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Regolamento recante l'organizzazione degli uffici
centrali di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno.
DPR 7
settembre 2001 n.398
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in
particolare l'articolo 14;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
settembre 1985, modificato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 25 gennaio 1991;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 2 febbraio 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile e del 21
maggio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito della disciplina
1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione
degli uffici dirigenziali generali in cui si articola il Ministero
dell'interno di seguito denominato Ministero.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce,
tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia
di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli
organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti
locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile
e politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di
protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza,
immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione incendi.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli
enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi
elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita'
di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento
delle Forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza
generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni
religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnato dalla normativa
vigente, ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione
civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto
legislativo.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto
dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed
i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno
esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e
di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione
e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (recte: decreto
legislativo 30 marzo 2000, n. 165), reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo".
- La legge 1 aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
- La legge 10 agosto 2000, n. 246, reca: "Disposizioni in materia di
incremento delle dotazioni organiche e di ordinamento del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco".
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
21/11/2001 |