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VIGILI DEL FUOCO NOLE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONARI

STATUTO

TITOLO I - ORDINAMENTO E COMPITI

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE STRUTTURA - DURATA

E' costituita l'associazione nazionale Vigili del Fuoco Volontari con sede in Casale Monferrato Corso Indipendenza n. 32 ed articolata in sezioni per svolgere attività in tutta Italia.
L'associazione durerà fino a che non verrà deliberato lo scioglimento dall'assemblea straordinaria o dalla Autorità Governativa.
L'associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Discontinui più brevemente verrà indicata come "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari".

ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli scopi della A.N.VV.F.D. sono:
a) promuovere un effettivo legame tra tutti i Vigili del Fuoco d'Italia;
b) mantenere attraverso apposite manifestazioni vivo lo spirito di Corpo tra i VV.F. in servizio e quelli in congedo;
c) promuovere ogni studio, dibattito che possa riflettere od interessare direttamente od indirettamente la categoria; promuovere il potenziamento delle risorse dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tramite appositi negozi giuridici, nel rispetto delle competenze spettanti all'Amministrazione Pubblica; sviluppare l'attività del volontariato nel servizio antincendio e della protezione civile;
d) creare un movimento di pubblica opinione a favore della categoria;
e) svolgere compiti di mutua assistenza a favore degli iscritti, attuando i principi di solidarietà sociale;
f) rendersi interprete presso le Autorità competenti delle necessità degli iscritti;
g) compiere ogni altro atto che possa comunque facilitare o favorire il raggiungimento degli scopi dell'associazione.
L'associazione è priva di qualunque carattere politico e comunque non potrà mai svolgere o aderire a manifestazioni con tale carattere, né persegue fini di lucro diretto o indiretto.

TITOLO II - DEGLI ASSOCIATI

ART. 3 - ISCRIZIONI

Condizione per l'iscrizione è l'appartenenza o l'aver appartenuto alla categoria dei Vigili del Fuoco Volontari.
Tale condizione è operativa solo per i soci ordinari.
L'iscrizione implica l'accettazione del presente Statuto ed il dovere di pagare la quota associativa.

ART. 4 - CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

Accanto alla categoria dei Soci ordinari sono previste le categorie dei Soci vitalizi, benemeriti, sostenitori.
Le quote di iscrizione e le condizioni relative verranno stabilite ogni triennio dal Consiglio Nazionale ai sensi del successivo art. 15 b.

ART. 5 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I soci potranno esplicare i propri diritti esclusivamente attraverso le Assemblee sezionali ed esercitare il controllo finanziario esclusivamente attraverso il collegio dei revisori da essi eletto.
Sono escluse sotto ogni profilo ragioni economiche degli Associati sui beni dell'Associazione e le loro spontanee prestazioni rivolte al raggiungimento dei fini statutari, come quelle dei componenti degli organi nazionali dell'Associazione, sono a titolo gratuito.

ART. 6 - CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI

La qualità di associato si perde con la cancellazione d'ufficio a seguito del mancato pagamento delle quote associative, ed altresì per effetto di dimissioni.
L'assemblea generale, per accertati gravi motivi, può deliberare l'esclusione di un associato.

 

TITOLO III - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 7 - ORGANI NAZIONALI DELLA ASSOCIAZIONE

1) L'Assemblea Generale
2) Il Consiglio Nazionale
3) Il Presidente e i due Vice presidenti Nazionali
4) Il Segretario Generale
5) Il Collegio dei Revisori
6) Il Comitato Esecutivo di Presidenza
7) Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 8 - ASSEMBLEA GENERALE - COMPITI E POTERE

L'assemblea generale è composta dai delegati delle varie sezioni eletti dalle singole assemblee sezionali in ragione di uno ogni 20 (venti) o frazione di 20 (venti) associati e dai singoli soci regolarmente iscritti, qualora nella Provincia non si costituita alcuna Sezione.
Ogni delegato dispone di tanti voti quanti sono gli associati che rappresenta in regola col pagamento delle quote.
Non possono essere delegati i membri del Consiglio Nazionale.
L'Assemblea generale esprime la volontà sovrana dell'Associazione. L'Assemblea generale può essere convocata in qualsiasi momento, in via straordinaria per deliberare su eventuali modifiche statutarie.
L'Assemblea generale approva annualmente il bilancio economico predisposto dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto, entro il 30 aprile, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo.

 

ART. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale ordinaria è convocata presso la sede della Associazione od in altro luogo designato dal Presidente Nazionale, sentito il parere del Consiglio Nazionale.
L'Assemblea generale straordinaria è convocata su delibera del Consiglio Nazionale dal Presidente o da chi altro fosse designato dal Consiglio stesso.
La convocazione sia in via ordinaria che in via straordinaria, si effettua mediante lettera inviata a tutti i Presidenti di sezione, e mediante avviso pubblicato sul periodico dell'Associazione, inviato a tutti i soci, almeno quindici giorni avanti la data stabilita contenente tutte le indicazioni necessarie e le comunicazioni dell'ordine del giorno.

ART. 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA GENERALE - EVENTUALE 2^ CONVOCAZIONE

L'Assemblea generale per essere valida in prima convocazione dovrà rappresentare più della metà degli iscritti.
La seconda convocazione dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima.
Per la validità dell'assemblea generale, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un decimo degli aventi diritto.

ART. 11 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa fra i soci ordinari.

ART. 12 - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Segretario dell'assemblea ordinaria è il Segretario Generale dell'associazione, mentre per le Assemblee straordinarie le funzioni di Segretario saranno assunte da un Notaio.

ART. 13 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Di quanto deciso dall'Assemblea verrà redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che ne curerà la trascrizione nell'apposito registro a norma di legge.
Tale registro, unitamente a quello dei Soci, sarà sempre visibile da parte di tutti i soci.

ART. 14 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da n. 15 (quindici) membri eletti per un triennio dall'Assemblea generale.
I membri eletti dal n. 12 (dodici) al n. 15 (quindici ) in graduatoria nelle votazioni del congresso Nazionale del 21 Giugno 1989, assumeranno il loro mandato al momento del perfezionamento delle formalità di riconoscimento dell'Ente morale.
Il Consiglio Nazionale per la cooptazione eleggerà un Presidente nel suo ambito e due Vice Presidenti che dureranno in carica per identico periodi di tempo.
Il Consiglio Nazionale verrà convocato dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti o da almeno tre dei suoi membri a mezzo lettera raccomandata con R.R., spedita almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza con tutte le indicazioni necessarie e con l'enunciazione dell'Ordine del Giorno.
Per le validità delle riunioni del Consiglio Nazionale occorrerà la presenza di almeno 8 (otto) membri del Consiglio stesso.
Le deliberazioni verranno prese a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Nazionale delibera su tutte le questioni ad esso sottoposte, escluse quelle riservate dallo Statuto o dalla legge alla Assemblea, ed in particolare:
a) nomina per un triennio del Segretario Generale che potrà anche essere scelto tra i componenti del consiglio stesso;
b) delibera sulle modalità di iscrizione, misura della quota associativa;
c) delibera sull'accettazione di eredità, lasciti, liberalità in genere, sulla richiesta di contributi, sugli investimenti e sulla radiazione di Soci, sulle liti attive e passive e su ogni altra iniziativa di rilievo sul piano nazionale; delibera sull'attribuzione di cariche onorifiche a coloro i quali abbiano svolto con dedizione, attività e promozione nel ruolo associativo, sulla nomina dei componenti di Commissioni che potranno essere individuati anche esternamente al Consiglio Nazionale fra coloro che possiedono specifiche competenze tecniche;
d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea straordinaria suggerendo eventuali modifiche statutarie;
e) delibera circa gli eventuali impegni da assumersi dalla Associazione, assumendo ogni necessario potere negoziabile;
f) dispone ed approva i conti economici da presentare alla Assemblea generale;
g) ratifica la Costituzione delle Sezioni ed approva i relativi conti economici delle Sezioni stesse.

 

ART. 16 - DECADENZA - SOSTITUZIONE

I membri del Consiglio Nazionale che per tre volte consecutivamente non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica.
Tale decadenza può essere fatta valere esclusivamente dal Consiglio con voto unanime e palese degli intervenuti.
In tale caso, come quello di dimissioni o di morte, o di assoluto e permanente impedimento, il Consiglio Nazionale provvederà alla sostituzione mediante nomina diretta di altro Consigliere designato dalla sezione cui apparteneva e venuto meno.
I membri così eletti dureranno in carica sino alla scadenza del Consiglio.

ART. 17 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale curerà l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e delle disposizioni impartite dal Presidente, Vice Presidenti, nell'ambito della loro rispettiva competenza.
Il Segretario Generale curerà altresì ogni altro adempimento, quali la tenuta dei libri dell'Associazione e lo svolgimento di ogni altra pratica amministrativa e burocratica.

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n. 3 (tre) membri effettivi più due supplenti nominati dall'Assemblea, di adeguata professionalità, e dureranno in carica per un triennio.

ART 18 bis - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

E' istituito il Collegio Nazionale dei Probiviri composto di tre membri più due supplenti eletti dall'Assemblea generale.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri dura in carica tre anni ed elegge tra i propri componenti un Presidente.
Il Collegio dei Probiviri:
a) delibera sui ricorsi degli iscritti su provvedimenti adottati nei loro confronti dal Consiglio Nazionale;
b) delibera sulle controversie rimesse al suo giudizio.

TITOLO IV - DELLE SEZIONI

ART. 19 - COSTITUZIONE DELLE SEZIONI

Le Sezioni saranno formate con l'adesione dei Soci; la loro costituzione dovrà essere promossa mediante apposita richiesta contenente la firma autografa dei soci e successivamente fatta pervenire al Consiglio Nazionale che ne ratificherà la costituzione.
Le Sezioni dovranno essere costituite su base provinciale.
Tuttavia potranno essere costituite sezioni in città o paesi non capoluogo di provincia qualora il numero degli iscritti e l'ubicazione sia tale da giustificarne la costituzione.
ART. 19 bis - Per gli scopi indicati all'articolo 2 punto c) secondo comma, i soci appartenenti al medesimo distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, possono costituire, previa ratifica del Consiglio Nazionale, la delegazione dell'associazione, priva di personalità giuridica, all'interno della quale nominano un proprio Presidente, che dovrà agire in conformità alle disposizioni impartite dal predetto organo nazionale.

ART. 20 - GOVERNO DELLE SEZIONI

Le Sezioni godranno del principio di autonomia finanziaria ed amministrativa.
Tuttavia dovranno uniformarsi alle direttive del Consiglio Nazionale ed inoltre essendo prive di personalità giuridica non potranno compiere atti di straordinaria amministrazione quali l'acquisto o l'alienazione di immobili.
Sono organi delle sezioni:
1) l'Assemblea sezionale degli iscritti;
2) il Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di undici membri di cui uno funge da Presidente;
3) il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri.
L'Assemblea sezionale degli iscritti deve essere convocata nella sede della sezione o in altro luogo designato dal Presidente.
Il Presidente della Sezione provvederà alla convocazione dell'Assemblea mediante lettera diretta a tutti i Soci della Sezione aventi diritto di partecipazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, contenente tutte le indicazioni necessarie e l'enunciazione dell'ordine del giorno.
L'Assemblea Sezionale per essere valida in prima convocazione dovrà rappresentare più della metà degli iscritti.
La seconda convocazione dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L'ordine del giorno deve contenere specificatamente l'ordine degli argomenti da trattare.
Spetta all'Assemblea della Sezione di deliberare relativamente a:
1) nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente;
2) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
3) relazione della gestione finanziaria della gestione;
4) ogni altro argomento che venga sottoposto all'esame.
Le deliberazioni relative alle nomine, qualora non avvengano per acclamazione, dovranno avvenire a scrutinio segreto.
Il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti nominati dall'assemblea rimarranno in carica tre anni.
Tuttavia, alla scadenza del mandato, i comparenti rimarranno in carica sino alla nomina dei successori.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) la nomina del segretario che può essere scelto nell'ambito dei suoi membri;
b) l'amministrazione sezionale con esclusione di atti dispositivi del patrimonio, nonché la redazione della relazione annuale.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, in sua vece a tale incombente dovrà provvedere il membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare purché siano presenti la maggioranza dei suoi membri di diritto.
In sede di costituzione delle sezioni, l'assemblea dovrà essere convocata da un Commissario speciale nominato dal Presidente Nazionale.
Le funzioni di tale Commissionario si esauriscono con la nomina del Consiglio e del Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà redigere una propria relazione relativa alla gestione finanziaria della sezione.
I membri del Collegio dei Revisori potranno intervenire ad ogni riunione del Consiglio Direttivo della sezione.
Si applicano agli organi sezionali tutte le norme relative agli organi centrali in quanto non incompatibili.

ART. 21 - COMMISSARIO DELLE SEZIONI

Qualora in una Sezione si verifichino inosservanze delle norme statutarie ed altre irregolarità, ovvero si manifestino inconvenienti, il Presidente, assunte le precise informazioni del caso, riferisce al Consiglio Nazionale che potrà sciogliere il Consiglio e nominare un Commissario che reggerà la Sezione sino al ristabilimento della normalità.

TITOLO V - MEZZI FINANZIARI

ART. 22 - PROVENTI

I proventi delle sezioni sono costituiti dalle quote associative nonché da eventuali contributi.
Ogni associato che non si dimetta entro il mese di novembre è tenuto a versare la quota associativa annua a favore dell'Associazione.
La quota, parte dei contributi riscossi da ogni sezione, sarà utilizzata per il proprio funzionamento e per il raggiungimento delle finalità sociali.
I Consigli Direttivi renderanno conto della utilizzazione di tali fondi con relazione finanziari da approvarsi dall'Assemblea Sezionale in seduta ordinaria.
Detta relazione dovrà essere fatta pervenire alla Segreteria Generale almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la Assemblea Ordinaria, per essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Nazionale.

ART. 23 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti.
Tutte le deliberazioni relative al patrimonio sezionale dell'associazione saranno in competenza rispettivamente del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo della sezione interessata, fatta eccesione per le deliberazioni relative agli acquisti ed alle alienazioni dei beni immobili la cui competenza è riservata al Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 20 primo comma dello statuto.
La perdita della qualifica di Socio implica la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
Qualora, a seguito della perdita della qualità di Socio, sorgesse una qualsiasi controversia, su di essa giudicherà inappellabilmente come arbitro ed amichevolmente compositore e senza formalità procedurali un arbitro nominato di volta in volta dal Presidente del Tribunale dove ha sede l'Associazione.
I beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, in caso di scioglimento dell'Associazione stessa, verranno devoluti agli orfani minorenni dei Vigili del Fuoco Volontari ed, in identica quantità, ad altra organizzazione esercente attività di volontariato in analogo settore dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari.

 

antenere il controllo e rispondere con calma alle domande che vi verranno

 rivolte dall'operatore della Sala Operativa VV.F.

“Si comporterà da uomo chi, trovandosi in mezzo ai pericoli non getterà allo sbaraglio le sue virtù, ma utilizzando l’intelletto e le conoscenze saprà giustamente affrontare le avversità”
 
di Lucio Anneo Seneca.

 

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