punto 2.1. devono essere separati dai
locali a diversa destinazione, non pertinenti l'attività
scolastica, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 120
senza comunicazioni. Fanno eccezione le scuole particolari che
per relazione diretta con altre attività necessitano della
comunicazione con altri locali (es. scuole infermieri, scuole
convitto, ecc.) per le quali è ammesso che la comunicazione
avvenga mediante filtro a prova di fumo. Tali attività devono,
comunque, avere accessi ed uscite indipendenti. è consentito che
l'alloggio del custode, dotato di proprio accesso indipendente,
possa comunicare con i locali pertinenti l'attività scolastica
mediante porte di caratteristiche almeno REI 120.
3.
COMPORTAMENTO AL FUOCO
3.0. Resistenza al fuoco delle strutture.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
vanno valutati, secondo le prescrizioni e le modalità di prova
stabilite dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del
14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato
nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo,
laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi
composti). Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni
da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la
classificazione degli edifici in funzione del carico di
incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità
specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986
,(Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene
il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture
portanti in legno.
Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in
modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R| 60
(strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edifici
con altezza antincendio fino a 24 m; per edifici di altezza
superiore deve essere garantita una resistenza al fuoco almeno
di R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture separanti).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico
devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative
normative.
3.1. Reazione al fuoco dei materiali.
Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa
riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984);
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei
materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro
superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni
orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere
impiegati materiali di classe O;
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le
pavimentazioni
4.
SEZIONAMENTI
4.0. Compartimentazione
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche
costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella
nella tabella A.
Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti
devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al
punto 3.0.
TABELLA A
Altezza antincendi Massima superficie del
compart (m2)
fino a 12 m 6.000
da 12 m a 24 m 6.000
da oltre 24 m a 32 m 4.000
da oltre 32 m a 54 m 2.000
4.1. Scale.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono
essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.
La larghezza minima delle scale deve essere di m 1,20.
Le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare
restringimenti, devono avere non meno di tre gradini e non più
di quindici; i gradini devono essere a pianta rettangolare,
devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non
superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm sono ammesse rampe non
rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e
che la pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal
montante centrale o dal parapetto interno.
Il vano scala, tranne quello a prova di fumo interno, deve avere
superficie netta di aerazione permanente in sommità non
inferiore a 1 m2. Nel vano di areazione è consentita
l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti
atmosferici.
4.2. Ascensori e montacarichi.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani ascensori
devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.
Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono
rispettare le norme antincendio previste al punto 2.5. del
decreto del Ministro dell'Interno del 16 maggio 1987, n. 246
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987, n.
148).
5. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA
5.0. Affollamento.
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in: aule: 26
persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano
numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato
sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del
numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione
rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività;
aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;
refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4
persona/m2.
5.1. Capacità di deflusso.
La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere
non superiore a 60 per ogni piano.
5.2. Sistema di via di uscita.
Ogni scuola deve essere provvista di un sistema organizzato di
vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento
ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere
dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro.
Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non
docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati,
oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di
una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o
a prova di fumo interna.
5.3. Larghezza delle vie di uscita.
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo
di uscita e non inferiore a due moduli (m. 1,20). La misurazione
della larghezza delle singole uscite va eseguita nel punto più
stretto della luce. Anche le porte dei locali frequentati dagli
studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a
m 1,20.
5.4. Lunghezza delle vie di uscita.
La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60
metri e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più
vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o
dal personale docente e non docente.
5.5. Larghezza totale delle uscite di ogni
piano.
La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal
rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità
di deflusso. Per le scuole che occupano più di tre piani fuori
terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono
all'aperto, viene calcolata sommando il massimo affollamento
ipotizzabile di due piani consecutivi, con riferimento a quelli
aventi maggiore affollamento.
5.6. Numero delle uscite.
Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve
essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti
ragionevolmente contrapposti. Per ogni tipo di scuola i locali
destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per
l'informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori)
devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso,
anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due
moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice
spinta, che adduca in luogo sicuro. Le aule didattiche devono
essere servite da una porta ogni 50 persone presenti, le porte
devono avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi nel senso
dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti
nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione
dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o
esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a
5. Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso
devono essere realizzate in modo da non ridurre a larghezza
utile dei corridoi stessi.
6.
SPAZI A RISCHIO SPECIFICO
6.0. Classificazione.
Gli spazi a rischio specifico sono così classificati: spazi per
esercitazioni; spazi per depositi; servizi tecnologici; spazi
per l'informazione e le attività parascolastiche; autorimesse;
spazi per servizi logistici (mense, dormitori).
6.1. Spazi per esercitazioni.
Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove
si svolgono prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc.
connessi con l'attività scolastica. Gli spazi per le
esercitazioni ed i locali per depositi annessi devono essere
ubicati ai piani fuori terra o al 1 interrato, fatta eccezione
per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità
superiore 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra
senza comunicazioni con i piani interrati. Indipendentemente dal
tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di
separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco
valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova
stabilite nella circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del
14 settembre 1961. Il dimensionamento degli spessori e delle
protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché la
classificazione dei locali in funzione del carico di incendio,
vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate
nella circolare n. 91 citata. e predette strutture dovranno
comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza
al fuoco di almeno REI 60. Le comunicazioni tra il locale per
esercitazioni ed il locale deposito annesso, devono essere
munite di porte dotate di chiusura automatica aventi resistenza
al fuoco almeno REI 60. Nei locali dove vengono utilizzate e
depositate sostanze radioattive e/o macchine radiogene è fatto
divieto di usare o depositare materiali infiammabili. Detti
locali debbono essere realizzati in modo da consentire la più
agevole decontaminazione ad essere predisposti per la raccolta
ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di
estinzione di principi di incendio. Gli spazi per le
esercitazioni dove vengono manipolate sostanze esplosive e/o
infiammabili devono essere provvisti di aperture di aerazione,
permanente, ricavate su pareti attestate all'esterno di
superficie pari ad 1/20 della superficie in pianta del locale.
Qualora vengano manipolati gas aventi densità superiore a 0,8
delle predette aperture di aerazione, almeno 1/3 della
superficie complessiva deve essere costituito da aperture,
protette con grigliatura metallica, situate nella parte
inferiore della parete attestata all'esterno e poste a filo
pavimento. Le apparecchiature di laboratorio alimentare a
combustibile gassoso devono avere ciascun bruciatore dotato di
dispositivo automatico di sicurezza totale che intercetti il
flusso dal gas in mancanza di fiamma.
6.2. Spazi per depositi.
Vengono definiti "spazi per deposito o magazzino" tutti quegli
ambienti destinati alla conservazione di materiali per uso
didattico e per i servizi amministrativi. I depositi di
materiali solidi combustibili possono essere ubicati ai piani
fuori terra o ai piani 1 e 2 interrati. Indipendentemente dal
tipo di materiale impiegato nella realizzazione le strutture di
separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco
valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova
stabilite nella circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del
14 settembre 1961. Il dimensionamento degli spessori e delle
protezione da adottare per i vari tipi di materiali nonché la
classificazione dei depositi in funzione del carico di incendio,
vanno determinati secondo le tabelle e con le modalità
specificate nella circolare n. 91 citata. Le predette strutture
dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una
resistenza al fuoco di almeno REI 60. L'accesso al deposito deve
avvenire tramite porte almeno REI 60 dotte di congedo di
autochiusura. La superficie massima lorda di ogni singolo locale
non può essere superiore a: 1000 m2 per i piani fuori terra; 500
m2 per i piani 1 e 2 interrata. I suddetti locali devono avere
apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della
superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia
fitta. Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve
superare i 30 kg/m2, qualora venga superato il suddetto valore,
nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento a
funzionamento automatico. Ad uso di ogni locale dovrà essere
previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità
estinguente non inferiore a 21 A ogni 200 m2 di superficie. I
depositi di materia infiammabili liquidi e gassosi devono essere
ubicati al di fuori del volume del fabbricato, lo stoccaggio, la
distribuzione e l'utilizzazione di tali materiali devono essere
eseguiti in conformità delle norme e dei criteri tecnici di
prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno
un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non
inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150 m 2 di superficie. Per
esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere
complessivamente, all'interno del volume dell'edificio, in
armadi metallici dotati di bacino di contenimento, 20 l di
liquidi infiammabili.
6.3. Servizi tecnologici.
6.3.0. Impianti di produzione di calore.
Per gli impianti di produzione di calore valgono le disposizioni
di prevenzione incendi in vigore. è fatto divieto di utilizzare
stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per il
riscaldamento di ambienti.
6.3.1. Impianti di condizionamento e di
ventilazione.
Gli eventuali impianti di condizionamento e di ventilazione
possono essere centralizzati o localizzati. Nei gruppi
frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni
prodotti non infiammabili. Negli impianti centralizzati di
condizionamento aventi potenza superiore a 75Kw i gruppi
frigoriferi devono essere installati in locali appositi, così
come le centrali, di trattamento aria superiore a 50.000 mc/h
(portata volumetrica).
Le strutture di separazione devono presentare resistenza al
fuoco non inferiore a REI 60 e le eventuali comunicazioni in
essere praticate devono avvenire tramite porte di
caratteristiche almeno REI 60 dotate di congegno di
autochiusura. Le condotte non devono attraversare; luoghi
sicuri, che non siano a cielo libero; vie di uscita; locali che
presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
L'attraversamento può tuttavia essere ammesso se le condotte
sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno
pari a quella del vano attraversato. Qualora le condotte debbano
attraversare strutture che delimitano i compartimenti, nelle
condotte deve essere installata, in corrispondenza degli
attraversamenti almeno una serranda resistente al fuoco REI 60.
6.3.1.1. Dispositivo di controllo.
a) Comando manuale - Ogni impianto deve essere dotato di un
dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente
accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio.
b) dispositivi automatici termostatici - Gli impianti, a
ricircolo di aria, di potenzialità superiore a 20.000 mc/h
devono essere provvisti di dispositivi termostatici di arresto
automatico dei ventilatori in caso di aumento anormale della
temperatura nelle condotte. Tali dispositivi, tarati a 70 C,
devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle
condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con
l'aria esterna) e della condotta principale di immissione
dell'aria. Inoltre l'intervento di tali dispositivi, non deve
consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento
manuale.
c) Dispositivi automatici di rilevazione dei fumi. Gli impianti,
a ricircolo d'aria, di potenzialità superiore a 50.000 mc/h
devono essere muniti di rilevatori di fumo, in sostituzione dei
dispositivi termostatici previsti nel precedente comma, che
comandino l'arresto dei ventilatori. L'intervento di tali
dispositivi non deve consentire la rimessa in marcia dei
ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.
6.3.2. Condizionamento localizzato.
è consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi
condizionatori a condizione che il fluido refrigerante non sia
infiammabile.
6.3.4. Impianti centralizzati per la
produzione di aria compressa.
Detti impianti, se di potenza superiore a 10 KW, devono essere
installati in locali aventi almeno una parete attestata verso
l'esterno ovvero su intercapedine grigliata, muniti di
superficie di sfogo non interiore a 1/15 della superficie in
pianta del locale.
6.4. Spazi per l'informazione e le attività
parascolastiche.
Vengono definiti "spazi destinati all'informazione ed alle
attività parascolastiche", i seguenti locali:
- auditori;
- aule magne;
- sale per rappresentazioni.
Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1
interrato fino alla quota massima di 7,50 m; se la capienza
supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non
scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di
pubblico spettacolo. Qualora, per esigenze di carattere
funzionale, non fosse possibile rispettare le disposizioni
sull'isolamento previste dalle suddette norme, le manifestazioni
in argomento potranno essere svolte a condizione che non si
verifichi contemporaneità con l'attività scolastica; potranno
essere ammesse comunicazioni unicamente nel rispetto delle
disposizioni di cui al punto 2,4.
6.5. Autorimesse.
Detti locali devono rispondere ai requisiti di sicurezza
stabiliti dalle specifiche norme tecniche in vigore.
6.6. Spazi per servizi logistici.
6.6.1. Mense.
Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti.
Nel caso in cui a tali locali sia annessa la cucina e/o il
lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a
combustibile liquido o gassoso, agli stessi si applicano le
specifiche normative di sicurezza vigenti.
6.6.2. Dormitori.
Locali destinati all'alloggiamento ad esclusivo uso del
complesso scolastico. Essi devono rispondere alle vigenti
disposizioni di sicurezza emanate dal Ministero dell'Interno per
le attività alberghiere.
7.
IMPIANTI ELETTRICI
7.0. Generalità.
Gli impianti elettrici del complesso scolastico devono essere
realizzati in conformità ai dispositivi di cui alla legge 1
marzo 1968, n. 186.
Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto
in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione
all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore deve
essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle
vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata.
7.1. Impianto elettrico di sicurezza.
Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza
alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria.
L'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le seguenti
utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle
persone:
a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i
passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che
garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;
b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.
Nessun'altra apparecchiatura può essere collegata all'impianto
elettrico di sicurezza.
L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire
anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal
personale.
L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere
inferiore ai 30 .
Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con
alimentazione autonoma. Il dispositivo di carica degli
accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico
e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
8.
SISTEMI DI ALLARME
8.0. Generalità.
Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado
di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di
pericolo. Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte
a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso
scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale
costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.
8.1. Tipo di impianto.
Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di
tipo 0-1-2, dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente
per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono.
Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche
un impianto di altoparlanti.
9.
MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE
ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI
9.0. Generalità.
Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi
antincendio come di seguito precisato.
9.1. Rete idranti.
Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete
idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata
preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in
ciascun vano scala dall'edificio; da essa deve essere derivato
ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante
con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di
tubazione flessibile o attacco per naspo.
La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di
tubo, di tipo approvato, con caratteristiche di lunghezza tali
da consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'aria
protetta.
Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con
diametro minimo di 25 mm ed anch'esso di lunghezza idonea a
consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area
protetta.
Tale idrante deve essere installato nel locale filtro, qualora
la scala sia a prova di fumo interna.
Al piede di ogni colonna montante, per edifici con oltre 3 piani
fuori terra, deve essere installato un idoneo attacco di
mandante per autopompa. per gli altri edifici è sufficiente un
solo attacco per autopompa per tutto l'impianto.
L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata
minima di 360 l/min. per ogni colonna montante e, nel caso di
più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne.
L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare
l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120
l/min. cad., con una pressione residua al bocchetto di 1,5 bar
per un tempo di almeno 60 min. Qualora l'acquedotto non
garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere
installata una idonea riserva idrica alimentata da acquedotto
pubblico e/o da altre fonti. Tale riserva deve essere
costantemente garantita. Le elettropompe di alimentazione della
rete antincendio devono essere alimentate elettricamente da una
propria linea preferenziale. Nelle scuole di tipo 4 e 5, i
gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere
costituiti da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da
fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompe e
motopompa o due elettropompe). L'avviamento de gruppi di
pompaggio deve essere automatico. Le tubazioni di alimentazione
e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da
urti e dal fuoco. Le colonne montanti possono correre, a giorno
o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti
resistenti al fuoco REI 60.
9.2. Estintori.
Devono essere installati estintori portatili di capacità
estinguente non inferiore 13A, 89B, C di tipo approvato dal
Ministero dell'Interno in ragione di almeno un estintore per
ogni 200 m di pavimento o frazione di detta superficie, con un
minimo di due estintori per piano.
9.3. Impianti fissi di rilevazione e/o di
estinzione degli incendi.
Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d'incendio
superi i 30 kg/m , deve essere installato un impianto di
rilevazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto
di estinzione ad attivazione automatica, se interrato.
10. SEGNALETICA DI SICUREZZA
S'applicano le vigenti disposizioni sulla
segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla
sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982).
Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il
sicuro esodo degli occupanti la scuola. Devono essere osservate
le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12,2,
12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.
12. NORME DI ESERCIZIO
A cura del titolare dell'attività dovrà essere
predisposto un registro dei controlli periodici ove sono
annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi
all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di
sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza
e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza
della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti
dell'attività.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e
disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.
12.0. Deve essere predisposto un piano di
emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due
volte nel corso dell'anno scolastico.
12.1. Le vie di uscita devono essere tenute
costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
12.2. è fatto divieto di compromettere
l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di
sicurezza, durante i periodi di attività della scuola,
verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.
12.3. Le attrezzature e gli impianti di
sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da
assicurarne la costante efficienza.
12.4. Nei locali ove vengono depositate o
utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è
fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.
12.5. I travasi di liquidi infiammabili non
possono essere effettuati se non in locali appositi e con
recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.
12.6. Nei locali della scuola, non
appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati
e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o
liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o
le sostanze che possono essere tenuti in quantità strettamente
necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività
didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.
12.7. Al termine dell'attività didattica o di
ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o
utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere
interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del
combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante
cartelli segnaletici facilmente visibili.
12.8. Negli archivi e depositi, i materiali
devono essere depositati in modo da consentire una facile
ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non
inferiore a 0.90 m.
12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare
a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di
copertura.
12.10. Il titolare dell'attività deve
provvedere affinché nel corso della gestione non vengano
alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale
compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla
complessità e capienza della struttura scolastica.
13. NORME TRANSITORIE
Negli edifici esistenti, entro cinque anni
dall'entrata in vigore del presente decreto, devono essere
attuate le prescrizioni contenute negli articoli seguenti:
scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del
decreto ministeriale 18 dicembre 1975; 2, 4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2,
6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12; scuole preesistenti alla
data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre
1975; 2.4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano
di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6,
7,8,9,10,12.
14. DEROGHE
Nei casi in cui per particolari motivi tecnici
o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare
qualcuna delle prescrizioni contenute nella presente normativa,
il titolare della gestione della scuola può avanzare motivata
richiesta di deroga in base all'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 577 del 29 luglio 1982 e secondo
le procedure indicate nello stesso articolo.
Le istanze devono essere redatte in carta legale e corredate di
grafici e di relazione tecnica che illustri, sotto l'aspetto
antincendio, le caratteristiche dell'edificio e le misure
alternative proposte al fine di garantire un grado di sicurezza
equivalente a quello previsto dalle norme a cui s'intende
derogare.
IL
MINISTRO
(Mancino)