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TITOLO I -
ORDINAMENTO E COMPITI
ART. 1 -
DENOMINAZIONE - SEDE STRUTTURA - DURATA
E' costituita l'associazione nazionale Vigili del Fuoco Volontari con
sede in Casale Monferrato Corso Indipendenza n. 32 ed articolata in
sezioni per svolgere attività in tutta Italia.
L'associazione durerà fino a che non verrà deliberato lo scioglimento
dall'assemblea straordinaria o dalla Autorità Governativa.
L'associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Discontinui più
brevemente verrà indicata come "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
Volontari".
ART. 2 -
SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli scopi
della A.N.VV.F.D. sono:
a) promuovere un effettivo legame tra tutti i Vigili del Fuoco d'Italia;
b) mantenere attraverso apposite manifestazioni vivo lo spirito di Corpo
tra i VV.F. in servizio e quelli in congedo;
c) promuovere ogni studio, dibattito che possa riflettere od interessare
direttamente od indirettamente la categoria; promuovere il potenziamento
delle risorse dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, tramite appositi negozi giuridici, nel rispetto delle
competenze spettanti all'Amministrazione Pubblica; sviluppare l'attività
del volontariato nel servizio antincendio e della protezione civile;
d) creare un movimento di pubblica opinione a favore della categoria;
e) svolgere compiti di mutua assistenza a favore degli iscritti,
attuando i principi di solidarietà sociale;
f) rendersi interprete presso le Autorità competenti delle necessità
degli iscritti;
g) compiere ogni altro atto che possa comunque facilitare o favorire il
raggiungimento degli scopi dell'associazione.
L'associazione è priva di qualunque carattere politico e comunque non
potrà mai svolgere o aderire a manifestazioni con tale carattere, né
persegue fini di lucro diretto o indiretto.
TITOLO II - DEGLI ASSOCIATI
ART. 3 -
ISCRIZIONI
Condizione per
l'iscrizione è l'appartenenza o l'aver appartenuto alla categoria dei
Vigili del Fuoco Volontari.
Tale condizione è operativa solo per i soci ordinari.
L'iscrizione implica l'accettazione del presente Statuto ed il dovere di
pagare la quota associativa.
ART. 4 -
CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI
Accanto alla
categoria dei Soci ordinari sono previste le categorie dei Soci
vitalizi, benemeriti, sostenitori.
Le quote di iscrizione e le condizioni relative verranno stabilite ogni
triennio dal Consiglio Nazionale ai sensi del successivo art. 15 b.
ART. 5 -
DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
I soci
potranno esplicare i propri diritti esclusivamente attraverso le
Assemblee sezionali ed esercitare il controllo finanziario
esclusivamente attraverso il collegio dei revisori da essi eletto.
Sono escluse sotto ogni profilo ragioni economiche degli Associati sui
beni dell'Associazione e le loro spontanee prestazioni rivolte al
raggiungimento dei fini statutari, come quelle dei componenti degli
organi nazionali dell'Associazione, sono a titolo gratuito.
ART. 6 -
CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI
La qualità di
associato si perde con la cancellazione d'ufficio a seguito del mancato
pagamento delle quote associative, ed altresì per effetto di dimissioni.
L'assemblea generale, per accertati gravi motivi, può deliberare
l'esclusione di un associato.
TITOLO III -
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
ART. 7 -
ORGANI NAZIONALI DELLA ASSOCIAZIONE
1) L'Assemblea
Generale
2) Il Consiglio Nazionale
3) Il Presidente e i due Vice presidenti Nazionali
4) Il Segretario Generale
5) Il Collegio dei Revisori
6) Il Comitato Esecutivo di Presidenza
7) Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
ART. 8 -
ASSEMBLEA GENERALE - COMPITI E POTERE
L'assemblea
generale è composta dai delegati delle varie sezioni eletti dalle
singole assemblee sezionali in ragione di uno ogni 20 (venti) o frazione
di 20 (venti) associati e dai singoli soci regolarmente iscritti,
qualora nella Provincia non si costituita alcuna Sezione.
Ogni delegato dispone di tanti voti quanti sono gli associati che
rappresenta in regola col pagamento delle quote.
Non possono essere delegati i membri del Consiglio Nazionale.
L'Assemblea generale esprime la volontà sovrana dell'Associazione.
L'Assemblea generale può essere convocata in qualsiasi momento, in via
straordinaria per deliberare su eventuali modifiche statutarie.
L'Assemblea generale approva annualmente il bilancio economico
predisposto dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto,
entro il 30 aprile, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio
annuale successivo.
ART. 9 -
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea
generale ordinaria è convocata presso la sede della Associazione od in
altro luogo designato dal Presidente Nazionale, sentito il parere del
Consiglio Nazionale.
L'Assemblea generale straordinaria è convocata su delibera del Consiglio
Nazionale dal Presidente o da chi altro fosse designato dal Consiglio
stesso.
La convocazione sia in via ordinaria che in via straordinaria, si
effettua mediante lettera inviata a tutti i Presidenti di sezione, e
mediante avviso pubblicato sul periodico dell'Associazione, inviato a
tutti i soci, almeno quindici giorni avanti la data stabilita contenente
tutte le indicazioni necessarie e le comunicazioni dell'ordine del
giorno.
ART. 10 -
VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA GENERALE - EVENTUALE 2^ CONVOCAZIONE
L'Assemblea generale per essere valida in prima convocazione dovrà
rappresentare più della metà degli iscritti.
La seconda convocazione dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima.
Per la validità dell'assemblea generale, in seconda convocazione è
sufficiente la presenza di un decimo degli aventi diritto.
ART. 11 -
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea generale è presieduta da un Presidente nominato
dall'Assemblea stessa fra i soci ordinari.
ART. 12 -
SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA GENERALE
Segretario dell'assemblea ordinaria è il Segretario Generale
dell'associazione, mentre per le Assemblee straordinarie le funzioni di
Segretario saranno assunte da un Notaio.
ART. 13 -
VERBALE DELL'ASSEMBLEA
Di quanto deciso dall'Assemblea verrà redatto verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario che ne curerà la trascrizione nell'apposito
registro a norma di legge.
Tale registro, unitamente a quello dei Soci, sarà sempre visibile da
parte di tutti i soci.
ART. 14 -
CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è composto da n. 15 (quindici) membri eletti per
un triennio dall'Assemblea generale.
I membri eletti dal n. 12 (dodici) al n. 15 (quindici ) in graduatoria
nelle votazioni del congresso Nazionale del 21 Giugno 1989, assumeranno
il loro mandato al momento del perfezionamento delle formalità di
riconoscimento dell'Ente morale.
Il Consiglio Nazionale per la cooptazione eleggerà un Presidente nel suo
ambito e due Vice Presidenti che dureranno in carica per identico
periodi di tempo.
Il Consiglio Nazionale verrà convocato dal Presidente o da uno dei due
Vice Presidenti o da almeno tre dei suoi membri a mezzo lettera
raccomandata con R.R., spedita almeno 15 (quindici) giorni prima del
giorno fissato per l'adunanza con tutte le indicazioni necessarie e con
l'enunciazione dell'Ordine del Giorno.
Per le validità delle riunioni del Consiglio Nazionale occorrerà la
presenza di almeno 8 (otto) membri del Consiglio stesso.
Le deliberazioni verranno prese a maggioranza ed in caso di parità
prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Nazionale delibera su tutte le questioni ad esso
sottoposte, escluse quelle riservate dallo Statuto o dalla legge alla
Assemblea, ed in particolare:
a) nomina per un triennio del Segretario Generale che potrà anche essere
scelto tra i componenti del consiglio stesso;
b) delibera sulle modalità di iscrizione, misura della quota
associativa;
c) delibera sull'accettazione di eredità, lasciti, liberalità in genere,
sulla richiesta di contributi, sugli investimenti e sulla radiazione di
Soci, sulle liti attive e passive e su ogni altra iniziativa di rilievo
sul piano nazionale; delibera sull'attribuzione di cariche onorifiche a
coloro i quali abbiano svolto con dedizione, attività e promozione nel
ruolo associativo, sulla nomina dei componenti di Commissioni che
potranno essere individuati anche esternamente al Consiglio Nazionale
fra coloro che possiedono specifiche competenze tecniche;
d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea straordinaria suggerendo
eventuali modifiche statutarie;
e) delibera circa gli eventuali impegni da assumersi dalla Associazione,
assumendo ogni necessario potere negoziabile;
f) dispone ed approva i conti economici da presentare alla Assemblea
generale;
g) ratifica la Costituzione delle Sezioni ed approva i relativi conti
economici delle Sezioni stesse.
ART. 16 - DECADENZA
- SOSTITUZIONE
I membri del Consiglio Nazionale che per tre volte consecutivamente non
intervengano alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla
carica.
Tale decadenza può essere fatta valere esclusivamente dal Consiglio con
voto unanime e palese degli intervenuti.
In tale caso, come quello di dimissioni o di morte, o di assoluto e
permanente impedimento, il Consiglio Nazionale provvederà alla
sostituzione mediante nomina diretta di altro Consigliere designato
dalla sezione cui apparteneva e venuto meno.
I membri così eletti dureranno in carica sino alla scadenza del
Consiglio.
ART. 17 -
SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale curerà l'attuazione delle deliberazioni del
Consiglio Nazionale e delle disposizioni impartite dal Presidente, Vice
Presidenti, nell'ambito della loro rispettiva competenza.
Il Segretario Generale curerà altresì ogni altro adempimento, quali la
tenuta dei libri dell'Associazione e lo svolgimento di ogni altra
pratica amministrativa e burocratica.
ART. 18 -
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n. 3 (tre) membri
effettivi più due supplenti nominati dall'Assemblea, di adeguata
professionalità, e dureranno in carica per un triennio.
ART 18 bis -
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
E' istituito il Collegio Nazionale dei Probiviri composto di tre membri
più due supplenti eletti dall'Assemblea generale.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri dura in carica tre anni ed elegge
tra i propri componenti un Presidente.
Il Collegio dei Probiviri:
a) delibera sui ricorsi degli iscritti su provvedimenti adottati nei
loro confronti dal Consiglio Nazionale;
b) delibera sulle controversie rimesse al suo giudizio.
TITOLO IV - DELLE
SEZIONI
ART. 19 -
COSTITUZIONE DELLE SEZIONI
Le Sezioni saranno formate con l'adesione dei Soci; la loro costituzione
dovrà essere promossa mediante apposita richiesta contenente la firma
autografa dei soci e successivamente fatta pervenire al Consiglio
Nazionale che ne ratificherà la costituzione.
Le Sezioni dovranno essere costituite su base provinciale.
Tuttavia potranno essere costituite sezioni in città o paesi non
capoluogo di provincia qualora il numero degli iscritti e l'ubicazione
sia tale da giustificarne la costituzione.
ART. 19 bis - Per gli scopi indicati all'articolo 2 punto c) secondo
comma, i soci appartenenti al medesimo distaccamento volontario del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, possono costituire, previa
ratifica del Consiglio Nazionale, la delegazione dell'associazione,
priva di personalità giuridica, all'interno della quale nominano un
proprio Presidente, che dovrà agire in conformità alle disposizioni
impartite dal predetto organo nazionale.
ART. 20 - GOVERNO
DELLE SEZIONI
Le Sezioni godranno del principio di autonomia finanziaria ed
amministrativa.
Tuttavia dovranno uniformarsi alle direttive del Consiglio Nazionale ed
inoltre essendo prive di personalità giuridica non potranno compiere
atti di straordinaria amministrazione quali l'acquisto o l'alienazione
di immobili.
Sono organi delle sezioni:
1) l'Assemblea sezionale degli iscritti;
2) il Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un
massimo di undici membri di cui uno funge da Presidente;
3) il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri.
L'Assemblea sezionale degli iscritti deve essere convocata nella sede
della sezione o in altro luogo designato dal Presidente.
Il Presidente della Sezione provvederà alla convocazione dell'Assemblea
mediante lettera diretta a tutti i Soci della Sezione aventi diritto di
partecipazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita,
contenente tutte le indicazioni necessarie e l'enunciazione dell'ordine
del giorno.
L'Assemblea Sezionale per essere valida in prima convocazione dovrà
rappresentare più della metà degli iscritti.
La seconda convocazione dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima,
sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L'ordine del giorno deve contenere specificatamente l'ordine degli
argomenti da trattare.
Spetta all'Assemblea della Sezione di deliberare relativamente a:
1) nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente;
2) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
3) relazione della gestione finanziaria della gestione;
4) ogni altro argomento che venga sottoposto all'esame.
Le deliberazioni relative alle nomine, qualora non avvengano per
acclamazione, dovranno avvenire a scrutinio segreto.
Il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti nominati dall'assemblea
rimarranno in carica tre anni.
Tuttavia, alla scadenza del mandato, i comparenti rimarranno in carica
sino alla nomina dei successori.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) la nomina del segretario che può essere scelto nell'ambito dei suoi
membri;
b) l'amministrazione sezionale con esclusione di atti dispositivi del
patrimonio, nonché la redazione della relazione annuale.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, in sua vece a tale
incombente dovrà provvedere il membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare purché siano presenti
la maggioranza dei suoi membri di diritto.
In sede di costituzione delle sezioni, l'assemblea dovrà essere
convocata da un Commissario speciale nominato dal Presidente Nazionale.
Le funzioni di tale Commissionario si esauriscono con la nomina del
Consiglio e del Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà redigere una propria relazione
relativa alla gestione finanziaria della sezione.
I membri del Collegio dei Revisori potranno intervenire ad ogni riunione
del Consiglio Direttivo della sezione.
Si applicano agli organi sezionali tutte le norme relative agli organi
centrali in quanto non incompatibili.
ART. 21 -
COMMISSARIO DELLE SEZIONI
Qualora in una Sezione si verifichino inosservanze delle norme
statutarie ed altre irregolarità, ovvero si manifestino inconvenienti,
il Presidente, assunte le precise informazioni del caso, riferisce al
Consiglio Nazionale che potrà sciogliere il Consiglio e nominare un
Commissario che reggerà la Sezione sino al ristabilimento della
normalità.
TITOLO V - MEZZI
FINANZIARI
ART. 22 -
PROVENTI
I proventi delle sezioni sono costituiti dalle quote associative nonché
da eventuali contributi.
Ogni associato che non si dimetta entro il mese di novembre è tenuto a
versare la quota associativa annua a favore dell'Associazione.
La quota, parte dei contributi riscossi da ogni sezione, sarà utilizzata
per il proprio funzionamento e per il raggiungimento delle finalità
sociali.
I Consigli Direttivi renderanno conto della utilizzazione di tali fondi
con relazione finanziari da approvarsi dall'Assemblea Sezionale in
seduta ordinaria.
Detta relazione dovrà essere fatta pervenire alla Segreteria Generale
almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la Assemblea
Ordinaria, per essere sottoposta all'approvazione del Consiglio
Nazionale.
ART. 23 -
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed
immobili ad essa appartenenti.
Tutte le deliberazioni relative al patrimonio sezionale
dell'associazione saranno in competenza rispettivamente del Consiglio
Nazionale e del Consiglio Direttivo della sezione interessata, fatta
eccesione per le deliberazioni relative agli acquisti ed alle
alienazioni dei beni immobili la cui competenza è riservata al Consiglio
Nazionale, ai sensi dell'art. 20 primo comma dello statuto.
La perdita della qualifica di Socio implica la rinuncia ad ogni diritto
sul patrimonio sociale.
Qualora, a seguito della perdita della qualità di Socio, sorgesse una
qualsiasi controversia, su di essa giudicherà inappellabilmente come
arbitro ed amichevolmente compositore e senza formalità procedurali un
arbitro nominato di volta in volta dal Presidente del Tribunale dove ha
sede l'Associazione.
I beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, in caso di
scioglimento dell'Associazione stessa, verranno devoluti agli orfani
minorenni dei Vigili del Fuoco Volontari ed, in identica quantità, ad
altra organizzazione esercente attività di volontariato in analogo
settore dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari.
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