|
CORPO NAZIONALE VIGILI
DEL FUOCO
Legge 10 agosto 2000, n. 246
Potenziamento del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4
settembre 2000)
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE E DI ORDINAMENTO
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art. 1.
(Potenziamento delle dotazioni organiche)
1. Al fine di conseguire più elevati livelli di
efficienza e flessibilità nell'espletamento delle
attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché per assicurare lo
svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di
dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo stesso è
aumentata di dodici unità. Le funzioni ispettive possono
essere conferite, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio appositamente previsti, anche ai dirigenti
delle altre aree operative del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno,
su proposta del direttore generale della protezione
civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore
generale capo.
2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
comprende le quattro unità di livello dirigenziale
generale previste dall'articolo 36 della legge 23
dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, e
dall'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati
l'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e
successive modificazioni, il comma 2-bis dell'articolo 2
del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434,
e l'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Alle relative
esigenze provvede in via ordinaria il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
3. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del
servizio, con particolare riferimento ai servizi
antincendio aeroportuali a seguito della
riclassificazione degli scali e all'istituzione di
presidi antincendio presso gli Organi costituzionali,
nonché per i comandi provinciali nelle nuove province,
la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre
1997, è incrementata di 1.301 unità, per un totale
complessivo di 32.895 unità, ivi compresi i dodici
dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui,
rispettivamente, al comma 1 e al comma 2. Per le
esigenze funzionali relative alla gestione
amministrativa degli uffici centrali e periferici del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti
nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili
professionali di funzionario amministrativo della VIII
qualifica funzionale e di direttore amministrativo della
IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali
saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo
nazionale di lavoro.
4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione
organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite
della misura massima complessiva di lire 36 miliardi per
il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
si provvede alla distribuzione per profilo professionale
e qualifica delle unità di personale considerate ai fini
dell'incremento della dotazione organica.
6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in
caso di specifica richiesta da parte degli interessati,
anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi
permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano,
previo assenso dell'amministrazione autonoma di
provenienza.
7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel
profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si
provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per
cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve
di legge, mediante concorso per titoli riservato ai
vigili iscritti nei quadri del personale volontario che
alla data del bando abbiano prestato servizio per non
meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle
qualità morali e di condotta in conformità all'articolo
36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonché dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del
Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228. Il limite
di età per la partecipazione ai concorsi riservati è di
37 anni.
8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al
comma 7 è formata attribuendo punti 0,30 per ogni
ulteriore periodo di venti giorni e punti 0,50 per il
possesso di una delle seguenti specializzazioni
professionali: padrone di barca, motorista navale,
specialista di elicottero, pilota di elicotteri,
sommozzatore, radioriparatore.
9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31
dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere
dopo l'espletamento delle procedure di mobilità
orizzontale e verticale, qualora alla data di entrata in
vigore della presente legge sia già stata emanata la
normativa che disciplina le relative procedure si
provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso
dell'Amministrazione competente, dei candidati risultati
idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di
ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno,
indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 52 del 2 luglio 1993..
10. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 450, è incrementato di lire 12.500
milioni a decorrere dall'anno 2000.
11. Le assunzioni del personale di cui al presente
articolo hanno luogo in deroga alle procedure di
programmazione delle assunzioni di personale previste
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
Art. 2.
(Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Incarichi di funzioni dirigenziali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai
decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre
1998, n. 387, e di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernenti
l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato, non si applicano ai
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di
livello generale degli uffici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni
del presente articolo. Il contratto individuale
successivamente stipulato stabilisce il trattamento
economico onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facoltà di rinnovo.
3. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
l'incarico di funzioni dirigenziali generali è conferito
nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, a dirigenti dell'area operativa tecnica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area di
contrattazione per il personale con qualifica
dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese
nel comparto di contrattazione "Aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo", si
osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7
dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31
marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387.
5. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento
del direttore generale della protezione civile e dei
servizi antincendi, sono svolte dal dirigente generale
di pari livello titolare delle funzioni di ispettore
generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 3.
(Commissione medica per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici e attitudinali)
1. La Commissione medica per l'accertamento dei
requisiti previsti per l'accesso ai profili dell'area
operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco è composta da un dirigente dei ruoli sanitari del
Ministero dell'interno, o di altra Amministrazione
pubblica anche ad ordinamento autonomo, che la presiede,
e da quattro medici.
La Commissione può essere integrata, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio, da un numero massimo
di altri due componenti per accertamenti sanitari di
natura specialistica. È abrogato l'articolo 21, primo
comma, numero 5), della legge 13 maggio 1961, n. 469,
come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge 5
dicembre 1988, n. 521.
2. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei
quali occorre procedere agli accertamenti di cui al
comma 1, risulti superiore alle 500 unità, possono
essere nominate più sottocommissioni, unico restando il
presidente, a ciascuna delle quali sono assegnati non
meno di 250 candidati..
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove
possibile, anche ai concorsi in via di espletamento alla
data di entrata in vigore della presente legge..
Art. 4.
(Arruolamento dei vigili volontari ausiliari)
1. All'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive
modificazioni, le parole:
"essi debbono essere in possesso dei requisiti
prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "con
regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le
modalità per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in qualità di vigile volontario
ausiliario". 2. Con regolamento adottato dal Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono altresì
individuate, in analogia con quelle previste dalla
contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in
servizio permanente e fatti salvi i limiti di
compatibilità, le sanzioni disciplinari irrogabili ai
vigili volontari ausiliari e quelle la cui comminazione
comporta l'esclusione dal trattenimento in servizio,
previsto dal comma 5, e dall'accesso al profilo di
vigile del fuoco, previsto dal comma 8. A decorrere
dalla data di emanazione del predetto regolamento sono
abrogate le precedenti disposizioni in materia. 3. I
vigili volontari ausiliari frequentano, presso le scuole
centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, un corso tecnico professionale della durata di
tre mesi con esame finale, secondo modalità e criteri da
stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno..
4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del
collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono
essere trattenuti in servizio per un anno con la
qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del
35 per cento dei posti disponibili nell'organico al 31
dicembre dell'anno precedente e sulla base di una
apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione
della presente disposizione detto limite è fissato al 70
per cento dei posti disponibili, ferme restando le
riserve di legge. Il trattenimento in servizio nei
limiti di cui il presente comma è disposto nel rispetto
delle procedure di programmazione delle assunzioni di
personale previste dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i
seguenti requisiti:
a) possesso di una specializzazione professionale in uno
dei mestieri attinenti al servizio di istituto;
b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al
decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228;
c) non avere riportato le sanzioni disciplinari
stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
6. La graduatoria di merito di cui al comma 4 è
elaborata sulla base di criteri e modalità fissati con
decreto del Ministro dell'interno, in relazione alla
graduatoria di merito stilata alla fine del corso di
addestramento presso le scuole centrali antincendi e al
rendimento durante il servizio espletato nelle strutture
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sulla base di
detta graduatoria si procede all'accertamento dei
richiesti requisiti psico-fisici e attitudinali fino al
limite dei posti da coprire..
7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio,
prima di essere impiegati nei compiti operativi,
frequentano un apposito corso di formazione, che si
conclude con esame finale, presso le scuole centrali
antincendi della durata di tre mesi, da disciplinare con
decreto del Ministro dell'interno..
8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio,
il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia
richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver
riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal
regolamento di cui al comma 2, accede al profilo di
vigile del fuoco nel rispetto delle procedure di
programmazione delle assunzioni di personale previste
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
9. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la
frequenza del corso di formazione, i vigili del fuoco
trattenuti sono affiancati ai vigili del fuoco
permanenti ed è loro attribuito un trattamento economico
pari al 50 per cento del trattamento economico previsto
per i vigili del fuoco permanenti. Durante il corso di
formazione di cui al comma 7 spetta lo stesso
trattamento economico percepito durante il periodo del
servizio di leva..
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano
fino alla data di entrata in vigore delle norme
attuative della legge di riforma del servizio militare.
Art. 5.
(Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del
Ministero dell'interno)
1. Tra le funzioni e i compiti amministrativi
concernenti le competenze sanitarie e medico-legali
della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di cui al combinato disposto dell'articolo
112, comma 2, e dell'articolo 113, comma 3, lettera c),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
inclusi anche quelli relativi ai controlli sanitari dei
dipendenti addetti e dei locali adibiti alla
manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande
per il personale dipendente, da effettuare in
collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche
competenti per territorio..
2. Nelle more dell'affidamento del servizio di mensa del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa formale
gara di appalto tra ditte idonee del settore, che tenga
conto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 155, al fine di assicurare la
continuità del servizio obbligatorio, i comandanti
provinciali dei vigili del fuoco sono autorizzati a
prorogare i contratti già stipulati ai medesimi costi.
La proroga non può superare il termine del 31 dicembre
2001. 3. Ai medici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, lettera i), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
Art. 6.
(Svolgimento di attività sportive)
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco cura e
promuove istituzionalmente l'esercizio della pratica
sportiva per consentire la preparazione e il
ritempramento psico-fisico del personale in servizio,
ivi compresa la partecipazione ad attività agonistiche
interne ed esterne al Corpo anche attraverso i gruppi
sportivi, la cui attività è disciplinata con decreto del
Ministro dell'interno.
2. Fatte salve le esigenze di servizio,
l'Amministrazione consente che il personale del Corpo
partecipi ai campionati nazionali dei vigili del fuoco,
ai campionati agonistici federali nonchè alle attività
agonistiche organizzate dallo Stato maggiore della
difesa.
3. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze del
servizio, consente, inoltre, che personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto atleta o
tecnico di interesse nazionale od olimpico dalle
federazioni sportive o dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da
parte degli organismi sopraindicati, alle preparazioni
individuali o collettive organizzate dalle federazioni
sportive nazionali, in vista della partecipazione a gare
nazionali o internazionali ufficiali sulla base di
apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le
federazioni sportive e il Ministero dell'interno.
4. Al personale di cui al comma 3 non competono il
trattamento economico di missione ed il compenso per
lavoro straordinario.
Capo II DISPOSIZIONI DI CARATTERE STRUMENTALE PER LA
MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO
Art. 7.
(Acquisto di mezzi antincendi aeroportuali)
1. Per fronteggiare le esigenze operative derivanti
dalla nuova classificazione degli aeroporti inseriti
nella tabella A di cui alla legge 23 dicembre 1980, n.
930, nonchè dall'assunzione a carico dello Stato dei
servizi antincendi in taluni aeroporti per i quali è in
corso la procedura di riclassificazione, è autorizzata
per l'anno 2000 la spesa di lire 19.200 milioni per
l'acquisto di mezzi antincendi aeroportuali.
Art. 8.
(Alloggi di servizio)
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 21 della
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive
modificazioni, nonché dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, gli
alloggi di servizio esistenti presso le sedi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco possono essere assegnati
in uso temporaneo con atto amministrativo,
indipendentemente dalla loro ubicazione in immobili di
proprietà pubblica o di proprietà privata, sulla base
dei criteri e con le modalità indicati con decreto del
Ministro dell'interno, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. All'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono estesi i benefici di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio
1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 1995, n. 284, intendendosi per sede di
servizio una delle strutture del Corpo situata nel
comune di Roma.
Art. 9.
(Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti
di locazione)
1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di
immobili privati o di enti pubblici ad uso del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, il nulla osta alla
spesa, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e successive
modificazioni, da parte del Ministero delle finanze -
direzione centrale del demanio, è richiesto ove
l'importo contrattuale superi lire 1.500 milioni.
2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto
1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1995, n. 437, è applicabile anche nei casi
eccezionali in cui si rende indifferibile il pagamento
dei canoni di affitto, nelle more della definizione
delle procedure di locazione di immobili.
3. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del
decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, le
parole "per l'acquisto dei beni necessari per gli
interventi di emergenza" sono sostituite dalle seguenti:
"per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei
servizi necessari a garantire la permanente efficienza
degli interventi di soccorso tecnico urgente in
previsione di possibili emergenze".
4. È autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, da destinare al
potenziamento delle strutture edilizie didattiche, sia
centrali che periferiche, attraverso il completamento di
quelle preesistenti e la realizzazione di nuovi poli
didattici, per consentire il regolare svolgimento dei
programmi di formazione, addestramento e
specializzazione del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 10.
(Misure a favore del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il Ministero dell'interno, nel quadro del
potenziamento delle strutture dei vigili del fuoco,
promuove la costituzione di distaccamenti volontari nei
comuni al fine di assicurare sul territorio una presenza
diffusa di nuclei di protezione civile.
2. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle
dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei
distaccamenti volontari di vigili del fuoco, le regioni
e gli enti locali, singoli o associati, nel cui
comprensorio territoriale operano i distaccamenti,
possono, d'intesa con il Ministero dell'interno,
provvedere all'acquisto di detti beni e assegnarli in
uso gratuito ai distaccamenti volontari per le attività
di protezione civile e del soccorso istituzionale.
3. L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari
può accedere ai benefici ed ai contributi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 613, e successive modificazioni.
4. Per le donazioni effettuate ai distaccamenti
volontari dall'Associazione nazionale vigili del fuoco
volontari relative a mezzi, attrezzature e materiale
tecnico è concesso all'Associazione stessa, nei limiti
di spesa di seguito indicati, un contributo non
superiore alla somma dell'imposta sul valore aggiunto
corrisposta a titolo di rivalsa in relazione
all'acquisto dei citati beni. Agli atti di donazione di
cui al presente comma non si applica l'imposta sulle
donazioni. All'onere derivante dall'applicazione del
presente comma, pari a lire 500 milioni annue a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 70, ultimo comma, della legge 13 maggio
1961, n. 469, e successive modificazioni, dopo le
parole: "Nei casi previsti dai precedenti commi" sono
inserite le seguenti: "e per lo svolgimento di servizio
di soccorso effettuato dal personale volontario in
attività presso gli appositi distaccamenti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,". 6. Il personale
volontario in attività negli appositi distaccamenti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa della
chiamata alle armi può, su richiesta e qualora idoneo,
essere incorporato nelle unità di leva del Corpo stesso
prestando il proprio servizio nell'ambito della sede
volontaria.
Tale richiesta è accolta fino a concorrenza dell'onere
di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e
2001. All'onere derivante dall'applicazione del presente
comma, pari a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni
2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'interno,
il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco è riorganizzato anche in nuclei operativi
volontari per il soccorso tecnico e la logistica, che
possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi
e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere
impiegati in operazioni di emergenza fuori dalla propria
area di competenza.
Art. 11.
(Disposizioni in materia di lavoro straordinario)
1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili
ed indilazionabili, l'attribuzione annua di ore di
lavoro straordinario prevista dall'articolo 98, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
1987, n. 269, è elevata a 160.000 ore per il 2000 ed a
240.000 ore a decorrere dal 2001. 2. L'onere per
l'attuazione del presente articolo è fissato nella
misura massima di lire 2.150 milioni per il 2000 e di
lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.
Art. 12.
(Disposizioni in materia di vigili volontari
discontinui)
1. Il limite massimo previsto dall'articolo 41 della
legge 23 dicembre 1980, n. 930, è elevato, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio, a 160 giorni
all'anno per le emergenze di protezione civile e per le
esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco
nei quali il personale volontario disponibile sia
numericamente insufficiente.
2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per
l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda
individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al
comma 1, con una anzianità di servizio di almeno un anno
ed un'età anagrafica sino a 37 anni.
3. I vigili volontari discontinui di cui al comma 2 sono
esentati dalla prova preselettiva per l'accertamento
dell'attitudine specifica al profilo di vigile del
fuoco, ferma restando la verifica dell'idoneità
psico-fisica, e, a parità di punteggio nella graduatoria
dei concorsi, hanno la precedenza in relazione
all'anzianità maturata come vigile volontario
discontinuo.
Art. 13.
(Operatori amministrativo-contabili)
1. Nell'arco del triennio decorrente dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'interno predispone ed attua un piano per
l'inserimento nei distaccamenti dei vigili del fuoco,
già operativi o di nuova istituzione, di personale OAC
(operatori amministrativo-contabili).
Art. 14.
(Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di
Bolzano e della Valle d'Aosta)
1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di
Bolzano e della Valle d'Aosta sono equiparati al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali
Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
lire 150 milioni a decorrere dal 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art. 15.
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano. Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA
E CONTABILE
Art. 16.
(Istituzione del fondo a disposizione)
1. A decorrere dall'anno 2000, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno - centro di responsabilità
"Protezione civile e servizi antincendi" - unità
previsionale di base "Spese generali di funzionamento" è
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli della
medesima unità previsionale di base, con esclusione
delle spese di personale.
2. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1,
con la conseguente assegnazione ai capitoli dell'unità
previsionale di base di cui al medesimo comma, sono
disposti con decreti del Ministro dell'interno di cui è
data comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica tramite il competente
Ufficio centrale del bilancio.
3. La dotazione del fondo è fissata in lire 6.000
milioni per l'anno 2000, in lire 5.430 milioni per
l'anno 2001 e in lire 5.450 milioni a decorrere
dall'anno 2002.
4. All'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, le parole: "e del Corpo della
guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: ",
del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco".
Art. 17.
(Convenzioni)
1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente
direzione generale, e il Dipartimento della pubblica
sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri
enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei
compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su
appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato
per la immediata riassegnazione alle pertinenti unità
previsionali di base, rispettivamente, del centro di
responsabilità "Protezione civile e servizi antincendi"
e del centro di responsabilità "Pubblica sicurezza"
dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e
addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e
relativi alle spese per il personale, vengono
riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la
produttività collettiva e il miglioramento dei servizi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 18.
(Servizi a pagamento)
1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a
pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n.
966, sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
2. L'entità degli importi relativi ai servizi di
prevenzione incendi è specificata, per ciascuna delle
attività elencate nel decreto del Ministro dell'interno
16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 9 aprile 1982, in relazione alle tipologie ed
alla complessità delle prestazioni richieste, sulla base
del calcolo dei costi oggettivi di ciascun intervento.
3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti
all'articolo 2, primo comma, lettera b), e all'articolo
3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono
determinati su base oraria in relazione ai costi per
l'impiego del personale, dei mezzi e delle attrezzature
necessarie per l'espletamento dei servizi stessi, ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 15 novembre 1973, n. 734.
4. L'aggiornamento delle tariffe è determinato
annualmente con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sulla base degli indici
ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 5.
Resta fermo il disposto dell'articolo 43 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
6. Il Ministro dell'interno determina, con proprio
decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le modalità della
separazione delle funzioni di formazione
tecnico-professionale da quelle di certificazione, di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 609.
Art. 19.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1,
commi da 1 a 3 e 10, dell'articolo 7, dell'articolo 11,
comma 1, e dell'articolo 16, comma 3, valutati
complessivamente in lire 75.850 milioni per l'anno 2000,
in lire 93.230 milioni per l'anno 2001 ed in lire 93.250
milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il
triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 71.000
milioni per l'anno 2000, a lire 86.230 milioni per
l'anno 2001 e a lire 86.250 milioni per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
quanto a lire 4.850 milioni per l'anno 2000, a lire
7.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 7.000 milioni per
l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|